Art. 4 
 
                Competenze del Ministero della salute 
                       in materia di controlli 
 
  1. Il Ministero della salute, in qualita'  di  autorita'  nazionale
competente, ai sensi dell'art. 16, comma  3,  della  legge  6  agosto
2013, n. 97, al fine di vigilare sul rispetto delle  disposizioni  di
cui al regolamento (CE) n. 1223/2009,  all'interno  del  sistema  dei
controlli, costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e  delle
Regioni  e  Province  autonome  in  base   alla   propria   attivita'
istituzionale  e  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  della  finanza
pubblica, svolge i seguenti compiti: 
    a) richiede le informazioni di cui all'art.  11  del  regolamento
(CE) n. 1223/2009; 
    b) definisce il piano pluriennale di controllo, da approvare  con
accordo in Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  contenente:
ruoli e responsabilita' di tutti gli attori del sistema nazionale dei
controlli; obiettivi, criteri di priorita', modalita' e procedure  di
esecuzione delle attivita' di controllo nonche'  delle  attivita'  di
campionamento; i criteri  per  l'individuazione  dei  laboratori  per
l'effettuazione  delle  analisi;  le  modalita'  di   rendicontazione
periodica delle predette attivita';  i  termini  e  le  modalita'  di
raccolta ed elaborazione dei dati; 
    c) cura la raccolta delle risultanze delle attivita' svolte dalle
amministrazioni ed enti  dello  Stato  e  dalle  Regioni  e  Province
autonome di Trento e  Bolzano  ai  sensi  dell'art.  5  del  presente
decreto. Le risultanze di tale attivita'  sono  utilizzate  anche  ai
fini del riesame e della  valutazione  di  cui  al  quarto  paragrafo
dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1223/2009; 
    d) assicura l'operativita' e il  coordinamento  del  sistema  dei
controlli, costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e  delle
Regioni e Province Autonome, al  fine  di  garantire  un'applicazione
uniforme a livello nazionale del regolamento (CE) n. 1223/2009; 
    e) in attesa  dell'emanazione  dei  provvedimenti  di  attuazione
degli articoli 36 e 46 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 12 gennaio 2017 citato in premessa, il piano pluriennale  di
cui alla lettera b) definisce i termini e le modalita' di raccolta  e
trasmissione al Ministero della salute dei casi di intossicazione  da
cosmetici gestite dai Centri antiveleno (CAV) operanti sul territorio
italiano e, in particolare, da quelli di cui all'art. 34  del  citato
regolamento (CE) n. 1223/2009, al fine di adottare misure  correttive
o preventive a tutela della salute pubblica, anche in  considerazione
delle disposizioni dell'art.  3  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
1223/2009; 
    f)  assicura  l'adempimento  degli  obblighi   informativi   alla
Commissione europea di cui all'art. 22, paragrafo 4, del  regolamento
(CE) n. 1223/2009; 
    g)  ricorre  a  forme  di  collaborazione  con   enti   pubblici,
universita' o altri enti operanti nel settore  di  studio  e  ricerca
pubblica, previa definizione della ripartizione delle attivita' e dei
termini e delle condizioni secondo  cui  le  medesime  collaborazioni
devono essere portate a compimento; 
    h) stabilisce e mantiene i  rapporti  ufficiali  con  gli  organi
comunitari; 
    i) sulla scorta dei dati raccolti  ai  sensi  della  lettera  b),
adotta le misure di sicurezza  a  livello  nazionale  previste  dalle
disposizioni di cui al Capo  VIII  del  citato  regolamento  (CE)  n.
1223/2009. In sede di esame delle informazioni  di  cui  al  primo  e
secondo paragrafo dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 1223/2009,  il
Ministero  della  salute  si  avvale,  se  del  caso,   dell'Istituto
superiore di sanita', del Consiglio superiore di sanita' o  di  altri
idonei enti ed organi pubblici.