Art. 5 Disposizioni in materia di divieto di reingresso 1. All'articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole «di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen.».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge: «Art. 13. - (Omissis). 14-bis. Il divieto di cui al comma 13 e' registrato dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen. (Omissis).». - Il regolamento (CE) del 20 dicembre 2006, n. 1987 del Parlamento europeo e del Consiglio, reca: Istituzione, esercizio e uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).