Art. 7 Verifiche ispettive, controlli e campionamenti 1. Nell'ambito delle attivita' di controllo, le autorita' preposte possono richiedere dati o informazioni alle persone responsabili e ai distributori. Qualora la persona responsabile abbia sede fuori dall'Italia, l'autorita' preposta a richiedere i dati e' il Ministero della salute, anche su segnalazione dell'autorita' di controllo. 2. Le Regioni e le Province autonome, attraverso le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, le amministrazioni e gli enti dello Stato, assicurano la pianificazione territoriale delle attivita' di controllo di propria competenza sulla base dei criteri e delle modalita' individuate nella programmazione pluriennale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b). 3. Il prelievo di campioni deve avvenire con le modalita' stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 1986 e successive modifiche e comunque nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 12 del regolamento (CE) n. 1223/2009 e puo' essere effettuato presso i siti di produzione e di immagazzinamento compresi quelli degli importatori e di tutti gli anelli della catena di distribuzione incluso il dettagliante, nonche' nei luoghi di alto consumo di prodotti cosmetici. 4. I metodi di campionamento e di analisi utilizzati nel contesto delle attivita' di controllo in assenza di una legislazione comunitaria applicabile, fanno riferimento alle pertinenti norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o a norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, ovvero, a quelli sviluppati conformemente a protocolli scientifici, oppure alla bibliografia internazionale e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 12 del regolamento (CE) n. 1223/2009.