(( Art. 6 bis 
 
 
              Assunzioni di personale presso l'Agenzia 
                     delle dogane e dei monopoli 
 
    
  1. Al fine di preservare la capacita' ricettiva del bacino portuale
e aeroportuale di Genova e di ottimizzare i relativi flussi veicolari
e logistici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzata  ad
assumere con contratti di lavoro a  tempo  indeterminato,  nel  corso
dell'anno 2019, 40 unita' di  personale  da  inquadrare  nella  prima
fascia retributiva della terza area  e  20  unita'  di  personale  da
inquadrare nella terza fascia  retributiva  della  seconda  area,  da
adibire ad attivita' di controllo, anche per consentire, ove occorra,
l'estensione dell'orario di apertura degli uffici doganali  ai  sensi
del comma 4. 
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate attingendo dalle
graduatorie vigenti dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  e  di
altre amministrazioni, per profili professionali compatibili  con  le
esigenze dell'Agenzia medesima. Qualora  nelle  suddette  graduatorie
non risulti individuabile personale compatibile  con  tali  esigenze,
l'Agenzia puo' procedere all'assunzione  previa  selezione  pubblica,
per  titoli  ed  esami,  sulla  base  di  criteri   di   pubblicita',
trasparenza e imparzialita', anche semplificati, anche  in  deroga  a
quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  e  dall'art.  4,   comma   3-quinquies,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
  3. Le assunzioni di cui al comma  1  sono  effettuate  dall'Agenzia
delle dogane e  dei  monopoli  a  valere  sulle  ordinarie  capacita'
assunzionali connesse  alle  cessazioni  registrate  nell'anno  2018.
L'Agenzia, entro trenta giorni dall'assunzione del personale  di  cui
al comma 1, trasmette alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  i
dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime
effettivamente da sostenere. 
  4. Per lo svolgimento dei controlli  e  delle  formalita'  inerenti
alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese,
e' consentita, su richiesta dell'Autorita' di  sistema  portuale  del
Mar Ligure occidentale, previa approvazione del competente  direttore
regionale delle  dogane  e  dei  monopoli,  l'estensione  dell'orario
ordinario di apertura  degli  uffici  doganali  in  deroga  a  quanto
previsto dall'art. 1, comma 1, del  decreto  legislativo  8  novembre
1990, n. 374.  Dalle  disposizioni  del  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 30 e  34-bis,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art.  30   (Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse (Art. 33 del decreto legislativo n.
          29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del decreto
          legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del  decreto
          legislativo n. 80 del  1998  e  successivamente  modificato
          dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)).  -  1.
          Le  amministrazioni  possono  ricoprire  posti  vacanti  in
          organico mediante passaggio diretto di  dipendenti  di  cui
          all'art.  2,  comma  2,  appartenenti   a   una   qualifica
          corrispondente e in servizio presso altre  amministrazioni,
          che  facciano  domanda  di  trasferimento,  previo  assenso
          dell'amministrazione di appartenenza.  Le  amministrazioni,
          fissando  preventivamente  i  requisiti  e  le   competenze
          professionali  richieste,  pubblicano  sul   proprio   sito
          istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta  giorni,
          un bando  in  cui  sono  indicati  i  posti  che  intendono
          ricoprire attraverso  passaggio  diretto  di  personale  di
          altre amministrazioni, con  indicazione  dei  requisiti  da
          possedere. In via sperimentale e fino  all'introduzione  di
          nuove  procedure  per  la  determinazione  dei   fabbisogni
          standard di personale delle amministrazioni pubbliche,  per
          il  trasferimento  tra  le  sedi  centrali  di   differenti
          ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
          non  e'   richiesto   l'assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza, la quale dispone il trasferimento  entro  due
          mesi dalla richiesta dell'amministrazione di  destinazione,
          fatti salvi i termini per il preavviso e a  condizione  che
          l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale  di
          posti    vacanti    superiore    all'amministrazione     di
          appartenenza. Per agevolare le procedure  di  mobilita'  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica  istituisce   un   portale   finalizzato
          all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'. 
              1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede  alla
          riqualificazione  dei  dipendenti   la   cui   domanda   di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              1-ter. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
              2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di  cui  all'art.
          2,  comma  2,  i  dipendenti  possono   essere   trasferiti
          all'interno della stessa amministrazione o, previo  accordo
          tra    le    amministrazioni    interessate,    in    altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'art. 2103 del codice  civile.  Con  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
          e successive modificazioni, con il  consenso  degli  stessi
          alla prestazione  della  propria  attivita'  lavorativa  in
          un'altra sede. 
              2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2  per  i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
              2.2 I contratti collettivi nazionali possono  integrare
          le procedure e  i  criteri  generali  per  l'attuazione  di
          quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono  nulli  gli  accordi,
          gli  atti  o  le  clausole  dei  contratti  collettivi   in
          contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1  e
          2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
              2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
          pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,  quanto  a  6
          milioni di euro per l'anno 2014 e a 9  milioni  di  euro  a
          decorrere  dal  2015  mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3,  comma  97,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma  14,
          del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
          modificazioni, dalla legge  24  novembre  2006,  n.  286  e
          quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal  2015  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui  al  comma
          2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11,  comma
          3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio per l'attuazione del presente articolo. 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
              2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art.  3,
          comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e  all'art.
