Art. 4 
 
 Disposizioni in materia di modalita' di esecuzione dell'espulsione 
 
  1. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25  luglio
1998, n. 286, dopo le parole «centri  disponibili»  sono  inseriti  i
seguenti periodi: «,  ovvero  salvo  nel  caso  in  cui  non  vi  sia
disponibilita' di posti nei Centri di cui all'articolo 14 ubicati nel
circondario del Tribunale  competente.  In  tale  ultima  ipotesi  il
giudice di pace,  su  richiesta  del  questore,  con  il  decreto  di
fissazione dell'udienza di convalida, puo' autorizzare la  temporanea
permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di
convalida  in  strutture  diverse  e  idonee   nella   disponibilita'
dell'Autorita' di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al
periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di  convalida,  il
giudice puo' autorizzare  la  permanenza,  in  locali  idonei  presso
l'ufficio   di    frontiera    interessato,    sino    all'esecuzione
dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore
successive all'udienza di convalida. (( Le strutture ed i  locali  di
cui ai periodi precedenti garantiscono  condizioni  di  trattenimento
che assicurino il rispetto della dignita' della persona. ))». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1,  primo  e
secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono  ai
relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1,
terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2019, si  provvede  a
valere sulle risorse  del  Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione
(FAMI),  cofinanziato  dall'Unione  europea   per   il   periodo   di
programmazione 2014-2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  13,  comma  5-bis  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 13 (Espulsione amministrativa). - (Omissis). 
              5-bis.  Nei  casi  previsti  al  comma  4  il  questore
          comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto  ore
          dalla sua adozione, al  giudice  di  pace  territorialmente
          competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto
          l'accompagnamento   alla   frontiera.   L'esecuzione    del
          provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
          nazionale e' sospesa fino alla decisione  sulla  convalida.
          L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
          con  la   partecipazione   necessaria   di   un   difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'art. 29  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dal  presente   articolo   e   sentito
          l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
          procedimento  di  convalida,  lo   straniero   espulso   e'
          trattenuto in uno dei centri di permanenza per  i  rimpatri
          di cui all'art. 14, salvo che il procedimento possa  essere
          definito  nel  luogo  in   cui   e'   stato   adottato   il
          provvedimento   di   allontanamento   anche    prima    del
          trasferimento in uno dei centri disponibili,  ovvero  salvo
          nel caso in cui non vi  sia  disponibilita'  di  posti  nei
          Centri di cui  all'art.  14  ubicati  nel  circondario  del
          Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice  di
          pace,  su  richiesta  del  questore,  con  il  decreto   di
          fissazione dell'udienza di convalida, puo'  autorizzare  la
          temporanea   permanenza   dello   straniero,   sino    alla
          definizione del  procedimento  di  convalida  in  strutture
          diverse e idonee  nella  disponibilita'  dell'Autorita'  di
          pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo
          precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il
          giudice puo' autorizzare la permanenza,  in  locali  idonei
          presso   l'ufficio   di   frontiera    interessato,    sino
          all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non
          oltre  le  quarantotto  ore   successive   all'udienza   di
          convalida. Le strutture ed  i  locali  di  cui  ai  periodi
          precedenti garantiscono  condizioni  di  trattenimento  che
          assicurino il rispetto della dignita' della persona. 
              (Omissis).».