Art. 5 
 
 
        Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, 
                    di autotrasporto e viabilita' 
 
  1. Al fine di garantire, in via d'urgenza, idonee misure a sostegno
del trasporto pubblico locale, favorendo strutturalmente la mobilita'
cittadina e regionale, sono stanziate a favore della Regione  Liguria
risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2018  e
23.000.000 di euro per il 2019  da  destinare  al  finanziamento  dei
servizi  di  trasporto  aggiuntivi  per  fronteggiare  le  criticita'
trasportistiche conseguenti  all'evento,  per  l'efficientamento  dei
servizi di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale  gia'  attivati
nonche'  per  garantire  l'integrazione  tariffaria  tra  le  diverse
modalita' di trasporto nel territorio della citta'  metropolitana  di
Genova. Al riparto delle risorse tra le suddette  finalita'  provvede
la Regione con proprio provvedimento. Ai relativi oneri  si  provvede
quanto a euro 500.000 per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 45 e  quanto
a   euro   23   milioni   per   l'anno   2019   mediante    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  1,  comma  1230,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. Al fine  di  assicurare  servizi  di  trasporto  aggiuntivi  per
fronteggiare le criticita'  trasportistiche  conseguenti  all'evento,
sono attribuite alla  Regione  Liguria  risorse  straordinarie  nella
misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019 per il  rinnovo  del  parco
mezzi  utilizzati  nella  citta'  metropolitana  di  Genova  ((,  con
priorita' per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida  e  a  idrogeno
)). Ai relativi oneri si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'art. 1, comma  1072,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205. 
  3. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate
dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti  nella
forzata  percorrenza  di  tratti  autostradali  ((  e   stradali   ))
aggiuntivi  rispetto  ai  normali  percorsi   e   nelle   difficolta'
logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e
portuali, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di  euro  per  l'anno
2018 (( , che sono trasferiti direttamente alla contabilita' speciale
intestata al Commissario delegato )). Con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario  delegato,  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, sono definiti  le  tipologie  di  spesa  ammesse  a
ristoro, nonche' i criteri e le modalita' per l'erogazione  a  favore
degli autotrasportatori delle risorse di cui al  periodo  precedente,
nei limiti delle disponibilita'. Agli oneri  derivanti  dal  presente
comma si provvede ai sensi dell'art. 45. 
  (( 3-bis. Al fine di  garantire  la  realizzazione,  da  parte  del
comune di Genova d'intesa  con  il  Commissario  delegato,  di  opere
viarie di collegamento  o  comunque  inerenti  alla  mobilita',  come
individuate nel  piano  strategico  della  mobilita'  genovese,  sono
attribuite al comune di Genova risorse straordinarie nella misura  di
5 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno  2018
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3-ter.  Al  fine  di  garantire  idonee  misure  a  sostegno  della
mobilita' sostenibile,  anche  attraverso  l'individuazione  di  aree
utilizzabili quali parcheggi di interscambio, puo'  essere  concessa,
per la durata di trenta anni, a favore del comune di  Genova,  l'area
demaniale marittima compresa tra il rio Branega e il rio San Michele,
conosciuta come «fascia di rispetto  di  Pra'».  Dall'attuazione  del
presente comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica )). 
  4. Per la Regione Liguria, il termine del 30 settembre 2017, di cui
all'art. 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, e' differito al 31 dicembre 2019. 
