Art. 3 
 
Trattenimento per la determinazione o la  verifica  dell'identita'  e
              della cittadinanza dei richiedenti asilo 
 
  1. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente puo'
essere altresi' trattenuto, per il tempo strettamente  necessario,  e
comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso  le
strutture  di  cui  all'articolo  10-ter,  comma   1,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  per  la  determinazione  o  la
verifica dell'identita' o  della  cittadinanza.  Ove  non  sia  stato
possibile determinarne o verificarne l'identita' o  la  cittadinanza,
il richiedente puo' essere trattenuto nei centri di cui  all'articolo
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con  le  modalita'
previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo
di centottanta giorni.»; 
  b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«2, 3 e 3-bis, secondo periodo»; 
  c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti:
«2, 3, 3-bis e 7». 
  2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole  «alla  misura  del
trattenimento» sono inserite le  seguenti  «nelle  strutture  di  cui
all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,
ovvero»; 
  b) all'articolo 28, comma 1, letterac), dopo le  parole  «e'  stato
disposto  il  trattenimento»  sono  inserite  le   seguenti:   «nelle
strutture di cui all'art. 10-ter del decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286 
ovvero»; 
    c) all'articolo  35-bis,  comma  3,  lettera  a),  le  parole  da
«provvedimento  di  trattenimento»  fino  alla  fine  della  medesima
lettera   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «provvedimento   di
trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del  decreto
legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  ovvero  nei  centri  di  cui
all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286;». 
  (( 2-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: «del  testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' presso  i  locali
di cui all'articolo  6,  comma  3-bis,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142,» )). 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  ai  relativi
adempimenti  con  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, commi 2, 3, 3-bis, 7
          e  9  del  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142
          (Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE   recante   norme
          relative   all'accoglienza   dei   richiedenti   protezione
          internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
          procedure comuni ai fini del riconoscimento e della  revoca
          dello  status  di  protezione  internazionale),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2015,  n.  214,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6 (Trattenimento). - (Omissis). 
              2. Il  richiedente  e'  trattenuto,  ove  possibile  in
          appositi spazi, nei centri di cui all'art. 14  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  sulla  base  di  una
          valutazione caso per caso, quando: 
                a) si trova nelle condizioni  previste  dall'art.  1,
          paragrafo F  della  Convenzione  relativa  allo  status  di
          rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951,  ratificata
          con la legge 24 luglio  1954,  n.  722,  e  modificata  dal
          protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato  con
          la legge 14 febbraio 1970, n. 95; 
                b) si trova nelle  condizioni  di  cui  all'art.  13,
          commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25  luglio
          1998, n. 286, e nei casi di cui all'art. 3,  comma  1,  del
          decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
                c)  costituisce  un  pericolo  per  l'ordine   e   la
          sicurezza pubblica. Nella valutazione  della  pericolosita'
          si tiene conto di eventuali condanne,  anche  con  sentenza
          non definitiva,  compresa  quella  adottata  a  seguito  di
          applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
          del  codice  di  procedura  penale,  per  uno  dei  delitti
          indicati  dall'art.  380,  commi  1  e  2,  del  codice  di
          procedura   penale   ovvero   per   reati   inerenti   agli
          stupefacenti, alla liberta'  sessuale,  al  favoreggiamento
          dell'immigrazione  clandestina  o  per  reati  diretti   al
          reclutamento di persone da destinare alla  prostituzione  o
          allo  sfruttamento  della  prostituzione  o  di  minori  da
          impiegare in attivita' illecite; 
                d) sussiste  rischio  di  fuga  del  richiedente.  La
          valutazione  sulla  sussistenza  del  rischio  di  fuga  e'
          effettuata, caso per caso,  quando  il  richiedente  ha  in
          precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o
          attestazioni false sulle proprie generalita' al  solo  fine
          di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di
          espulsione  ovvero  non   ha   ottemperato   ad   uno   dei
          provvedimenti di cui  all'art.  13,  commi  5,  5.2  e  13,
          nonche' all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
          n. 286. 
