Art. 3 Modalita' di indicazione delle informazioni di cui all'art. 19 del regolamento (CE) n. 1223/2009 per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata 1. Per i prodotti cosmetici di cui all'art. 2 del citato regolamento (CE) n. 1223/2009 messi a disposizione sul mercato nazionale, le informazioni di cui al successivo art. 19, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), e paragrafi 2, 3 e 4, vanno indicate in lingua italiana. Qualora le indicazioni di cui al presente comma siano apposte in piu' lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana fedeli nel contenuto al testo originale, e con caratteri di visibilita' e leggibilita' non inferiori a quelli usati per le altre lingue. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune. 2. Anche ai prodotti cosmetici non preconfezionati o ai cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, si applicano per la fase di confezionamento ed etichettatura le disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n. 1223/2009. 3. Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, le informazioni di cui all'art. 19, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1223/2009 devono essere riportate almeno sull'imballaggio secondario a cura di colui che, nell'attivita' di «messa a disposizione sul mercato», fornisce a titolo oneroso o gratuito il prodotto cosmetico all'utilizzatore finale, oppure tali prodotti devono essere venduti unitamente a un foglio riportante le indicazioni di cui al predetto art. 19, paragrafo 1. 4. In fase di etichettatura dei prodotti cosmetici non preconfezionati o dei cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana, si applicano le disposizioni dell'art. 19 paragrafi 2, 3, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1223/2009.