Art. 9 Incremento del gettito IVA nei porti compresi nell'ambito dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. 1. Al fine di contenere gli effetti negativi che l'evento ha prodotto sulle attivita' dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali, la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'art. 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, riconosciuta ai porti ricadenti nell'ambito della predetta Autorita' di sistema portuale, viene stabilita, per gli anni 2018 e 2019 nella misura del 3 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 30 milioni di euro annui. (( 1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, all'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e' assegnato un contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di euro per l'anno 2018. 1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, non utilizzate al termine del periodo di operativita' delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti bancari n. 211390 e n. 211389 accesi presso la Banca nazionale del lavoro Spa)).
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale): «Art. 18-bis (Autonomia finanziaria delle Autorita' di sistema portuale e finanziamento della realizzazione di opere nei porti). - 1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 90 milioni (*) di euro annui. (Omissis).». - Si riportano gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita') «Art. 1 (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita' e del trasporto combinato). - 1. La presente legge si propone di consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso forme e modalita' di servizio piu' evolute e competitive e di incrementare il trasporto combinato. A tal fine la presente legge ha la finalita' di favorire la ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto italiano attraverso un complesso di interventi volti ad incentivare le aggregazioni tra imprese, nonche' la riduzione delle imprese monoveicolari, ottenendo in tal modo una riduzione di capacita' di carico complessiva. La presente legge si propone inoltre di favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi e un minore impatto ambientale in coerenza con le normative dell'Unione europea in materia. 2. Ai fini della presente legge si intende: a) per autotrasporto di cose per conto di terzi, l'attivita' di cui all'art. 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298 ; b) per albo degli autotrasportatori, l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 ; c) per impresa di autotrasporto un'impresa, ovvero un raggruppamento, che esercita l'attivita' di autotrasporto di cose su strada per conto di terzi e che e' iscritta all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, anche se avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea; d) per autorizzazioni, le autorizzazioni di cui all'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298 ; e) per raggruppamento, le strutture societarie costituite a norma del libro V titolo VI, capo I o del libro V, Titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile; f) per trasporto combinato, il trasporto di merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza i veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile interna o per mare. 3. Per il conseguimento di maggiori piu' adeguati livelli di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente dalle emissioni inquinanti originate dal trasporto stradale di cose, nonche' per determinare, sulla base del Piano generale dei trasporti e dei suoi aggiornamenti, uno sviluppo delle quote di traffico che le imprese di autotrasporto effettuano mediante ricorso a tecniche intermodali ed al trasporto combinato strada-ferrovia, strada-mare e strada-aereo, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta con proprio decreto un piano complessivo di ripartizione nel triennio 1997-1999 delle risorse per la concessione di benefici a favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese. Tali benefici sono destinati alle seguenti finalita': a) investimenti innovativi delle imprese di autotrasporto e connesse forme di garanzia anche per ulteriori investimenti aggiuntivi o integrativi da parte delle imprese, nei limiti del 50 per cento delle risorse complessive; b) incentivazione all'esodo volontario delle imprese di trasporto monoveicolari, nei limiti del 18 per cento delle risorse complessive; c) incentivazione delle aggregazioni tra imprese di autotrasporto e dei servizi intermodali, nei limiti del 15 per cento delle risorse complessive; d) finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto combinato, per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla movimentazione delle unita' di carico specifiche destinate al trasporto combinato per ferrovia, per mare e per vie navigabili interne, nonche' agevolazioni al trasporto combinato, nei limiti del 17 per cento delle risorse complessive. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener conto dell'evoluzione economica e strutturale del settore, le funzioni del comitato centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi sono integrate dalle seguenti: a) il comitato centrale opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione; b) il comitato centrale collabora direttamente con il Ministro dei trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e delle priorita' dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e dello sviluppo dell'autotrasporto di cose; presta anche la propria consulenza su tutte le questioni afferenti il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi comprese quelle concernenti il rispetto della normativa comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione europea e ad altri accordi internazionali; c) il comitato centrale esprime pareri obbligatori sui programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto di cose prima della loro adozione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonche' sulla predisposizione della relativa normativa di attuazione, in conformita' ai principi di cui all'art. 92 del trattato CEE; d) il comitato centrale propone al Ministero dei trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalita' di svolgimento delle prove ed ai programmi di esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da assicurare l'imparzialita' di giudizio e l'accertamento della professionalita' conformemente alla normativa comunitaria; e) il comitato centrale coordina l'attivita' dei segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati; f) il comitato centrale propone al Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede con proprio decreto, i criteri per l'accertamento della rappresentativita' delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai fini della designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e provinciali; g) il comitato centrale cura le attivita' formative interessanti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, utilizzando, oltre