          1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'art. 6, possono  utilizzare  in
          assegnazione temporanea,  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.». 
              «Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita'  del
          personale).  -  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'art. 1, comma 2, con esclusione  delle  amministrazioni
          previste dall'art.  3,  comma  1,  ivi  compreso  il  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  prima  di  avviare  le
          procedure  di  assunzione  di  personale,  sono  tenute   a
          comunicare ai soggetti di cui all'art. 34,  commi  2  e  3,
          l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
          intende bandire il  concorso  nonche',  se  necessario,  le
          funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste. 
              2.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  le  strutture
          regionali e  provinciali  di  cui  all'art.  34,  comma  3,
          provvedono, entro quindici giorni dalla  comunicazione,  ad
          assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione  nel  relativo
          elenco il personale collocato in  disponibilita'  ai  sensi
          degli articoli 33 e 34. Le predette strutture  regionali  e
          provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi  di
          personale da assegnare alle amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso,  comunicano   tempestivamente   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  le  informazioni  inviate  dalle  stesse
          amministrazioni.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento
          della predetta comunicazione, la Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          provvede ad assegnare alle  amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso  il  personale  inserito  nell'elenco
          previsto    dall'art.    34,    comma    2.    A    seguito
          dell'assegnazione, l'amministrazione  destinataria  iscrive
          il dipendente in disponibilita'  nel  proprio  ruolo  e  il
          rapporto di lavoro prosegue con  l'amministrazione  che  ha
          comunicato l'intenzione di bandire il concorso. 
              3. Le amministrazioni possono provvedere a  organizzare
          percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
          del comma 2. 
              4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione
          della  comunicazione  di  cui  al  comma  1  da  parte  del
          Dipartimento della funzione pubblica  direttamente  per  le
          amministrazioni dello Stato e per  gli  enti  pubblici  non
          economici  nazionali,  comprese  le  universita',   e   per
          conoscenza per le altre amministrazioni, possono  procedere
          all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni  per
          le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
          sensi del comma 2. 
              5. Le assunzioni effettuate in violazione del  presente
          articolo  sono  nulle  di   diritto.   Restano   ferme   le
          disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni 
              5-bis. Ove  se  ne  ravvisi  l'esigenza  per  una  piu'
          tempestiva ricollocazione del personale  in  disponibilita'
          iscritto nell'elenco  di  cui  all'art.  34,  comma  2,  il
          Dipartimento della funzione pubblica effettua  ricognizioni
          presso  le   amministrazioni   pubbliche   per   verificare
          l'interesse  all'acquisizione  in  mobilita'  dei  medesimi
          dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
          12 maggio 1995,  n.  163,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.». 
              -  Si  riporta  l'art.  4,   comma   3-quinquies,   del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni  urgenti
          per il  perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione
          nelle   pubbliche   amministrazioni),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125: 
              «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego). - (Omissis). 
              3-quinquies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
          35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e successive modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi
          pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita',
          trasparenza  e  buon  andamento.  I  concorsi  unici   sono
          organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica,  anche  avvalendosi
          della  Commissione  per  l'attuazione   del   progetto   di
          riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al
          decreto   interministeriale   25   luglio   1994,    previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  35,
          comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,  e
          successive modificazioni, nel  rispetto  del  regime  delle
          assunzioni a tempo indeterminato previsto  dalla  normativa
          vigente, possono assumere personale  solo  attingendo  alle
          nuove  graduatorie  di  concorso  predisposte   presso   il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica,   fino   al   loro
          esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali  di
          assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3
          e  6  del  presente  articolo  e  quelle  in   materia   di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo
          8 novembre  1990,  n.  374  (Riordinamento  degli  istituti
          doganali e revisione  delle  procedure  di  accertamento  e
          controllo in attuazione delle direttive n.  79/695/CEE  del
          24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema
          di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e
          delle direttive n. 81/177/CEE del 24  febbraio  1981  e  n.
          82/347/CEE del 23 aprile 1982,  in  tema  di  procedure  di
          esportazione delle merci comunitarie): 
              «Art. 1 (Orario degli  uffici  del  dipartimento  delle
          dogane e delle imposte indirette). - 1. Ferme  restando  le
          disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro  degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  l'orario   ordinario   di
          apertura degli uffici del dipartimento delle dogane e delle
          imposte indirette e' fissato dalle ore 8.00 alle ore  18.00
          nei giorni dal lunedi' al venerdi' e dalle  ore  8.00  alle
          ore 14.00 nella giornata  di  sabato,  con  esclusione  dei
          giorni festivi. 
              (Omissis).».