Art. 3 
 
Definizione  agevolata  dei   carichi   affidati   all'agente   della
                             riscossione 
 
  1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere
le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di  mora  di  cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le  somme  aggiuntive
di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26  febbraio
1999, n. 46, versando integralmente le somme: 
  a) affidate all'agente della riscossione a  titolo  di  capitale  e
interessi; 
  b) maturate  a  favore  dell'agente  della  riscossione,  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  a
titolo di aggio sulle somme di cui alla  lettera  a)  e  di  rimborso
delle spese per le procedure esecutive e di notifica  della  cartella
di pagamento. 
  (( 2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 e' effettuato: 
  a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019; 
  b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima  e  la
seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per  cento  delle
somme complessivamente dovute ai  fini  della  definizione,  scadenti
rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le  restanti,  di
pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e
il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. )) 
  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono  dovuti,
a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi  al  tasso  del  2  per
cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo  19  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari
a individuare i carichi definibili presso i  propri  sportelli  e  in
apposita area del proprio sito internet. 
  5. Il  debitore  manifesta  all'agente  della  riscossione  la  sua
volonta' di procedere alla definizione di cui al  comma  1  rendendo,
entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le  modalita'  e
in conformita' alla modulistica che lo  stesso  agente  pubblica  sul
proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto; in tale  dichiarazione  il
debitore sceglie  altresi'  il  numero  di  rate  nel  quale  intende
effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto  dal  comma
1. 
  6. Nella dichiarazione  di  cui  al  comma  5  il  debitore  indica
l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi  in  essa
ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi,  che,
dietro presentazione di copia della dichiarazione e  nelle  more  del
pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.  L'estinzione
del  giudizio  e'  subordinata  all'effettivo  perfezionamento  della
definizione  e  alla  produzione,  nello   stesso   giudizio,   della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso  contrario,
il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. 
  7. Entro il 30 aprile 2019  il  debitore  puo'  integrare,  con  le
modalita'  previste  dal  comma  5,   la   dichiarazione   presentata
anteriormente a tale data. 
  8. Ai fini  della  determinazione  dell'ammontare  delle  somme  da
versare ai sensi del comma  1,  lettere  a)  e  b),  si  tiene  conto
esclusivamente degli importi gia' versati  a  titolo  di  capitale  e
interessi  compresi  nei  carichi   affidati,   nonche',   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  di
aggio e di rimborso delle spese  per  le  procedure  esecutive  e  di
notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di
precedenti pagamenti  parziali,  ha  gia'  integralmente  corrisposto
quanto dovuto ai sensi del comma 1,  per  beneficiare  degli  effetti
della definizione  deve  comunque  manifestare  la  sua  volonta'  di
aderirvi con le modalita' previste dal comma 5. 
  9. Le somme relative ai  debiti  definibili,  versate  a  qualsiasi
titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente
acquisite e non sono rimborsabili. 
  10.   A   seguito   della   presentazione   della    dichiarazione,
relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: 
  a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 
  b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata  delle
somme dovute a titolo  di  definizione,  gli  obblighi  di  pagamento
derivanti  da  precedenti  dilazioni   in   essere   alla   data   di
presentazione; 
  c)  non  possono  essere  iscritti  nuovi  fermi  amministrativi  e
ipoteche,  fatti  salvi   quelli   gia'   iscritti   alla   data   di
presentazione; 
  d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; 
  e)  non  possono   essere   proseguite   le   procedure   esecutive
precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto
con esito positivo; 
  f) il debitore non e' considerato inadempiente ai fini di cui  agli
articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. 
  (( f-bis) si applica la disposizione di  cui  all'articolo  54  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva  (DURC),  di  cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. )) 
  11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai
debitori che hanno presentato la dichiarazione  di  cui  al  comma  5
l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,
nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di  scadenza
di ciascuna di esse. 
  12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo'  essere
effettuato: 
  a)  mediante  domiciliazione  sul  conto   corrente   eventualmente
indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5; 
  b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione
e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma  11,  se  il
debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le  modalita'
previste dalla lettera a) del presente comma; 
  c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con  le  modalita'
previste dal decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  24
settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  236  del  10
ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti. 
  13. Limitatamente  ai  debiti  definibili  per  i  quali  e'  stata
presentata la dichiarazione di cui al comma 5: 
  a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai  sensi  del
comma 10, lettera b), sono automaticamente  revocate  e  non  possono
essere accordate  nuove  dilazioni  ai  sensi  dell'articolo  19  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
  b) il pagamento della prima o  unica  rata  delle  somme  dovute  a
titolo  di  definizione  determina   l'estinzione   delle   procedure
esecutive precedentemente avviate, salvo che non  si  sia  tenuto  il
primo incanto con esito positivo. 
  14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento
dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui e'  stato  dilazionato
il pagamento delle somme di  cui  al  comma  2,  la  definizione  non
produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione  e
decadenza per il recupero dei carichi oggetto  di  dichiarazione.  In
tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione  non  ha
prodotto effetti: 
  a) i versamenti effettuati  sono  acquisiti  a  titolo  di  acconto
dell'importo complessivamente dovuto a seguito  dell'affidamento  del
carico e non determinano l'estinzione  del  debito  residuo,  di  cui
l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero; 
  b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai  sensi  dell'articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602. 
