Art. 7 
 
 
          Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto 
            di Genova e relativo sistema di navettamento 
 
  1. Ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento  e
per  favorire  la  ripresa  delle   attivita'   economiche   colpite,
direttamente o indirettamente, dall'evento, e'  istituita,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona
Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova» comprendente i
territori portuali e retroportuali  del  Comune  di  Genova,  fino  a
includere i retroporti di Rivalta Scrivia,  ((  Arquata  Scrivia,  ))
Novi San Bovo,  Alessandria,  Piacenza,  Castellazzo  Bormida,  Ovada
Belforte, (( Dinazzano, Milano Smistamento, )) Melzo e Vado Ligure. 
  ((  1-bis.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvede all'eventuale integrazione dei siti  retroportuali  indicati
al comma 1 )). 
  2. Alle imprese che operano nella  Zona  Logistica  Semplificata  -
Porto e Retroporto di Genova si applicano le  procedure  semplificate
di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge  20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n. 123. 
  (( 2-bis. Al fine di sostenere il trasferimento di  una  quota  del
trasporto di merci su strada ad altre modalita'  di  trasporto,  alle
imprese che hanno sede nell'ambito dello  Spazio  economico  europeo,
costituite in forma di societa' di capitali, ivi comprese le societa'
cooperative, e agli utenti di servizi di  trasporto  ferroviario  che
commissionino o abbiano commissionato, a far data dal 15 agosto 2018,
servizi di trasporto combinato o trasbordato con  treni  completi  in
arrivo e in partenza dal nodo  logistico  e  portuale  di  Genova  e'
concesso, per l'anno 2018, il contributo previsto dall'art. 1,  commi
648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  fino  alla  misura
doppia rispetto all'importo  stabilito  dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  14  luglio
2017, n. 125. Ai relativi oneri, nel limite di 5 milioni di euro  per
l'anno  2018,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  1,  comma  1230,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2-ter.  Al  fine  di  garantire   l'operativita'   portuale   anche
attraverso l'organizzazione di  servizi  ferroviari  di  navettamento
ovvero di treni completi, alternativi  al  trasporto  interamente  su
strada, da e verso i retroporti di cui al comma 1, e'  previsto,  per
la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto,  a  compensazione  dei  maggiori
oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo
nel limite massimo di euro 4 per  treno/chilometro  in  favore  delle
imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del  trasporto
combinato, come definiti, rispettivamente, dalle lettere g) e h)  del
comma 1 dell'art. 1 del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti  14  luglio  2017,  n.  125.  Il
contributo  non  e'  cumulabile  con  altri  contributi  di  sostegno
all'intermodalita' ferroviaria previsti da altre  norme  vigenti.  Le
modalita' per l'attribuzione del contributo sono definite con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  2-quater. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attivita' di
manovra derivanti, a parita' di infrastrutture ferroviarie  portuali,
dall'incremento  del  numero  dei  treni  completi  con   origine   e
destinazione nel bacino di Genova Sampierdarena, e'  riconosciuto  al
concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
un contributo nel limite  massimo  di  200  euro  per  ogni  tradotta
giornaliera  movimentata  oltre  le  10  unita'.  Le   modalita'   di
rendicontazione e di attribuzione del contributo  sono  definite  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dal  comma  2-ter,  pari  a  euro
800.000 per l'anno 2018 e a euro 2.400.000 per l'anno  2019,  e  agli
oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a euro  200.000  per  l'anno
2018 e a euro 600.000 per l'anno 2019, si  provvede  a  valere  sulle
risorse del bilancio  dell'Autorita'  di  sistema  portuale  del  Mar
Ligure occidentale. Il  Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali,  di  cui  all'art.  6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto  di  1
milione di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni  di  euro  per  l'anno
2019. 
  2-sexies. I contributi di cui al presente  articolo  sono  concessi
nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  l'art.  1,  comma  62,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              62.  La  Zona  logistica   semplificata   puo'   essere
          istituita nelle regioni di cui  al  comma  61,  nel  numero
          massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette
          regioni  sia  presente  almeno  un'area  portuale  con   le
          caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
          2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo  della
          rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorita' di  sistema
          portuale di cui alla legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  come
          modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  l'art.  5,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91  (Disposizioni  urgenti
          per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123: 
              «Art. 5 (Benefici fiscali e semplificazioni). -  1.  Le
          nuove imprese e  quelle  gia'  esistenti,  che  avviano  un
          programma di  attivita'  economiche  imprenditoriali  o  di
          investimenti di  natura  incrementale  nella  ZES,  possono
          usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni: 
              a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di
          protocolli e convenzioni tra le  amministrazioni  locali  e
          statali  interessate,  e  regimi  procedimentali  speciali,
          recanti  accelerazione  dei   termini   procedimentali   ed
          adempimenti semplificati  rispetto  a  procedure  e  regimi
          previsti  dalla  normativa   regolamentare   ordinariamente
          applicabile, sulla base di criteri derogatori  e  modalita'
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare  su  proposta  del  Ministro  per  la
          coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa
          delibera del Consiglio dei ministri; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 1, commi 648 e 649, della legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2016): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              648. Per il completo sviluppo del sistema di  trasporto
          intermodale,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e' altresi' autorizzato  a  concedere  contributi
          per servizi di trasporto ferroviario intermodale in  arrivo
          e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal
          fine e' autorizzata la spesa annua di 20  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini
          puo' essere utilizzata quota parte  delle  risorse  di  cui
          all'art. 1, comma 150, della legge  23  dicembre  2014,  n.