              3. Al di fuori delle ipotesi di  cui  al  comma  2,  il
          richiedente che si trova in un centro di  cui  all'art.  14
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  in  attesa
          dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento  o  di
          espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo
          decreto legislativo,  rimane  nel  centro  quando  vi  sono
          fondati  motivi  per  ritenere  che  la  domanda  e'  stata
          presentata  al  solo  scopo   di   ritardare   o   impedire
          l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. 
              3-bis. Salvo le ipotesi di cui  ai  commi  2  e  3,  il
          richiedente puo' essere altresi' trattenuto, per  il  tempo
          strettamente necessario, e comunque non superiore a  trenta
          giorni, in appositi  locali  presso  le  strutture  di  cui
          all'art. 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
          1998,  n.  286,  per  la  determinazione  o   la   verifica
          dell'identita' o della  cittadinanza.  Ove  non  sia  stato
          possibile  determinarne  o  verificarne  l'identita'  o  la
          cittadinanza, il richiedente  puo'  essere  trattenuto  nei
          centri di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286, con le modalita' previste  dal  comma  5  del
          medesimo art. 14, per un  periodo  massimo  di  centottanta
          giorni. 
              (Omissis). 
              7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3  e
          3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale
          avverso  la  decisione   di   rigetto   della   Commissione
          territoriale  ai  sensi  dell'art.   35-bis   del   decreto
          legislativo  28  gennaio  2008,   n.   25,   e   successive
          modificazioni, rimane  nel  centro  fino  all'adozione  del
          provvedimento di cui al comma 4 del medesimo  art.  35-bis,
          nonche' per tutto il tempo in cui e' autorizzato a rimanere
          nel  territorio  nazionale  in  conseguenza   del   ricorso
          giurisdizionale proposto. 
              (Omissis). 
              9.  Il  trattenimento  e'  mantenuto  soltanto  finche'
          sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3,  3-bis  e  7.  In
          ogni caso, nei confronti  del  richiedente  trattenuto  che
          chiede  di  essere  rimpatriato  nel  Paese  di  origine  o
          provenienza  e'  immediatamente  adottato  o  eseguito   il
          provvedimento  di  espulsione  con   accompagnamento   alla
          frontiera ai sensi dell'art.  13,  commi  4  e  5-bis,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di
          rimpatrio equivale a ritiro  della  domanda  di  protezione
          internazionale. 
              (Omissis).». 
              - Per l'art. 10-ter e 14  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, v. riferimenti normativi all'art. 2. 
              - Si riporta il testo degli articoli 23- bis, comma  1;
          28, commi 1 e 1- bis, del decreto  legislativo  28  gennaio
          2008, n. 25, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 23-bis (Allontanamento ingiustificato). - 1.  Nel
          caso in cui il richiedente si allontana senza  giustificato
          motivo dalle strutture di  accoglienza  ovvero  si  sottrae
          alla  misura  del  trattenimento  nelle  strutture  di  cui
          all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
          286, ovvero nei centri  di  cui  all'art.  14  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza aver sostenuto il
          colloquio di cui all'art. 12, la  Commissione  territoriale
          sospende l'esame della domanda. 
              (Omissis).». 
              «Art. 28  (Esame  prioritario).  -  1.  La  Commissione
          territoriale  esamina  in  via  prioritaria   la   domanda,
          conformemente ai principi fondamentali e alle  garanzie  di
          cui al capo II, quando: 
                a) la domanda e' palesemente fondata; 
                b)  la  domanda  e'  presentata  da  un   richiedente
          appartenente  a  categorie  di  persone   vulnerabili,   in
          particolare da  un  minore  non  accompagnato,  ovvero  che
          necessita di garanzie procedurali particolari; 
                c) la domanda e' presentata da un richiedente per  il
          quale e' stato disposto il trattenimento nelle strutture di
          cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998,
          n. 286 ovvero nei centri di cui  all'art.  14  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                c-bis) la domanda e' esaminata ai sensi dell'art. 12,
          comma 2-bis; 
                c-ter) la domanda e'  presentata  da  un  richiedente
          proveniente da un Paese  designato  di  origine  sicuro  ai
          sensi dell'art. 2-bis. 
