Art. 2 
 
Prolungamento della durata massima del trattenimento dello  straniero
  nei Centri di permanenza per il rimpatrio  e  disposizioni  per  la
  realizzazione dei medesimi Centri 
 
  1. All'articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo  25  luglio
1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al quinto  periodo  la  parola  «novanta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «centottanta»; 
  b) al  sesto  periodo  la  parola  «novanta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «centottanta». 
  2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la
costruzione, il completamento, l'adeguamento  e  la  ristrutturazione
dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore  a  tre  anni  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per
lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria,  e'
autorizzato  il  ricorso  alla  procedura  negoziata   senza   previa
pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo  63  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  Nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza,   concorrenza   e   rotazione,    l'invito    contenente
l'indicazione dei criteri di  aggiudicazione  e'  rivolto  ad  almeno
cinque operatori economici, se sussistono  in  tale  numero  soggetti
idonei. 
  ((  2-bis.  Nell'ambito  delle  procedure  di  cui  al   comma   2,
l'Autorita' nazionale anticorruzione  (ANAC)  svolge  l'attivita'  di
vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3,  lettera
h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. L'ANAC provvede allo svolgimento dell'attivita' di  cui  al
medesimo comma  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli  9  e
11 del decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  dei  centri
previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,  convertito,  con
modificazioni, dallalegge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei  centri  di
cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito internet o
portale  digitale  la  rendicontazione  delle  spese   di   gestione,
effettuata  sulla  base  delle  disposizioni  vigenti   in   materia,
successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della
liquidazione.   Gli   stessi   dati   sono   resi   disponibili   nel
sitointernetdelle prefetture territorialmente  competenti  attraverso
un link di collegamento al sito internet o al  portale  digitale  del
soggetto gestore. )) 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del   decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  286,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando  non
          e'  possibile  eseguire   con   immediatezza   l'espulsione
          mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
          a  causa  di  situazioni  transitorie  che  ostacolano   la
          preparazione    del     rimpatrio     o     l'effettuazione
          dell'allontanamento, il questore dispone che  lo  straniero
          sia trattenuto per il tempo strettamente necessario  presso
          il centro di permanenza per i  rimpatri  piu'  vicino,  tra
          quelli individuati o costituiti con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Tra  le  situazioni  che  legittimano   il
          trattenimento rientrano, oltre a quelle  indicate  all'art.
          13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita'
          di  prestare  soccorso  allo  straniero  o  di   effettuare
          accertamenti supplementari in ordine alla sua  identita'  o
          nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio
          o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo. 
              1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in  possesso  di
          passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di
          validita' e l'espulsione non e'  stata  disposta  ai  sensi
          dell'art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del  presente  testo
          unico o ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27
          luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 31 luglio 2005, n. 155, il  questore,  in  luogo  del
          trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una  o  piu'
          delle seguenti misure: 
                a)  consegna  del  passaporto   o   altro   documento
          equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
          momento della partenza; 
                b) obbligo di  dimora  in  un  luogo  preventivamente
          individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; 
                c) obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed  orari
          stabiliti,  presso  un   ufficio   della   forza   pubblica
          territorialmente competente. 
              Le misure di cui al primo  periodo  sono  adottate  con
          provvedimento  motivato,  che  ha  effetto  dalla  notifica
          all'interessato, disposta ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4
          del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta'
          di presentare personalmente o a mezzo di difensore  memorie
          o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e'
          comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice  di  pace
          competente per territorio. Il giudice, se  ne  ricorrono  i
          presupposti,  dispone  con  decreto  la   convalida   nelle
          successive 48 ore. Le misure, su istanza  dell'interessato,
          sentito il questore, possono essere modificate  o  revocate
          dal giudice di pace. Il contravventore anche  solo  ad  una
          delle predette misure e' punito con la  multa  da  3.000  a
          18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello
          straniero non e' richiesto il rilascio del  nulla  osta  di
          cui  all'art.  13,  comma  3,   da   parte   dell'autorita'
          giudiziaria competente all'accertamento del reato.  Qualora
          non  sia   possibile   l'accompagnamento   immediato   alla
          frontiera, con le modalita' di cui all'art. 13, comma 3, il
          questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
          articolo. 