  5.  Per  le  infrastrutture  viarie  individuate  dal   Commissario
delegato  quali  itinerari  di  viabilita'  alternativa   a   seguito
dell'evento, lo  stesso  Commissario  puo'  autorizzare  le  stazioni
appaltanti ad operare varianti, in corso  di  esecuzione,  funzionali
all'accelerazione   degli   interventi   necessari   al   superamento
dell'emergenza, in deroga all'art. 106 del ((  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al )) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  ((
all'art. 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e alle corrispondenti disposizioni previgenti ove applicabili
)), nei  limiti  delle  risorse  disponibili  e  nel  rispetto  della
normativa europea. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art.  1,  comma  1230,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2007): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              1230. Al fine di  garantire  il  cofinanziamento  dello
          Stato agli oneri a carico delle regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del  secondo
          biennio  economico  del  contratto   collettivo   2004-2007
          relativo  al  settore  del  trasporto  pubblico  locale,  a
          decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata  la  spesa  di  190
          milioni di euro. Le risorse di cui al presente  comma  sono
          assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
          di Bolzano con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono
          attribuite con riferimento alla consistenza  del  personale
          in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende
          di  trasporto  pubblico  locale   e   presso   le   aziende
          ferroviarie,  limitatamente  a  quelle  che  applicano   il
          contratto  autoferrotranvieri  di  cui  all'art.   23   del
          decreto-legge 24 dicembre 2003,  n.  355,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2004,  n.  47.  Le
          spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome  di
          Trento e di Bolzano  per  la  corresponsione  alle  aziende
          degli  importi  assegnati  sono  escluse   dal   patto   di
          stabilita' interno.». 
              - Si riporta l'art.  1,  comma  1072,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              1072. Il fondo da ripartire di cui  all'art.  1,  comma
          140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'  rifinanziato
          per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615  milioni
          di euro per l'anno 2019, per  2.180  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni  di
          euro per l'anno 2024  e  per  2.500  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le  predette  risorse
          sono  ripartite  nei  settori  di  spesa  relativi  a:   a)
          trasporti  e  viabilita';  b)   mobilita'   sostenibile   e
          sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative  alla
          rete idrica e alle  opere  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione; d) ricerca;  e)  difesa  del  suolo,  dissesto
          idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;   f)
          edilizia pubblica, compresa quella scolastica e  sanitaria;
          g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
          esportazioni;  h)  digitalizzazione  delle  amministrazioni
          statali;   i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)
          investimenti in riqualificazione urbana e  sicurezza  delle
          periferie; m)  potenziamento  infrastrutture  e  mezzi  per
          l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e   il   soccorso;   n)
          eliminazione delle barriere architettoniche. Restano  fermi
          i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
          I decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
          riparto del fondo di cui al  primo  periodo  sono  adottati
          entro il 31 ottobre 2018. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  200,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              200.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 27, commi 1 e 2, del  decreto-legge
          24 aprile 2017, n.  50  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,
          ulteriori interventi per le zone colpite da eventi  sismici
          e misure per lo sviluppo), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: 
              «Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale).  -  1.
          All'art. 1, dopo il comma 534-ter, della legge 11  dicembre
          2016, n. 232, sono inseriti i seguenti: 
              «534-quater. Nelle more del riordino del sistema  della
          fiscalita' regionale, secondo i principi  di  cui  all'art.
          119 della Costituzione,  la  dotazione  del  Fondo  di  cui
          all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95, convertito con modificazioni dalla  legge  7  agosto
          2012,   n.   135,   e'   rideterminata   nell'importo    di
          4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000  euro  a
          decorrere dall'anno 2018, anche al fine di  sterilizzare  i
          conguagli di cui all'articolo unico, comma 4,  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 26  luglio  2013,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  21  agosto
          2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi. 
              534-quinquies. Il decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 26  luglio  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, non trova applicazione
          a decorrere dall'anno 2017.». 
