Art. 6 Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi incluse le attivita' connesse ai prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione 1. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, i Nuclei Antisofisticazione e Sanita' del Corpo Carabinieri (NAS), la Guardia di finanza, gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF-SANS), effettuano i controlli all'interno del mercato dei cosmetici messi a disposizione sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 22 e per le finalita' di cui all'art. 1 del citato regolamento (CE) n. 1223/2009 e, in particolare, procedono nel rispetto dei ruoli e responsabilita' indicati nel piano pluriennale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b): a) alla verifica della rispondenza dei prodotti cosmetici sul mercato all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1223/2009; b) alla verifica dell'ottemperanza da parte degli operatori economici (persone responsabili e distributori) alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1223/2009; c) all'identificazione e verifica della catena di fornitura di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 1223/2009; d) alla verifica del rispetto dei principi delle buone pratiche di fabbricazione di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n. 1223/2009; e) al prelievo di campioni e all'esecuzione di analisi dei prodotti cosmetici, conformemente all'art. 12 del regolamento (CE) n. 1223/2009; f) al controllo delle notifiche al portale CPNP ai sensi degli articoli 13 e 16 del regolamento (CE) n. 1223/2009; g) alla verifica dell'etichettatura e della corretta informazione del consumatore ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1223/2009.