              2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con  modalita'
          tali da assicurare la necessaria  assistenza  ed  il  pieno
          rispetto  della  sua  dignita'.  Oltre  a  quanto  previsto
          dall'art. 2,  comma  6,  e'  assicurata  in  ogni  caso  la
          liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 
              3. Il questore del luogo in  cui  si  trova  il  centro
          trasmette copia degli atti  al  pretore,  senza  ritardo  e
          comunque  entro  le  quarantotto  ore   dall'adozione   del
          provvedimento. 
              4. L'udienza per la convalida si svolge  in  camera  di
          consiglio con la partecipazione necessaria di un  difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'art. 29  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti previsti dall'art. 13 e  dal  presente  articolo,
          escluso  il  requisito  della  vicinanza  del   centro   di
          permanenza per i rimpatri di cui  al  comma  1,  e  sentito
          l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
          ogni effetto qualora non sia osservato il  termine  per  la
          decisione. La  convalida  puo'  essere  disposta  anche  in
          occasione della convalida del  decreto  di  accompagnamento
          alla frontiera,  nonche'  in  sede  di  esame  del  ricorso
          avverso il provvedimento di  espulsione.  5.  La  convalida
          comporta  la  permanenza  nel  centro  per  un  periodo  di
          complessivi   trenta   giorni.    Qualora    l'accertamento
          dell'identita' e della nazionalita'  ovvero  l'acquisizione
          di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta',  il
          giudice, su  richiesta  del  questore,  puo'  prorogare  il
          termine di ulteriori trenta giorni.  Anche  prima  di  tale
          termine,   il   questore   esegue   l'espulsione    o    il
          respingimento,  dandone  comunicazione  senza  ritardo   al
          giudice. Trascorso tale termine, il questore puo'  chiedere
          al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi
          elementi concreti  che  consentano  di  ritenere  probabile
          l'identificazione  ovvero  sia  necessario   al   fine   di
          organizzare le operazioni di rimpatrio.  In  ogni  caso  il
          periodo   massimo   di   trattenimento   dello    straniero
          all'interno del centro di permanenza  per  i  rimpatri  non
          puo' essere superiore a centottanta  giorni.  Lo  straniero
          che  sia  gia'  stato  trattenuto   presso   le   strutture
          carcerarie per un periodo  pari  a  quello  di  centottanta
          giorni  indicato  al  periodo   precedente,   puo'   essere
          trattenuto presso il  centro  per  un  periodo  massimo  di
          trenta giorni. Tale termine e' prorogabile di ulteriori  15
          giorni, previa convalida da parte del giudice di pace,  nei
          casi  di  particolare  complessita'  delle   procedure   di
          identificazione e  di  organizzazione  del  rimpatrio.  Nei
          confronti dello straniero a qualsiasi titolo  detenuto,  la
          direzione  della  struttura   penitenziaria   richiede   al
          questore del luogo le informazioni sull'identita'  e  sulla
          nazionalita' dello stesso. Nei medesimi  casi  il  questore
          avvia  la  procedura  di  identificazione  interessando  le
          competenti   autorita'   diplomatiche.   Ai    soli    fini
          dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta
          del questore, dispone la traduzione del detenuto presso  il
          piu' vicino posto di  polizia  per  il  tempo  strettamente
          necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro   della   giustizia
          adottano i necessari strumenti di coordinamento. 
              5-bis. Allo scopo di porre fine al  soggiorno  illegale
          dello straniero e di  adottare  le  misure  necessarie  per
          eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
          respingimento,  il  questore  ordina  allo   straniero   di
          lasciare il territorio dello  Stato  entro  il  termine  di
          sette giorni, qualora non sia stato  possibile  trattenerlo
          in un  Centro  di  permanenza  per  i  rimpatri  ovvero  la
          permanenza presso tale struttura non  ne  abbia  consentito
          l'allontanamento dal  territorio  nazionale,  ovvero  dalle
          circostanze concrete non  emerga  piu'  alcuna  prospettiva
          ragionevole che l'allontanamento possa  essere  eseguito  e
          che lo straniero possa  essere  riaccolto  dallo  Stato  di
          origine  o   di   provenienza.   L'ordine   e'   dato   con
          provvedimento scritto, recante l'indicazione,  in  caso  di
          violazione, delle conseguenze sanzionatorie. 