alle somme a tal fine destinate dal comitato centrale medesimo, anche le risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, nonche' i contributi volontariamente versati da organismi privati e da acquisire con la procedura di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681 ; h) il comitato centrale utilizza le quote di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, versate dagli autotrasportatori iscritti all'albo nazionale, per l'assolvimento dei compiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla presente legge, nonche' per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi. A tal fine la normativa contabile per l'amministrazione delle quote versate dagli autotrasportatori e' stabilita con provvedimento del comitato centrale. Gli impegni di spesa e gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attivita' del comitato centrale sono assunti e formalizzati a seguito della deliberazione dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal presidente o dal vicepresidente delegato. Alle relative dotazioni provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione utilizzando le risorse iscritte nel relativo bilancio. 5. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui al titolo I della legge 6 giugno 1974, n. 298, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati nel loro mandato fino al centottantesimo giorno successivo alla predetta data. 6. Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori. 7. Sulla base di un rapporto del Comitato di cui all'art. 8, il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente e comunque entro il 30 settembre al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sul conseguimento degli obiettivi programmatici volti al riequilibrio della domanda di trasporto tra strada, ferrovia e cabotaggio marittimo, sulla valutazione degli effetti conseguiti sul mercato del trasporto e sulla rispondenza degli interventi attuati alle normative dell'Unione europea.». «Art 2 (Investimenti innovativi e formazione professionale). - 1. Gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti: a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature informatiche da impiegare nell'ambito delle attivita' di formazione di cui alla successiva lettera e); a tali iniziative e' riservato il 10 per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3, lettera a); b) la partecipazione alla realizzazione di terminals per trasporti stradali; a tali iniziative e' riservato il 38 per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3, lettera a); c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre sei anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, e per consentire una riduzione nonche' il miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire standard piu' elevati di quelli previsti dalla normativa in vigore. L'intervento dello Stato e' limitato sino alla compensazione dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento agli standard tecnici piu' elevati in materia di emissioni e di sicurezza; a tali iniziative e' riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3, lettera a); d) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli in disponibilita' dell'impresa di autotrasporto, per i quali puo' essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate; a tali iniziative e' riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3, lettera a); e) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea; a tali iniziative e' riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3, lettera a). 2. A favore delle operazioni di cui al comma 1, realizzate o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001, possono essere concessi mutui al tasso di interesse pari ad un terzo del tasso di riferimento, con rate di ammortamento per capitale ed interessi costanti, con le seguenti caratteristiche: a) per le operazioni di cui al comma 1, lettera a), mutui quinquennali fino al 75 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 550 milioni; b) per le operazioni di cui al comma 1, lettera b), mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento nel limite massimo di lire un miliardo; c) per le operazioni di cui al comma 1, lettera c), mutui quinquennali fino al 70 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo; d) per le iniziative di cui al comma 1, lettera d), possono essere concessi contributi a copertura delle spese documentate fino al 25 per cento del costo totale. Sono ammesse anticipazioni. 3. I finanziamenti per gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e c), possono essere concessi alla medesima impresa anche per piu' operazioni a condizione che prima dell'accensione di un nuovo mutuo sia stata rimborsata almeno la meta' del capitale di ciascuno dei mutui gia' in essere. 4. Il Comitato di cui all'art. 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto ai finanziamenti di cui al presente articolo sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti indicati all'art. 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto: a) della tipologia della impresa richiedente, dando priorita' alle imprese e raggruppamenti di cui all'art. 4, alle imprese artigiane ed alle piccole e medie imprese di minore dimensione, ai raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e); b) dei benefici, rapportati ai costi dell'investimento, nel conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla tutela ambientale ed alla sicurezza del luogo di lavoro, come disciplinata dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dando priorita' ai veicoli a minore impatto di inquinamento; c) dell'incidenza nell'investimento programmato delle misure destinate a favorire l'intermodalita' ed il trasporto combinato; d) degli effetti occupazionali permanenti indotti dall'investimento programmato, secondo la relazione di cui all'art. 6, comma 1; e) (Abrogata). 5. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, incaricati dell'istruttoria, evidenzieranno le possibilita' che l'investimento prospettato dall'impresa possa essere ammesso, in tutto o in parte, ad altro finanziamento agevolativo, compatibile con le agevolazioni previste dalla presente legge. In tal caso il Comitato di cui all'art. 8 prospettera' al richiedente tale possibilita' e indichera' la parte di investimento che mediante la presente legge potra' essere finanziata. Analogamente si procedera' ove il finanziamento richiesto sia superiore a quello accordabile con la presente legge. 6. (Abrogato).». «Art 3 (Incentivazione all'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari ed alla riduzione volontaria dell'offerta di trasporto). - 1. Per l'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari, finalizzato alla razionalizzazione dell'offerta di autotrasporto ed alla riduzione della capacita' di trasporto complessiva, sono concessi contributi a favore di imprenditori che rinuncino volontariamente all'attivita' di autotrasporto. 