Art. 8 
 
 
        Istituzione della zona franca urbana per il sostegno 
                  alle imprese colpite dall'evento 
 
  1. Nel territorio della Citta' metropolitana di Genova e' istituita
una zona franca (( urbana )) il cui ambito territoriale  e'  definito
con  provvedimento  del  Commissario  delegato,  sentiti  la  Regione
Liguria e il Comune di Genova, secondo quanto  previsto  all'art.  1,
comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. Le imprese che hanno la sede principale  o  una  sede  operativa
all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a
causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al  25  per
cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre  2018,  rispetto
al  ((  valore  mediano  del  corrispondente  periodo  del   triennio
2015-2017 )), possono richiedere, ai fini della prosecuzione (( delle
proprie attivita' )) nel Comune di Genova, le seguenti  agevolazioni,
in alternativa ai benefici di cui agli articoli 3 e 4: 
    a) esenzione dalle imposte  sui  redditi  del  reddito  derivante
dall'attivita' d'impresa svolta nella zona franca di cui al  comma  1
fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta,  dell'importo  di
euro  100.000  riferito  al  reddito  derivante   dallo   svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca; 
    b) esenzione dall'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive
del  valore  della  produzione  netta  derivante  dallo   svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al  comma
1, nel limite  di  euro  200.000  per  ciascun  periodo  di  imposta,
riferito al valore della produzione netta; 
    c) esenzione dalle imposte municipali proprie  per  gli  immobili
siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati  dai
soggetti di cui al presente articolo per  l'esercizio  dell'attivita'
economica; 
    d)  esonero  dal  versamento  dei  contributi   previdenziali   e
assistenziali,  con  esclusione   dei   premi   per   l'assicurazione
obbligatoria infortunistica, a carico dei  datori  di  lavoro,  sulle
retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero  di  cui  alla  presente
lettera spetta,  alle  medesime  condizioni,  anche  ai  titolari  di
reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della
zona franca. 
  3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il  periodo  di
imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi', alle  imprese
che avviano la propria attivita' all'interno della zona franca  entro
il 31 dicembre 2018. 
  5. Agli oneri di cui ai commi 2 e 4, fino a un  massimo  di  ((  10
milioni )) di euro per l'anno 2018, si provvede  ai  sensi  dell'art.
45. 
  6. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del  regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. 
  7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  al  decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  10  aprile  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  161  dell'11  luglio  2013,  recante  le
condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata
delle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 37  del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n. 221. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  340,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2007): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              340. Al fine di contrastare i  fenomeni  di  esclusione
          sociale  negli  spazi  urbani  e  favorire   l'integrazione
          sociale  e  culturale   delle   popolazioni   abitanti   in
          circoscrizioni o quartieri delle citta'  caratterizzati  da
          degrado urbano e sociale, sono istituite, con le  modalita'
          di cui al comma 342, zone franche urbane con un  numero  di
          abitanti non superiore a 30.000. Per le finalita' di cui al
          periodo precedente, e' istituito nello stato di  previsione
          del Ministero dello sviluppo economico  un  apposito  Fondo
          con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni  2008  e  2009,  che  provvede  al  finanziamento   di
          programmi di intervento, ai sensi del comma 342.  L'importo
          di cui al periodo precedente costituisce tetto  massimo  di
          spesa. 
              (Omissis).». 
              Il  regolamento  18  dicembre  2013,  n.   1407/2013/UE
          (Regolamento della  Commissione  relativo  all'applicazione
          degli articoli 107 e 108  del  trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de   minimis»   (Testo
          rilevante ai fini del SEE)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              Il  regolamento  18  dicembre  2013,  n.   1408/2013/UE
          (Regolamento della  Commissione  relativo  all'applicazione
          degli articoli 107 e 108  del  trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          agricolo)   e'   pubblicato   nella   Gazzetta    Ufficiale
          dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              Il regolamento 27 giugno 2014, n. 717/2014 (Regolamento
          della Commissione relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti «de minimis» nel settore della  pesca  e
          dell'acquacoltura) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 28 giugno 2014, n. L 190. 
              Il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10
          aprile 2013 (Condizioni, limiti,  modalita'  e  termini  di
          decorrenza delle agevolazioni  fiscali  e  contributive  in
          favore di micro e piccole imprese  localizzate  nelle  Zone
          Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza»),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio  2013,  n.
          161.». 
              - Si riporta l'art. 37  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita  del
          Paese),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2012, n. 221: 
              «Art. 37 (Finanziamento delle  agevolazioni  in  favore
          delle imprese delle Zone  Urbane  ricadenti  nell'Obiettivo
          Convergenza).  -  1.  La  riprogrammazione  dei   programmi
          cofinanziati dai Fondi strutturali  2007-2013  oggetto  del
          Piano di azione coesione nonche' la destinazione di risorse
          proprie regionali possono prevedere il finanziamento  delle
          tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da  a)  a  d)
          del comma 341 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di
          micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano
          entro la data fissata dal decreto di cui al comma  4  nelle
          Zone Urbane individuate  dalla  delibera  CIPE  n.  14/2009
          dell'8 maggio 2009, nonche' in quelle valutate  ammissibili
          nella  relazione  istruttoria  ad  essa  allegata  e  nelle
          ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'art. 1,
          comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006 da definire
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, ricadenti  nelle
          regioni ammissibili all'obiettivo  «Convergenza»  ai  sensi
          dell'art.  5  del  regolamento  (CE)   n.   1083/2006   del
          Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni. 
              1-bis. Rientrano tra le  Zone  franche  urbane  di  cui
          all'art. 1, comma 340, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, le aree industriali ricadenti  nelle  regioni  di  cui
          all'obiettivo «Convergenza» per  le  quali  e'  stata  gia'
          avviata una procedura di riconversione industriale, purche'
          siano state precedentemente utilizzate per la produzione di
          autovetture e abbiano  registrato  un  numero  di  addetti,
          precedenti  all'avvio  delle   procedure   per   la   cassa
          integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a  mille
          unita'. 
              1-ter.  La   dotazione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica  economica,  di  cui  all'art.  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e' ridotta di 2 milioni di euro  a  decorrere
          dall'anno 2013. 
              2. Ai fini della classificazione delle imprese  di  cui
          al comma 1 si applicano i parametri  dimensionali  previsti
          dalla vigente normativa comunitaria. 
              3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione  di
          cui all'art. 1, comma 341, lettera c), della legge  n.  296
          del 2006, deve intendersi riferita alla «imposta municipale
          propria». 
              4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel
          limite massimo delle risorse come individuate ai sensi  del
          comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalita' e i  termini
          di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1
          sono stabiliti con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
              4-bis.  Le  misure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  altresi'  sperimentalmente   ai   comuni   della
          provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito  dei  programmi
          di sviluppo e degli  interventi  compresi  nell'accordo  di
          programma «Piano Sulcis». La relativa copertura e' disposta
          a valere sulle somme destinate alla attuazione  del  «Piano
          Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3  agosto  2012,
          come integrate dal presente decreto. Con  decreto  adottato
          ai sensi  del  comma  4,  si  provvede  all'attuazione  del
          presente  comma  ed  alla  individuazione   delle   risorse
          effettivamente disponibili che rappresentano  il  tetto  di
          spesa.».