              L'ordine del questore puo'  essere  accompagnato  dalla
          consegna all'interessato, anche  su  sua  richiesta,  della
          documentazione necessaria per raggiungere gli uffici  della
          rappresentanza diplomatica del suo Paese in  Italia,  anche
          se  onoraria,  nonche'  per  rientrare   nello   Stato   di
          appartenenza ovvero, quando cio' non sia  possibile,  nello
          Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. 
              5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma  5-bis
          e' punita, salvo che sussista il giustificato  motivo,  con
          la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di  respingimento
          o espulsione disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, o  se
          lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio  volontario
          ed assistito, di cui all'art. 14-ter, vi si sia  sottratto.
          Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se  l'espulsione
          e' stata disposta in base all'art. 13, comma 5. Valutato il
          singolo caso e tenuto conto dell'art.  13,  commi  4  e  5,
          salvo che lo straniero si trovi in stato di  detenzione  in
          carcere, si procede all'adozione di un nuovo  provvedimento
          di espulsione per violazione all'ordine  di  allontanamento
          adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente
          articolo.   Qualora    non    sia    possibile    procedere
          all'accompagnamento  alla  frontiera,   si   applicano   le
          disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  5-bis  del  presente
          articolo, nonche', ricorrendone i  presupposti,  quelle  di
          cui all'art. 13, comma 3. 
              5-quater. La violazione dell'ordine disposto  ai  sensi
          del  comma  5-ter,  terzo   periodo,   e'   punita,   salvo
          giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000  euro.
          Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
          5-ter, quarto periodo 5-quater.1. Nella  valutazione  della
          condotta tenuta dallo  straniero  destinatario  dell'ordine
          del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il  giudice
          accerta anche l'eventuale  consegna  all'interessato  della
          documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione  resa
          dallo stesso ai fini dell'esecuzione del  provvedimento  di
          allontanamento,  in  particolare  attraverso   l'esibizione
          d'idonea  documentazione.  5-quinquies.   Al   procedimento
          penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si
          applicano le disposizioni  di  cui  agli  articoli  20-bis,
          20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
          274. 
              5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
          straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter  e  5-quater,
          non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'art.
          13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
          all'accertamento del medesimo reato. Il  questore  comunica
          l'avvenuta   esecuzione    dell'espulsione    all'autorita'
          giudiziaria competente all'accertamento del reato. 
              5-septies.   Il   giudice,   acquisita    la    notizia
          dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di  non
          luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
          territorio dello Stato prima del termine previsto dall'art.
          13, comma 14, si applica l'art. 345 del codice di procedura
          penale. 
              6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
          comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il  relativo
          ricorso non sospende l'esecuzione della misura. 
              7.  Il  questore,  avvalendosi  della  forza  pubblica,
          adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo  straniero
          non si allontani indebitamente dal centro e  provvede,  nel
          caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
          mediante  l'adozione   di   un   nuovo   provvedimento   di
          trattenimento. Il periodo  di  trattenimento  disposto  dal
          nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
          trattenimento indicato dal comma 5. 
              8. Ai fini dell'accompagnamento anche  collettivo  alla
          frontiera,  possono  essere   stipulate   convenzioni   con
          soggetti che esercitano trasporti di linea o con  organismi
          anche internazionali che svolgono attivita'  di  assistenza
          per stranieri. 
              9.  Oltre  a  quanto  previsto   dal   regolamento   di
          attuazione e dalle norme in materia  di  giurisdizione,  il
          Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
          l'esecuzione di  quanto  disposto  dal  presente  articolo,
          anche mediante convenzioni con altre amministrazioni  dello
          Stato,  con  gli  enti  locali,   con   i   proprietari   o
          concessionari di aree,  strutture  e  altre  installazioni,
          nonche' per la  fornitura  di  beni  e  servizi.  Eventuali
          deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria  e
          di contabilita' sono adottate di concerto con  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica.
          Il  Ministro  dell'interno  promuove  inoltre   le   intese
          occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri
          Ministri». 
              - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo
          dell'art. 10-ter del citato decreto legislativo  25  luglio
          1998, n. 286: 
              «Art. 10-ter (Disposizioni  per  l'identificazione  dei
          cittadini   stranieri   rintracciati   in   posizione    di
          irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso
          di operazioni di salvataggio in mare). -  1.  Lo  straniero
          rintracciato in occasione  dell'attraversamento  irregolare
          della  frontiera  interna  o  esterna  ovvero  giunto   nel
          territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio
          in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di  prima
          assistenza  presso  appositi  punti  di   crisi   allestiti
          nell'ambito delle strutture  di  cui  al  decreto-legge  30
          ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle  strutture  di  cui
          all'art. 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142.
          Presso i medesimi punti di crisi sono  altresi'  effettuate
          le   operazioni   di   rilevamento   fotodattiloscopico   e
          segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14  del
          regolamento UE n. 603/2013 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio   del   26   giugno   2013   ed   e'   assicurata
          l'informazione    sulla     procedura     di     protezione
          internazionale, sul programma di  ricollocazione  in  altri
          Stati membri dell'Unione europea e  sulla  possibilita'  di
          ricorso al rimpatrio volontario assistito. 
              2. Le operazioni di  rilevamento  fotodattiloscopico  e
          segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di
          cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  26  giugno  2013,
          anche  nei  confronti  degli  stranieri   rintracciati   in
          posizione di irregolarita' sul territorio nazionale. 
              3. Il rifiuto reiterato dello straniero  di  sottoporsi
          ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di  fuga
          ai fini del trattenimento nei centri di cui all'art. 14. Il
          trattenimento e' disposto caso per caso, con  provvedimento
          del questore, e conserva la sua efficacia  per  una  durata
          massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che  non
          cessino prima le esigenze per le quali e'  stato  disposto.
          Si applicano le disposizioni di cui al  medesimo  art.  14,
          commi 2, 3  e  4.  Se  il  trattenimento  e'  disposto  nei
          confronti di un richiedente protezione internazionale, come
          definita dall'art. 2, comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  e'  competente  alla
          convalida il Tribunale sede della sezione specializzata  in
          materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
          circolazione dei cittadini dell'Unione europea. 
              4. L'interessato e'  informato  delle  conseguenze  del
          rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2». 
              - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo
          degli articoli 63 e 213, comma 3 del decreto legislativo 18
          aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei  contratti   pubblici),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n.  91,
          supplemento ordinario: 
              «Art. 63 (Uso della procedura  negoziata  senza  previa
          pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi  e  nelle
          circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
          aggiudicatrici   possono   aggiudicare   appalti   pubblici
          mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
          di un bando di gara, dando conto con adeguata  motivazione,
          nel primo  atto  della  procedura,  della  sussistenza  dei
          relativi presupposti. 
              2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture  e
          servizi, la procedura negoziata senza previa  pubblicazione
          puo' essere utilizzata: 
                a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta  o
          alcuna  offerta  appropriata,   ne'   alcuna   domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          sua richiesta. Un'offerta non e'  ritenuta  appropriata  se
          non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
          manifestamente inadeguata, salvo modifiche  sostanziali,  a
          rispondere     alle      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo' essere escluso ai sensi dell'art. 80 o non soddisfa  i
          criteri   di   selezione   stabiliti   dall'amministrazione
          aggiudicatrice ai sensi dell'art. 83; 
                b) quando i lavori, le forniture o i servizi  possono
          essere  forniti  unicamente  da  un  determinato  operatore
          economico per una delle seguenti ragioni: 
                  1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
          nell'acquisizione di  un'opera  d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
                  2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
                  3)  la  tutela  di  diritti  esclusivi,  inclusi  i
          diritti di proprieta' intellettuale. 
              Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano  solo
          quando non esistono altri operatori economici  o  soluzioni
          alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza  non  e'
          il risultato di una limitazione artificiale  dei  parametri
          dell'appalto; 
                c) nella misura strettamente necessaria  quando,  per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i
          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure
          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione
          non possono essere rispettati. 
              Le circostanze invocate a giustificazione  del  ricorso
          alla procedura di  cui  al  presente  articolo  non  devono
          essere  in  alcun  caso  imputabili  alle   amministrazioni
          aggiudicatrici. 
