Art. 5 
 
          Disposizioni in materia di divieto di reingresso 
 
  1. All'articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, le parole «di  cui  alla  Convenzione  di  applicazione
dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993,
n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento  (CE)
n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del  20  dicembre
2006 e comporta il divieto di ingresso  e  soggiorno  nel  territorio
degli Stati membri della Unione  europea,  nonche'  degli  Stati  non
membri cui si applica l'acquis di Schengen.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 13,  comma  14-bis  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 13. - (Omissis). 
              14-bis. Il divieto di cui al  comma  13  e'  registrato
          dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema
          di informazione Schengen, di cui  al  regolamento  (CE)  n.
          1987/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  20
          dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno
          nel territorio degli Stati  membri  della  Unione  europea,
          nonche' degli Stati non membri cui si applica  l'acquis  di
          Schengen. 
              (Omissis).». 
              - Il regolamento (CE) del 20 dicembre 2006, n. 1987 del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  reca:  Istituzione,
          esercizio e uso  del  sistema  d'informazione  Schengen  di
          seconda generazione (SIS II).