              1-bis. Ai fini dell'attuazione  delle  disposizioni  di
          cui al comma 1  e  all'art.  28-bis,  il  Presidente  della
          Commissione territoriale, sulla base  della  documentazione
          in atti,  individua  i  casi  di  procedura  prioritaria  o
          accelerata. 
              (Omissis).». 
              - Per l'art. 35-bis del decreto legislativo 28  gennaio
          2008, n. 25 v. riferimenti normativi all'art. 1. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7,  comma  5  del
          decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  146,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10  (Misure
          urgenti in tema di  tutela  dei  diritti  fondamentali  dei
          detenuti  e  di  riduzione  controllata  della  popolazione
          carceraria),  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   23
          dicembre 2013,  n.  300,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 7 (Garante nazionale dei  diritti  delle  persone
          detenute o private della liberta' personale). - (Omissis). 
              5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e  favorire
          rapporti di  collaborazione  con  i  garanti  territoriali,
          ovvero con altre figure istituzionali comunque  denominate,
          che hanno competenza nelle stesse materie: 
                a) vigila, affinche' l'esecuzione della custodia  dei
          detenuti,  degli  internati,  dei  soggetti  sottoposti   a
          custodia  cautelare  in  carcere  o  ad  altre   forme   di
          limitazione  della  liberta'  personale  sia   attuata   in
          conformita'  alle  norme  e  ai  principi  stabiliti  dalla
          Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui  diritti
          umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai
          regolamenti; 
                b) visita, senza necessita'  di  autorizzazione,  gli
          istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari
          e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone
          sottoposte a misure di sicurezza  detentive,  le  comunita'
          terapeutiche e  di  accoglienza  o  comunque  le  strutture
          pubbliche e private dove si trovano  persone  sottoposte  a
          misure alternative o alla misura  cautelare  degli  arresti
          domiciliari, gli istituti penali per minori e le  comunita'
          di  accoglienza  per  minori  sottoposti  a   provvedimenti
          dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e  senza
          che  da  cio'  possa  derivare  danno  per   le   attivita'
          investigative in corso, le camere di sicurezza delle  Forze
          di  polizia,  accedendo,  senza  restrizioni,  a  qualunque
          locale  adibito  o  comunque   funzionale   alle   esigenze
          restrittive; 
                c) prende  visione,  previo  consenso  anche  verbale
          dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo  della
          persona detenuta  o  privata  della  liberta'  personale  e
          comunque  degli  atti   riferibili   alle   condizioni   di
          detenzione o di privazione della liberta'; 
                d) richiede alle amministrazioni  responsabili  delle
          strutture indicate alla lettera  b)  le  informazioni  e  i
          documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione  non
          fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa  il
          magistrato di sorveglianza  competente  e  puo'  richiedere
          l'emissione di un ordine di esibizione; 
                e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai
          diritti previsti  agli  articoli  20,  21,  22,  e  23  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  31  agosto   1999,   n.   394,   e   successive
          modificazioni, presso i centri di permanenza per i rimpatri
          previsti dall'art. 14 del testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,   n.   286,   e   successive
          modificazioni, nonche' presso i locali di cui  all'art.  6,
          comma 3-bis, primo  periodo,  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna  in
          qualunque locale; 
                f)      formula      specifiche       raccomandazioni
          all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle
          norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e
          dei reclami proposti ai sensi dell'art. 35 della  legge  26
          luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso
          di diniego, comunica il dissenso motivato  nel  termine  di
          trenta giorni; 
                g) trasmette annualmente una relazione sull'attivita'
          svolta ai Presidenti del Senato della  Repubblica  e  della
          Camera dei deputati, nonche' al Ministro dell'interno e  al
          Ministro della giustizia. 
              (Omissis).».