Art. 3 
 
Modalita' di indicazione delle informazioni di cui  all'art.  19  del
  regolamento (CE) n. 1223/2009 per i cosmetici non preconfezionati o
  per  i  cosmetici   confezionati   dal   venditore   su   richiesta
  dell'acquirente o  preconfezionati  in  vista  della  loro  vendita
  immediata 
 
  1.  Per  i  prodotti  cosmetici  di  cui  all'art.  2  del   citato
regolamento (CE)  n.  1223/2009  messi  a  disposizione  sul  mercato
nazionale, le informazioni di cui al successivo art. 19, paragrafo 1,
lettere b), c), d) ed f), e paragrafi 2, 3 e  4,  vanno  indicate  in
lingua italiana. Qualora le indicazioni  di  cui  al  presente  comma
siano apposte in piu' lingue,  le  medesime  sono  apposte  anche  in
lingua italiana fedeli  nel  contenuto  al  testo  originale,  e  con
caratteri di visibilita' e leggibilita' non inferiori a quelli  usati
per le altre  lingue.  Sono  consentite  indicazioni  che  utilizzino
espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune. 
  2. Anche ai prodotti cosmetici non preconfezionati o  ai  cosmetici
confezionati   dal   venditore   su   richiesta   dell'acquirente   o
preconfezionati in vista della loro vendita immediata,  si  applicano
per la fase di confezionamento ed etichettatura  le  disposizioni  di
cui all'art. 8 del regolamento (CE) n. 1223/2009. 
  3.  Per  i  cosmetici  non  preconfezionati  o  per   i   cosmetici
confezionati   dal   venditore   su   richiesta   dell'acquirente   o
preconfezionati  in  vista   della   loro   vendita   immediata,   le
informazioni di cui all'art. 19, paragrafo 1, del citato  regolamento
(CE) n. 1223/2009 devono  essere  riportate  almeno  sull'imballaggio
secondario  a  cura  di  colui  che,  nell'attivita'  di   «messa   a
disposizione sul mercato», fornisce a titolo oneroso  o  gratuito  il
prodotto cosmetico  all'utilizzatore  finale,  oppure  tali  prodotti
devono  essere  venduti  unitamente  a  un   foglio   riportante   le
indicazioni di cui al predetto art. 19, paragrafo 1. 
  4.  In  fase  di   etichettatura   dei   prodotti   cosmetici   non
preconfezionati  o  dei  cosmetici  confezionati  dal  venditore   su
richiesta dell'acquirente  o  preconfezionati  in  vista  della  loro
vendita immediata, al fine di garantire il corretto funzionamento del
mercato interno ed un livello elevato di tutela della  salute  umana,
si applicano le disposizioni dell'art. 19 paragrafi 2, 3, 5 e  6  del
regolamento (CE) n. 1223/2009.