Art. 4 Competenze del Ministero della salute in materia di controlli 1. Il Ministero della salute, in qualita' di autorita' nazionale competente, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, al fine di vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009, all'interno del sistema dei controlli, costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e delle Regioni e Province autonome in base alla propria attivita' istituzionale e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, svolge i seguenti compiti: a) richiede le informazioni di cui all'art. 11 del regolamento (CE) n. 1223/2009; b) definisce il piano pluriennale di controllo, da approvare con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, contenente: ruoli e responsabilita' di tutti gli attori del sistema nazionale dei controlli; obiettivi, criteri di priorita', modalita' e procedure di esecuzione delle attivita' di controllo nonche' delle attivita' di campionamento; i criteri per l'individuazione dei laboratori per l'effettuazione delle analisi; le modalita' di rendicontazione periodica delle predette attivita'; i termini e le modalita' di raccolta ed elaborazione dei dati; c) cura la raccolta delle risultanze delle attivita' svolte dalle amministrazioni ed enti dello Stato e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 5 del presente decreto. Le risultanze di tale attivita' sono utilizzate anche ai fini del riesame e della valutazione di cui al quarto paragrafo dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1223/2009; d) assicura l'operativita' e il coordinamento del sistema dei controlli, costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e delle Regioni e Province Autonome, al fine di garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale del regolamento (CE) n. 1223/2009; e) in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione degli articoli 36 e 46 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 citato in premessa, il piano pluriennale di cui alla lettera b) definisce i termini e le modalita' di raccolta e trasmissione al Ministero della salute dei casi di intossicazione da cosmetici gestite dai Centri antiveleno (CAV) operanti sul territorio italiano e, in particolare, da quelli di cui all'art. 34 del citato regolamento (CE) n. 1223/2009, al fine di adottare misure correttive o preventive a tutela della salute pubblica, anche in considerazione delle disposizioni dell'art. 3 del predetto regolamento (CE) n. 1223/2009; f) assicura l'adempimento degli obblighi informativi alla Commissione europea di cui all'art. 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1223/2009; g) ricorre a forme di collaborazione con enti pubblici, universita' o altri enti operanti nel settore di studio e ricerca pubblica, previa definizione della ripartizione delle attivita' e dei termini e delle condizioni secondo cui le medesime collaborazioni devono essere portate a compimento; h) stabilisce e mantiene i rapporti ufficiali con gli organi comunitari; i) sulla scorta dei dati raccolti ai sensi della lettera b), adotta le misure di sicurezza a livello nazionale previste dalle disposizioni di cui al Capo VIII del citato regolamento (CE) n. 1223/2009. In sede di esame delle informazioni di cui al primo e secondo paragrafo dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 1223/2009, il Ministero della salute si avvale, se del caso, dell'Istituto superiore di sanita', del Consiglio superiore di sanita' o di altri idonei enti ed organi pubblici.