              2. A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo  di
          cui al comma 1 e' effettuato, entro il 30  giugno  di  ogni
          anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281. In caso di mancata intesa si applica  quanto  previsto
          dall'art. 3, comma 3, del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281. Il suddetto riparto e' operato sulla base dei
          seguenti criteri: 
                a) suddivisione tra le regioni di una quota  pari  al
          dieci per cento  dell'importo  del  Fondo  sulla  base  dei
          proventi complessivi  da  traffico  e  dell'incremento  dei
          medesimi  registrato,  tenuto  conto  di  quanto   previsto
          dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 19  novembre
          1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento,  con
          rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'art. 1,
          comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Negli anni
          successivi, la quota e' incrementata del cinque  per  cento
          dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a  raggiungere
          il venti per cento dell'importo del predetto Fondo; 
                b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per
          il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in
          base a quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei  costi
          standard, di cui all'art.  1,  comma  84,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi  la  quota  e'
          incrementata del cinque per cento  dell'importo  del  Fondo
          per ciascun anno fino a  raggiungere  il  venti  per  cento
          dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale  quota
          si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie
          di carattere regionale; 
                c)  suddivisione  della  quota  residua  del   Fondo,
          sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le
          percentuali regionali  di  cui  alla  tabella  allegata  al
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  trasporti,  di
          concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati  di
          servizio di cui al comma 6 che,  a  decorrere  dal  secondo
          anno successivo alla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  sostituiscono  le
          predette percentuali regionali, comunque entro i limiti  di
          spesa complessiva prevista dal Fondo stesso; 
                d) riduzione in ciascun anno delle risorse del  Fondo
          da trasferire alle regioni qualora i servizi  di  trasporto
          pubblico locale e  regionale  non  risultino  affidati  con
          procedure  di  evidenza  pubblica  entro  il  31   dicembre
          dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora
          non ne risulti pubblicato alla medesima data  il  bando  di
          gara, nonche' nel caso di gare non conformi alle misure  di
          cui  alle  delibere  dell'Autorita'  di   regolazione   dei
          trasporti adottate ai sensi dell'art. 37, comma 2,  lettera
          f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,
          con modificazioni dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,
          qualora bandite successivamente all'adozione delle predette
          delibere. La riduzione  non  si  applica  ai  contratti  di
          servizio affidati  alla  data  del  30  settembre  2017  in
          conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.
          1370/2007, sino alla loro scadenza, nonche' per  i  servizi
          ferroviari regionali nel  caso  di  avvenuta  pubblicazione
          entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso ai sensi dell'art.  7,
          comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007.  La  riduzione,
          applicata alla quota di ciascuna regione  come  determinata
          ai sensi delle lettere da a) a c), e' pari al quindici  per
          cento  del  valore  dei  corrispettivi  dei  contratti   di
          servizio non affidati con le predette procedure. Le risorse
          derivanti da tali riduzioni sono  ripartite  tra  le  altre
          Regioni con le modalita' di cui al presente comma,  lettere
          a), b) e c); 
                e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole
          certezza delle risorse finanziarie disponibili, il  riparto
          derivante dall'attuazione delle lettere da a) a d) non puo'
          determinare  per  ciascuna  regione  una  riduzione   annua
          maggiore  del  cinque  per  cento   rispetto   alla   quota
          attribuita nell'anno precedente; ove l'importo  complessivo
          del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore  a  quello
          dell'anno  precedente,  tale  limite  e'  rideterminato  in
          misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel
          primo quinquennio  di  applicazione  il  riparto  non  puo'
          determinare  per  ciascuna  regione,  una  riduzione  annua
          maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse  trasferite
          nel 2015; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno  di
          riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite e'
          rideterminato in misura proporzionale  alla  riduzione  del
          Fondo medesimo; 
                e-bis) destinazione annuale  dello  0,025  per  cento
          dell'ammontare  del  Fondo  alla  copertura  dei  costi  di
          funzionamento dell'Osservatorio di cui  all'art.  1,  comma
          300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 106,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo  di
          efficacia). - 1. Le modifiche,  nonche'  le  varianti,  dei
          contratti di appalto in corso di  validita'  devono  essere
          autorizzate   dal   RUP   con   le    modalita'    previste
          dall'ordinamento  della  stazione  appaltante  cui  il  RUP
          dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e  nei
          settori speciali possono essere modificati senza una  nuova
          procedura di affidamento nei casi seguenti: 
                a) se le modifiche, a  prescindere  dal  loro  valore
          monetario,  sono  state  previste  nei  documenti  di  gara
          iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili,  che
          possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.  Tali
          clausole fissano  la  portata  e  la  natura  di  eventuali
          modifiche nonche' le condizioni  alle  quali  esse  possono
          essere impiegate, facendo riferimento alle  variazioni  dei
          prezzi  e  dei  costi  standard,  ove  definiti.  Esse  non
          apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare  la
          natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per  i
          contratti relativi ai lavori, le variazioni  di  prezzo  in
          aumento o in diminuzione  possono  essere  valutate,  sulla
          base dei prezzari di cui all'art. 23,  comma  7,  solo  per
          l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al  prezzo
          originario e comunque in misura  pari  alla  meta'.  Per  i
          contratti relativi a  servizi  o  forniture  stipulati  dai
          soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni  di  cui
          all'art. 1, comma 511, della legge  28  dicembre  2015,  n.
