(( Art. 4 ter 
 
 
                 Sostegno al reddito dei lavoratori 
 
    
  1. E' concessa,  ai  sensi  del  comma  3,  un'indennita'  pari  al
trattamento  massimo  di  integrazione  salariale,  con  la  relativa
contribuzione figurativa, a decorrere dal  14  agosto  2018,  per  un
massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato,
compreso quello agricolo, impossibilitati o  penalizzati  a  prestare
l'attivita' lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del
ponte Morandi, dipendenti da aziende, o  da  soggetti  diversi  dalle
imprese,  operanti   nelle   aree   del   territorio   della   citta'
metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario
delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova, che hanno
subito un impatto economico  negativo  e  per  i  quali  non  trovano
applicazione le vigenti disposizioni  in  materia  di  ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro o  che  hanno  esaurito  le
tutele previste dalla normativa vigente. 
  2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione  coordinata
e continuativa, di  agenzia  e  di  rappresentanza  commerciale,  dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di  impresa
e  professionali,  iscritti  a  qualsiasi   forma   obbligatoria   di
previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita'  a
causa dell'evento di cui al comma 1, e' riconosciuta,  ai  sensi  del
comma 3, un'indennita' una tantum pari a 15.000  euro,  nel  rispetto
della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia  di  aiuti
di Stato. 
  3. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono  concesse  con  decreto
della regione Liguria, nel limite di spesa complessivo di 11  milioni
di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno  2019.  La
regione, insieme al  decreto  di  concessione,  invia  la  lista  dei
beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS),
che  provvede  all'erogazione  delle  indennita'.  Le  domande   sono
presentate  alla  regione,  che   le   istruisce   secondo   l'ordine
cronologico  di  presentazione  delle  stesse.  L'INPS  provvede   al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  fornendo  i
risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e
alla regione Liguria. 
  4. L'onere derivante dal presente articolo, pari a  11  milioni  di
euro per l'anno 2018 e a 19 milioni di euro per l'anno 2019, e' posto
a carico del Fondo sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2 )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'art.  18,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale), convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2: 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              (Omissis).».