              3. Nel  caso  di  appalti  pubblici  di  forniture,  la
          procedura  di  cui  al  presente  articolo   e',   inoltre,
          consentita nei casi seguenti: 
                a) qualora  i  prodotti  oggetto  dell'appalto  siano
          fabbricati  esclusivamente   a   scopo   di   ricerca,   di
          sperimentazione, di studio o  di  sviluppo,  salvo  che  si
          tratti di produzione in quantita'  volta  ad  accertare  la
          redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare  i
          costi di ricerca e di sviluppo; 
                b) nel caso di consegne complementari effettuate  dal
          fornitore originario e destinate  al  rinnovo  parziale  di
          forniture o di impianti o all'ampliamento  di  forniture  o
          impianti esistenti, qualora  il  cambiamento  di  fornitore
          obblighi  l'amministrazione  aggiudicatrice  ad  acquistare
          forniture con caratteristiche tecniche differenti,  il  cui
          impiego   o    la    cui    manutenzione    comporterebbero
          incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;  la
          durata di tali contratti e dei  contratti  rinnovabili  non
          puo' comunque di regola superare i tre anni; 
                c) per forniture quotate  e  acquistate  sul  mercato
          delle materie prime; 
                d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
          particolarmente vantaggiose,  da  un  fornitore  che  cessa
          definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi
          delle procedure concorsuali. 
              4. La procedura  prevista  dal  presente  articolo  e',
          altresi', consentita negli  appalti  pubblici  relativi  ai
          servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori  del
          concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
              5. La presente procedura  puo'  essere  utilizzata  per
          nuovi lavori o servizi  consistenti  nella  ripetizione  di
          lavori o  servizi  analoghi,  gia'  affidati  all'operatore
          economico  aggiudicatario   dell'appalto   iniziale   dalle
          medesime amministrazioni aggiudicatrici, a  condizione  che
          tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base  di
          gara e che tale progetto sia  stato  oggetto  di  un  primo
          appalto aggiudicato secondo una procedura di  cui  all'art.
          59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entita' di
          eventuali lavori o servizi complementari  e  le  condizioni
          alle quali essi verranno aggiudicati.  La  possibilita'  di
          avvalersi della procedura prevista dal presente articolo e'
          indicata sin dall'avvio  del  confronto  competitivo  nella
          prima  operazione  e  l'importo  totale  previsto  per   la
          prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi  e'
          computato  per  la  determinazione   del   valore   globale
          dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui
          all'art. 35, comma 1. Il  ricorso  a  questa  procedura  e'
          limitato  al  triennio  successivo  alla  stipulazione  del
          contratto dell'appalto iniziale. 
              6. Le amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economica  e  finanziaria  e   tecniche   e
          professionali  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          selezionano   almeno   cinque   operatori   economici,   se
          sussistono    in    tale    numero     soggetti     idonei.
          L'amministrazione   aggiudicatrice   sceglie    l'operatore
          economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
          sensi  dell'art.  95,  previa  verifica  del  possesso  dei
          requisiti di partecipazione previsti per  l'affidamento  di
          contratti di  uguale  importo  mediante  procedura  aperta,
          ristretta   o   mediante    procedura    competitiva    con
          negoziazione.». 
              «Art. 213 (Autorita' Nazionale Anticorruzione). - 1. La
          vigilanza  e  il  controllo  sui   contratti   pubblici   e
          l'attivita' di regolazione degli stessi,  sono  attribuiti,
          nei  limiti  di  quanto  stabilito  dal  presente   codice,
          all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  (ANAC)   di   cui
          all'art. 19  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare
          illegalita' e corruzione. 