          190. 
              649.    L'individuazione    dei     beneficiari,     la
          commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per
          l'attuazione degli interventi di cui ai  commi  647  e  648
          sono  disciplinate  con  regolamento  adottato,  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da sottoporre,  entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, a  notifica
          preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108
          del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.». 
              - Si riporta l'art.  1,  comma  1230,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2007): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              1230. Al fine di  garantire  il  cofinanziamento  dello
          Stato agli oneri a carico delle regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del  secondo
          biennio  economico  del  contratto   collettivo   2004-2007
          relativo  al  settore  del  trasporto  pubblico  locale,  a
          decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata  la  spesa  di  190
          milioni di euro. Le risorse di cui al presente  comma  sono
          assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
          di Bolzano con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono
          attribuite con riferimento alla consistenza  del  personale
          in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende
          di  trasporto  pubblico  locale   e   presso   le   aziende
          ferroviarie,  limitatamente  a  quelle  che  applicano   il
          contratto  autoferrotranvieri  di  cui  all'art.   23   del
          decreto-legge 24 dicembre 2003,  n.  355,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2004,  n.  47.  Le
          spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome  di
          Trento e di Bolzano  per  la  corresponsione  alle  aziende
          degli  importi  assegnati  sono  escluse   dal   patto   di
          stabilita' interno.». 
              - Si  riporta  l'art.  1,  comma  1,  del  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  14  luglio
          2017, n.  125  (Regolamento  recante  l'individuazione  dei
          beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita'  e
          le procedure  per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui
          all'art. 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre  2015,
          n. 208), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16  agosto
          2017, n. 190: 
              «Art. 1. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          regolamento, sono adottate le seguenti definizioni: 
                a) «Ministero»: il Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti; 
                b) «soggetto gestore»: la  Societa'  Rete  Autostrade
          Mediterranee S.p.A., soggetto incaricato delle attivita' di
          istruttoria,    gestione    operativa    e     monitoraggio
          dell'intervento; 
                c) trasporto intermodale: trasporto  di  merci  nella
          stessa unita' di carico o sullo  stesso  veicolo  stradale,
          che utilizza due o piu' modi di trasporto e che non implica
          l'handling della merce nelle fasi di scambio modale; 
                d) trasporto  trasbordato:  trasporto  nel  quale  le
          merci effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto
          su strada e l'altra parte  per  ferrovia,  con  rottura  di
          carico; 
                e) nodo logistico: punto nodale per la  raccolta,  la
          separazione, il trasbordo e la redistribuzione delle merci,
          inclusi gli interporti; 
                f) interporto:  complesso  organico  di  strutture  e
          servizi integrati e finalizzati allo scambio di  merci  tra
          le diverse modalita' di  trasporto,  comunque  comprendenti
          uno scalo ferroviario idoneo a  formare  o  ricevere  treni
          completi  e  in  collegamento  con   porti,   aeroporti   e
          viabilita' di grande comunicazione; 
                g) imprese utenti  di  servizi  ferroviari:  imprese,
          cosi' come definite dall'art. 2082 del codice  civile,  che
          commissionano  treni  completi   a   imprese   ferroviarie,
          attraverso contratti di servizi  ferroviari  per  trasporto
          intermodale e trasbordato; 
                h) operatore del trasporto combinato (MTO):  soggetto
          che conclude un contratto di trasporto multimodale per  suo
          conto, che  non  agisce  come  preposto  o  mandatario  del
          mittente o dei  vettori  partecipanti  alle  operazioni  di
          trasporto  multimodale  e  che  assume  la  responsabilita'
          dell'esecuzione del contratto; 
                i) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica  o
          privata  titolare  di  licenza,  ai   sensi   del   decreto
          legislativo 15  luglio  2015,  n.  112,  la  cui  attivita'
          principale consiste nella prestazione  di  servizi  per  il
          trasporto  di  merci  o  persone  per  ferrovia  e  che  ne
          garantisce la trazione; sono comprese anche le imprese  che
          forniscono la sola trazione; 
                l) treno completo: il treno acquistato  in  tutta  la
          sua capacita' di prestazioni da un unico cliente.». 
              - Si riporta l'art. 6, comma  2,  del  decreto-legge  7
          ottobre  2008,  n.  154  (Disposizioni   urgenti   per   il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: 
              «Art.  6  (Disposizioni  finanziarie   e   finali).   -
          (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.».