Art. 3 Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identita' e della cittadinanza dei richiedenti asilo 1. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente puo' essere altresi' trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identita' o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identita' o la cittadinanza, il richiedente puo' essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalita' previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni.»; b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 3-bis, secondo periodo»; c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3, 3-bis e 7». 2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole «alla misura del trattenimento» sono inserite le seguenti «nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero»; b) all'articolo 28, comma 1, letterac), dopo le parole «e' stato disposto il trattenimento» sono inserite le seguenti: «nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero»; c) all'articolo 35-bis, comma 3, lettera a), le parole da «provvedimento di trattenimento» fino alla fine della medesima lettera sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;». (( 2-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: «del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,» )). 3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 6, commi 2, 3, 3-bis, 7 e 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2015, n. 214, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Trattenimento). - (Omissis). 2. Il richiedente e' trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla base di una valutazione caso per caso, quando: a) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95; b) si trova nelle condizioni di cui all'art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosita' si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite; d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga e' effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalita' al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all'art. 13, commi 5, 5.2 e 13, nonche' all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. 3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente puo' essere altresi' trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'art. 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identita' o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identita' o la cittadinanza, il richiedente puo' essere trattenuto nei centri di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalita' previste dal comma 5 del medesimo art. 14, per un periodo massimo di centottanta giorni. (Omissis). 7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo art. 35-bis, nonche' per tutto il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto. (Omissis). 9. Il trattenimento e' mantenuto soltanto finche' sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 7. In ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza e' immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale. (Omissis).». - Per l'art. 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. riferimenti normativi all'art. 2. - Si riporta il testo degli articoli 23- bis, comma 1; 28, commi 1 e 1- bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dalla presente legge: «Art. 23-bis (Allontanamento ingiustificato). - 1. Nel caso in cui il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza aver sostenuto il colloquio di cui all'art. 12, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. (Omissis).». «Art. 28 (Esame prioritario). - 1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando: a) la domanda e' palesemente fondata; b) la domanda e' presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari; c) la domanda e' presentata da un richiedente per il quale e' stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; c-bis) la domanda e' esaminata ai sensi dell'art. 12, comma 2-bis; c-ter) la domanda e' presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'art. 2-bis. 1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e all'art. 28-bis, il Presidente della Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o accelerata. (Omissis).». - Per l'art. 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 v. riferimenti normativi all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 5 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale). - (Omissis). 5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie: a) vigila, affinche' l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della liberta' personale sia attuata in conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; b) visita, senza necessita' di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunita' terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunita' di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e senza che da cio' possa derivare danno per le attivita' investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive; c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della liberta' personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della liberta'; d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e puo' richiedere l'emissione di un ordine di esibizione; e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art. 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonche' presso i locali di cui all'art. 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale; f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'art. 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni; g) trasmette annualmente una relazione sull'attivita' svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonche' al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia. (Omissis).».