              2.  L'ANAC,   attraverso   linee   guida,   bandi-tipo,
          capitolati-tipo,  contratti-tipo  ed  altri  strumenti   di
          regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce  la
          promozione dell'efficienza, della  qualita'  dell'attivita'
          delle stazioni  appaltanti,  cui  fornisce  supporto  anche
          facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneita' dei
          procedimenti amministrativi e favorisce lo  sviluppo  delle
          migliori pratiche. Trasmette  alle  Camere,  immediatamente
          dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli  altri
          atti di cui al  precedente  periodo  ritenuti  maggiormente
          rilevanti in termini di impatto, per  numero  di  operatori
          potenzialmente coinvolti,  riconducibilita'  a  fattispecie
          criminose, situazioni anomale o  comunque  sintomatiche  di
          condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta
          ferma l'impugnabilita' delle decisioni e degli atti assunti
          dall'ANAC  innanzi  ai  competenti  organi   di   giustizia
          amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida,
          si dota, nei modi  previsti  dal  proprio  ordinamento,  di
          forme e metodi di consultazione, di analisi e  di  verifica
          dell'impatto della  regolazione,  di  consolidamento  delle
          linee guida in testi unici integrati, organici  e  omogenei
          per materia, di adeguata pubblicita', anche sulla  Gazzetta
          Ufficiale, in modo che siano rispettati la  qualita'  della
          regolazione e il divieto di introduzione o di  mantenimento
          di  livelli  di  regolazione  superiori  a  quelli   minimi
          richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice. 
              3.  Nell'ambito  dei   poteri   ad   essa   attribuiti,
          l'Autorita': 
                a) vigila sui contratti pubblici, anche di  interesse
          regionale, di  lavori,  servizi  e  forniture  nei  settori
          ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o
          che  esigono  particolari  misure  di  sicurezza  ai  sensi
          dell'art.  1,  comma  2,  lettera  f-bis),  della  legge  6
          novembre  2012,  n.  190,  nonche'  sui  contratti  esclusi
          dall'ambito di applicazione del codice; 
                b)  vigila  affinche'  sia  garantita  l'economicita'
          dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che  dalla
          stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario; 
                c) segnala al Governo e al Parlamento,  con  apposito
          atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza  o  di
          applicazione distorta della normativa di settore; 
                d) formula al Governo proposte in ordine a  modifiche
          occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore; 
                e) predispone e invia al Governo e al  Parlamento  la
          relazione prevista dall'art. 1,  comma  2,  della  legge  6
          novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 19,  comma
          5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
          con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,
          annuale sull'attivita' svolta evidenziando  le  disfunzioni
          riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni; 
                f)  vigila  sul  sistema  di   qualificazione   degli
          esecutori dei contratti pubblici di lavori  ed  esercita  i
          correlati poteri sanzionatori; 
                g) vigila sul divieto di  affidamento  dei  contratti
          attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed
          opera  un  controllo  sulla  corretta  applicazione   della
          specifica disciplina derogatoria prevista  per  i  casi  di
          somma urgenza e di protezione civile di  cui  all'art.  163
          del presente codice; 
                h) per affidamenti di particolare  interesse,  svolge
          attivita' di vigilanza collaborativa attuata previa stipula
          di  protocolli  di  intesa  con  le   stazioni   appaltanti
          richiedenti, finalizzata a  supportare  le  medesime  nella
          predisposizione degli atti  e  nell'attivita'  di  gestione
          dell'intera procedura di gara; 
                h-bis)  al  fine  di  favorire   l'economicita'   dei
          contratti pubblici e la  trasparenza  delle  condizioni  di
          acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le
          normative di settore, all'elaborazione dei  costi  standard
          dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni  e  servizi,
          avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni,
          del supporto dell'ISTAT e  degli  altri  enti  del  Sistema
          statistico   nazionale,   alle   condizioni   di   maggiore
          efficienza, tra quelli di maggiore impatto  in  termini  di
          costo a carico della pubblica amministrazione,  avvalendosi
          eventualmente  anche  delle  informazioni  contenute  nelle
          banche  dati   esistenti   presso   altre   Amministrazioni
          pubbliche  e  altri  soggetti  operanti  nel  settore   dei
          contratti pubblici. 
              (Omissis)». 
              - Il decreto-legge  30  ottobre  1995,  n.  451,  reca:
          Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del  personale
          delle  Forze  armate  in  attivita'  di   controllo   della
          frontiera marittima nella regione Puglia, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1995, n. 255 e convertito  in
          legge con l'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 1995, n. 563
          (Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303). Il  comma  2
          dello stesso art.  1  ha,  inoltre,  disposto  che  restano
          validi gli atti ed i provvedimenti adottati  e  sono  fatti
          salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici  sorti
          sulla base del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 266, e  del
          decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365.