          208; 
                b) per lavori, servizi o forniture, supplementari  da
          parte del contraente originale che si sono resi necessari e
          non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento
          del contraente produca entrambi i seguenti  effetti,  fatto
          salvo quanto previsto dal  comma  7  per  gli  appalti  nei
          settori ordinari: 
                  1) risulti impraticabile  per  motivi  economici  o
          tecnici   quali    il    rispetto    dei    requisiti    di
          intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
          servizi   o   impianti   esistenti   forniti    nell'ambito
          dell'appalto iniziale; 
                  2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice  o
          l'ente aggiudicatore notevoli disguidi  o  una  consistente
          duplicazione dei costi; 
                c)  ove   siano   soddisfatte   tutte   le   seguenti
          condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
          settori ordinari dal comma 7: 
                  1) la necessita'  di  modifica  e'  determinata  da
          circostanze     impreviste     e     imprevedibili      per
          l'amministrazione    aggiudicatrice    o     per     l'ente
          aggiudicatore. In tali casi le  modifiche  all'oggetto  del
          contratto assumono la denominazione di  varianti  in  corso
          d'opera. Tra le predette circostanze puo'  rientrare  anche
          la  sopravvenienza  di  nuove  disposizioni  legislative  o
          regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
          alla tutela di interessi rilevanti; 
                  2) la modifica non altera la  natura  generale  del
          contratto; 
                d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la
          stazione   appaltante   aveva   inizialmente    aggiudicato
          l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 
                  1) una  clausola  di  revisione  inequivocabile  in
          conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a); 
                  2) all'aggiudicatario iniziale succede,  per  causa
          di  morte  o  a  seguito  di  ristrutturazioni  societarie,
          comprese rilevazioni, fusioni,  scissioni,  acquisizione  o
          insolvenza, un altro operatore  economico  che  soddisfi  i
          criteri di selezione  qualitativa  stabiliti  inizialmente,
          purche' cio' non implichi altre  modifiche  sostanziali  al
          contratto e non sia finalizzato ad  eludere  l'applicazione
          del presente codice; 
                  3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice
          o  l'ente  aggiudicatore  si  assuma   gli   obblighi   del
          contraente    principale    nei    confronti    dei    suoi
          subappaltatori; 
                e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi  del
          comma 4.  Le  stazioni  appaltanti  possono  stabilire  nei
          documenti di gara  soglie  di  importi  per  consentire  le
          modifiche. 
