Art. 6 
 
                 Disposizioni in materia di rimpatri 
 
  1. All'articolo 1, comma 1122, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui
all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e' incrementato di 500.000 euro per  il  2018,  di  1.500.000
euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  comma  1122,  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2018-2020),  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  29  dicembre  2017,   n.   302,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              1122.  Nelle  materie  di   interesse   del   Ministero
          dell'interno,  sono  disposte  le  seguenti   proroghe   di
          termini: a) all'art. 17, comma 4-quater, del  decreto-legge
          9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35, in  materia  di  documentazione
          amministrativa per i cittadini di  Stati  non  appartenenti
          all'Unione europea, le  parole:  "31  dicembre  2017"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"; 
                b) al fine di potenziare le misure di  rimpatrio,  il
          Fondo  di  cui  all'art.  14-bis,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e'  incrementato  di
          500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il  2019  e
          di 1.500.000 euro per il 2020; 
                c)  all'art.  5,  comma  5,  secondo   periodo,   del
          decreto-legge 12  luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  2  agosto  2011,  n.  130,  in
          materia  di  contrasto  alla  pirateria,  le  parole:   "31
          dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
          2018"; 
                d) all'art. 1,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 1 marzo 2005,  n.  26,  in  materia  di  bilancio  di
          previsione degli enti locali, le parole: "per l'anno  2005"
          sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2018"; 
                e) all'art. 41-bis, comma  1,  del  decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di  utilizzo  delle
          risorse gia' disponibili sulle contabilita' speciali  delle
          province  di  Monza  e  della  Brianza,  di  Fermo   e   di
          Barletta-Andria-Trani, le parole: "31 dicembre  2016"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"; 
                f) all'art. 17, comma 1, della legge 30 giugno  2009,
          n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca  dati
          nazionale del DNA, le parole: "un anno dalla data della sua
          entrata in funzione" sono sostituite dalle seguenti: "il 31
          dicembre 2018"; 
                g) sono prorogate,  fino  al  31  dicembre  2018,  le
          graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'art.
          66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133; 
                h) all'art. 1, comma 368,  della  legge  11  dicembre
          2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
          ", e la graduatoria vigente del concorso  a  814  posti  di
          vigile  del  fuoco,  bandito  con  decreto  del   Ministero
          dell'interno 6 novembre  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008,
          che e' prorogata fino al 31 dicembre 2018"; 
                i) le attivita' ricettive  turistico-alberghiere  con
          oltre 25 posti letto, esistenti alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  95  del  26  aprile
          1994, ed in possesso  dei  requisiti  per  l'ammissione  al
          piano straordinario di adeguamento  antincendio,  approvato
          con  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  marzo  2012,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  76  del  30  marzo
          2012,  completano  l'adeguamento   alle   disposizioni   di
          prevenzione  incendi  entro  il  30  giugno  2019,   previa
          presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del  fuoco
          entro il 1° dicembre 2018 della SCIA  parziale,  attestante
          il rispetto di almeno quattro delle seguenti  prescrizioni,
          come  disciplinate  dalle   specifiche   regole   tecniche:
          resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco  dei
          materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e
          montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita  ad
          uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e' prevista  la
          reazione al  fuoco  dei  materiali;  vie  d'uscita  ad  uso
          promiscuo, con esclusione dei  punti  ove  e'  prevista  la
          reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. 
              (Omissis).». 
              - Per completezza di informazione, si riporta il  testo
          dell'art. 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286: 
              «Art. 14-bis  (Fondo  rimpatri).  -  1.  E'  istituito,
          presso  il  Ministero  dell'interno,  un   Fondo   rimpatri
          finalizzato a finanziare le spese per  il  rimpatrio  degli
          stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 
              2. Nel Fondo di cui al comma 1  confluiscono  la  meta'
          del  gettito  conseguito  attraverso  la  riscossione   del
          contributo di  cui  all'art.  5,  comma  2-ter,  nonche'  i
          contributi eventualmente disposti dall'Unione  europea  per
          le finalita' del  Fondo  medesimo.  La  quota  residua  del
          gettito del contributo di cui all'art. 5, comma  2-ter,  e'
          assegnata  allo   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno,  per  gli  oneri  connessi   alle   attivita'
          istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del  permesso
          di soggiorno».