2. La liquidazione dei contributi e' subordinata congiuntamente: a) alla cessazione definitiva dell'attivita' sia direttamente che indirettamente; b) alla cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane e dall'albo degli autotrasportatori ed alla conseguente revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298. La cancellazione dall'albo degli autotrasportatori avra' effetto per dieci anni e inibira' all'interessato di figurare quale socio, direttamente o indirettamente, in aziende che siano iscritte o che intendano iscriversi all'albo degli autotrasportatori. 3. Possono usufruire dei contributi gli imprenditori che si trovino nelle seguenti condizioni: a) esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza lavoratori dipendenti, avendo in disponibilita' un solo autoveicolo, o un solo complesso veicolare, di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, con un'autorizzazione al trasporto di merci della quale gli imprenditori siano titolari da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge; b) nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge presentino domanda di cessazione dell'attivita' e contestuale richiesta di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, con effetto dalla data di ammissione al contributo; c) procedano alla restituzione dell'autorizzazione di cui all'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298 . 4. Il Comitato di cui all'art. 8 delibera, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori, l'ammissione degli imprenditori ai benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse autorizzate, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, tenuto conto dell'eta' e del periodo di attivita'. I comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori si pronunciano entro il termine perentorio di trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, il Comitato di cui all'art. 8 delibera l'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1. 5. Il contributo e' riconosciuto nella misura forfettaria di lire 60 milioni per ciascun operatore titolare di una autorizzazione per un veicolo di massa complessiva non superiore a 26 tonnellate che escluda la possibilita' di agganciamento di rimorchi e di lire 110 milioni per ciascun operatore titolare di autorizzazione per un complesso veicolare fino a 44 tonnellate, ed e' erogato in unica soluzione entro e non oltre centottanta giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato di cui all'art. 8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al presente comma sono equiparati ai redditi indicati all'art. 16, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 6. - 9 (Abrogati).». «Art. 4 (Incentivi per l'aggregazione di imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale). - 1. Per i processi di aggregazione che interessino piccole e medie imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel comparto del trasporto combinato, tali da realizzare anche una riduzione della capacita' di carico complessiva e, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e piu' adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione, ed agevolazione sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Con decreto dirigenziale, sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, sono stabiliti criteri di procedure per la concessione dei benefici, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e della necessita' di assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della concorrenza e producano un'effettiva riduzione della capacita' di trasporto. 2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), ed al comma 1 del presente articolo, per le operazioni realizzate dopo la data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2001: a) le piccole e medie imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonche' partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima impresa non puo' utilizzare i benefici per piu' di una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o conferimenti tra societa' appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate; b) le piccole e medie imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti gia' esistenti; c) i raggruppamenti di imprese, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1, che associano piccole e medie imprese, che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei due anni precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare dei contributi i raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole e medie imprese, che provvedono a fondersi tra loro. 3. Dai processi di aggregazione di cui al presente articolo dovra' risultare una riduzione della capacita' di trasporto complessiva delle imprese e dei raggruppamenti interessati, qualora a seguito di tali processi la capacita' di trasporto risulti pari o superiore alle 260 tonnellate di carico utile complessivo. Con il decreto dirigenziale di cui al comma 1 sono stabiliti criteri e modalita' per il conseguimento della riduzione della capacita' di trasporto. 4. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle operazioni di cui al presente articolo sono concessi contributi per la partecipazione dei propri titoli ed addetti ad iniziative di formazione professionale, compresi l'acquisto di materiale didattico ed audiovisivo e la partecipazione a corsi, nella misura del 50 per cento degli oneri diretti ed indiretti sopportati e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascuna iniziativa. 5. Il Comitato di cui all'art. 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti di cui al presente articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto: a) del numero di imprese monoveicolari che partecipano al raggruppamento, degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1; b) del numero di imprese monoveicolari che siano coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1.». «Art. 5 (Interventi e agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne). - 1. A favore delle iniziative previste all'art. 1, comma 3, lettera d), realizzate o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001, possono essere concessi mutui quinquennali, ad un terzo del tasso di riferimento, fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1,5 miliardi. 2. Le agevolazioni finanziarie di cui al comma 1 sono destinate: a) alla realizzazione di terminal per il trasporto combinato, ivi inclusi i depositi ed i servizi accessori per la movimentazione delle unita' di carico; b) all'acquisizione di programmi ed apparecchiature elettroniche e telematiche riferiti alla catena di trasporto combinato; c) all'acquisizione di unita' di trasporto combinato e delle relative attrezzature. 3. Le iniziative di cui al comma 2, lettera a), potranno essere ammesse in quanto conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera concorrenza e coerenti con una razionale sviluppo del trasporto combinato.».