                  2. I contratti possono parimenti essere modificati,
          oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
          nuova procedura a norma del presente codice, se  il  valore
          della modifica e'  al  di  sotto  di  entrambi  i  seguenti
          valori: 
                    a) le soglie fissate all'art. 35; 
                    b) il  10  per  cento  del  valore  iniziale  del
          contratto per i contratti di servizi e  forniture  sia  nei
          settori ordinari che speciali ovvero il 15  per  cento  del
          valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia
          nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non
          puo'  alterare  la  natura  complessiva  del  contratto   o
          dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche  successive,
          il valore e' accertato sulla base  del  valore  complessivo
          netto delle successive modifiche. Qualora la necessita'  di
          modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
          progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
          realizzazione dell'opera o la sua  utilizzazione,  essa  e'
          consentita solo nei limiti quantitativi di cui al  presente
          comma, ferma restando la  responsabilita'  dei  progettisti
          esterni. 
              3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui  ai  commi  1,
          lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e'  il  valore
          di riferimento quando il contratto prevede una clausola  di
          indicizzazione. 
              4. Una modifica di un contratto o di un accordo  quadro
          durante il  periodo  della  sua  efficacia  e'  considerata
          sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera
          considerevolmente gli  elementi  essenziali  del  contratto
          originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi
          1 e 2, una modifica e' considerata  sostanziale  se  una  o
          piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 
                a) la modifica introduce condizioni che,  se  fossero
          state  contenute  nella   procedura   d'appalto   iniziale,
          avrebbero consentito l'ammissione di candidati  diversi  da
          quelli  inizialmente  selezionati   o   l'accettazione   di
          un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
          avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
          aggiudicazione; 
                b) la  modifica  cambia  l'equilibrio  economico  del
          contratto    o     dell'accordo     quadro     a     favore
          dell'aggiudicatario in  modo  non  previsto  nel  contratto
          iniziale; 
                c)  la  modifica  estende  notevolmente  l'ambito  di
          applicazione del contratto; 
                d) se un  nuovo  contraente  sostituisce  quello  cui
          l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
          quelli previsti al comma 1, lettera d). 
              5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o   gli   enti
          aggiudicatori  che  hanno  modificato  un  contratto  nelle
          situazioni di cui al comma 1, lettere b) e  c),  pubblicano
          un avviso al riguardo nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
          europea.  Tale  avviso  contiene  le  informazioni  di  cui
          all'allegato XIV, parte I,  lettera  E,  ed  e'  pubblicato
          conformemente all'art. 72 per i settori ordinari e all'art.
          130 per i settori speciali.  Per  i  contratti  di  importo
          inferiore alla soglia di cui all'art.  35,  la  pubblicita'
          avviene in ambito nazionale. 
              6. Una nuova  procedura  d'appalto  in  conformita'  al
          presente  codice   e'   richiesta   per   modifiche   delle
          disposizioni di un contratto pubblico di un accordo  quadro
          durante il periodo della sua efficacia  diverse  da  quelle
          previste ai commi 1 e 2. 
              7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c),  per  i
          settori ordinari il contratto  puo'  essere  modificato  se
          l'eventuale aumento di prezzo non eccede il  50  per  cento
          del  valore  del  contratto  iniziale.  In  caso  di   piu'
          modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
          di ciascuna modifica. Tali modifiche  successive  non  sono
          intese ad aggirare il presente codice. 
              8.  La  stazione  appaltante   comunica   all'ANAC   le
          modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b)  e
          al comma 2, entro trenta giorni dal  loro  perfezionamento.
          In caso di mancata o  tardiva  comunicazione  l'  Autorita'
          irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
          di importo compreso  tra  50  e  200  euro  per  giorno  di
          ritardo.  L'Autorita'  pubblica  sulla  sezione  del   sito
          Amministrazione trasparente  l'elenco  delle  modificazioni
          contrattuali      comunicate,      indicando       l'opera,
          l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
          il progettista, il valore della modifica. 
              9.  I  titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono
          responsabili per i danni subiti dalle  stazioni  appaltanti
          in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
          di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
          progettazione   esecutiva   e   l'esecuzione   di   lavori,
          l'appaltatore  risponde   dei   ritardi   e   degli   oneri
          conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
          d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 
              10. Ai fini del presente articolo si considerano errore
          o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
          stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
          normativa  tecnica  vincolante  per  la  progettazione,  il
          mancato rispetto  dei  requisiti  funzionali  ed  economici
          prestabiliti e risultanti da prova scritta,  la  violazione
          delle  regole  di  diligenza  nella  predisposizione  degli
          elaborati progettuali. 
              11. La durata  del  contratto  puo'  essere  modificata
          esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
          prevista nel bando e nei documenti di gara una  opzione  di
          proroga. La  proroga  e'  limitata  al  tempo  strettamente
          necessario alla conclusione delle procedure necessarie  per
          l'individuazione di un nuovo contraente.  In  tal  caso  il
          contraente  e'  tenuto  all'esecuzione  delle   prestazioni
          previste  nel  contratto  agli  stessi  prezzi,   patti   e
          condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante. 
              12.  La  stazione  appaltante,  qualora  in  corso   di
          esecuzione  si  renda  necessario   una   aumento   o   una
          diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
          dell'importo del contratto,  puo'  imporre  all'appaltatore
          l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel  contratto
          originario. In tal caso l'appaltatore non puo'  far  valere
          il diritto alla risoluzione del contratto. 
              13. Si applicano le disposizioni di cui alla  legge  21
          febbraio 1991,  n.  52.  Ai  fini  dell'opponibilita'  alle
          stazioni appaltanti, le cessioni di crediti  devono  essere
          stipulate  mediante  atto  pubblico  o  scrittura   privata
          autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
          debitrici.  Fatto  salvo  il  rispetto  degli  obblighi  di
          tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo  di
          appalto,  concessione,  concorso  di  progettazione,   sono
          efficaci e opponibili alle  stazioni  appaltanti  che  sono
          amministrazioni pubbliche qualora queste non  le  rifiutino
          con  comunicazione  da  notificarsi   al   cedente   e   al
          cessionario  entro  quarantacinque  giorni  dalla  notifica
          della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
          stipulato  o  in   atto   separato   contestuale,   possono
          preventivamente   accettare   la    cessione    da    parte
          dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti  che  devono
          venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
          stata notificata la cessione puo'  opporre  al  cessionario
          tutte  le  eccezioni  opponibili  al  cedente  in  base  al
          contratto   relativo   a   lavori,   servizi,    forniture,
          progettazione, con questo stipulato. 
              14.  Per  gli  appalti  e  le  concessioni  di  importo
          inferiore alla soglia comunitaria,  le  varianti  in  corso
          d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
          per cento dell'importo originario del contratto relative  a
          contratti  di  importo  pari  o   superiore   alla   soglia
          comunitaria, sono comunicate dal  RUP  all'Osservatorio  di
          cui all'art.  213,  tramite  le  sezioni  regionali,  entro
          trenta giorni dall'approvazione  da  parte  della  stazione
          appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
          di competenza. Per i contratti pubblici di importo  pari  o
          superiore alla soglia comunitaria,  le  varianti  in  corso
          d'opera  di  importo   eccedente   il   dieci   per   cento
          dell'importo originario del contratto, incluse le  varianti
          in corso d'opera riferite alle infrastrutture  prioritarie,
          sono trasmesse dal RUP  all'ANAC,  unitamente  al  progetto
          esecutivo,  all'atto  di  validazione  e  ad  una  apposita
          relazione del responsabile unico  del  procedimento,  entro
          trenta giorni dall'approvazione  da  parte  della  stazione
          appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
          della variante in corso d'opera approvata, essa esercita  i
          poteri di cui all'art. 213. In caso di  inadempimento  agli
          obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti  in
          corso  d'opera   previsti,   si   applicano   le   sanzioni
          amministrative pecuniarie di cui all'art. 213, comma 13.». 
              Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE) e' stato abrogato  dall'  art.  217,  comma  1,
          lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50
          (Codice dei contratti pubblici).».