  (( 14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative  rate  non
superiore  a  cinque   giorni,   l'effetto   di   inefficacia   della
definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono  dovuti
interessi. )) 
  15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al
comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi  affidati  agli  agenti
della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito
di istanza presentata dai debitori ai  sensi  del  capo  II,  sezione
prima, della legge 27 gennaio 2012, n.  3,  con  la  possibilita'  di
effettuare  il  pagamento  del  debito,  anche  falcidiato,  con   le
modalita'  e  nei  tempi  eventualmente  previsti  nel   decreto   di
omologazione dell'accordo o del piano del consumatore. 
  16. Sono esclusi dalla definizione di  cui  al  comma  1  i  debiti
risultanti  dai  carichi  affidati  agli  agenti  della   riscossione
recanti: 
  a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai  sensi
dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015; 
  b) i crediti derivanti da pronunce  di  condanna  della  Corte  dei
conti; 
  c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute  a  seguito
di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 
  d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie
o per violazione degli obblighi relativi ai  contributi  e  ai  premi
dovuti agli enti previdenziali. 
  17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice  della
strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  le
disposizioni del presente articolo si  applicano  limitatamente  agli
interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione  di  cui  al
comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonche' in  tutte
le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste
dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei
crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e  111-bis  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e
24,  l'agente  della  riscossione  e'   automaticamente   discaricato
dell'importo residuo. Al fine di consentire agli  enti  creditori  di
eliminare   dalle   proprie   scritture   patrimoniali   i    crediti
corrispondenti  alle  quote  discaricate,  lo  stesso  agente   della
riscossione trasmette,  anche  in  via  telematica,  a  ciascun  ente
interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che  si
sono avvalsi delle disposizioni di cui al  presente  articolo  e  dei
codici tributo  per  i  quali  e'  stato  effettuato  il  versamento.
All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
le parole «30 giugno 2020 » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  31
dicembre 2024 ». 
  20. All'articolo 1, comma 684, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Le  comunicazioni
di inesigibilita' relative alle  quote  affidate  agli  agenti  della
riscossione dal 1°  gennaio  2000  al  31  dicembre  2017,  anche  da
soggetti creditori che hanno cessato o  cessano  di  avvalersi  delle
societa'   del   Gruppo   Equitalia   ovvero    dell'Agenzia    delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i  ruoli  consegnati  negli
anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli  consegnati
fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita' di consegna partendo
dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun  anno  successivo
al 2026. ». 
  21.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  4,  l'integrale
pagamento, entro il termine  differito  al  7  dicembre  2018,  delle
residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e  8,  lettera
b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,  in  scadenza
nei mesi di luglio,  settembre  e  ottobre  2018,  determina,  per  i
debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento
delle restanti somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive  di
pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun
anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono  dovuti,  dal  1°  agosto
2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A  tal  fine,
entro il 30  giugno  2019,  senza  alcun  adempimento  a  carico  dei
debitori interessati,  l'agente  della  riscossione  invia  a  questi
ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini  precompilati
per il pagamento  delle  somme  dovute  alle  nuove  scadenze,  anche
tenendo conto di quelle  stralciate  ai  sensi  dell'articolo  4.  Si
applicano le  disposizioni  di  cui  al  comma  12,  lettera  c);  si
applicano  altresi',  a  seguito  del  pagamento  della  prima  delle
predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13,  lettera
b). 
  22. Resta salva la facolta', per il debitore, di effettuare,  entro
il 31 luglio 2019,  in  unica  soluzione,  il  pagamento  delle  rate
differite ai sensi del comma 21. 
  23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i debiti  relativi
ai carichi per i quali non e' stato effettuato l'integrale pagamento,
entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine
in conformita' alle  previsioni  del  comma  21  non  possono  essere
definiti  secondo  le  disposizioni  del  presente  articolo   e   la
dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai  sensi  del
comma 5 e' improcedibile. 
  24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio  2000  al  30  settembre
2017,  i  soggetti  di  cui  all'articolo  6,   comma   13-ter,   del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il  pagamento  delle
residue somme dovute ai fini  delle  definizioni  agevolate  previste
dallo  stesso  articolo  6  del  decreto-legge  n.  193  del  2016  e
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31  luglio
e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal  2019,  sulle  quali
sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per
cento annuo. A tal  fine,  entro  il  30  giugno  2019,  senza  alcun
adempimento  a  carico  dei  debitori  interessati,  l'agente   della
riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione,  unitamente
ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme  dovute  alle
nuove scadenze. Si applicano le disposizioni  di  cui  al  comma  12,
lettera c); si applicano altresi',  a  seguito  del  pagamento  della
prima delle predette rate,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  13,
lettera b). Resta salva la facolta', per il debitore,  di  effettuare
il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019. 
  (( 24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano anche  nel
caso di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, delle rate
differite ai sensi dei commi 21 e 24, in scadenza a decorrere dal  31
luglio 2019. )) 
  25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni  del  presente
articolo,  anche  i  debiti  relativi  ai  carichi  gia'  oggetto  di
precedenti dichiarazioni rese ai sensi: 
  a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n.
225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione  con
l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine; 
  b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, per le  quali  il  debitore  non  ha  provveduto  all'integrale,
tempestivo pagamento delle somme dovute in conformita'  al  comma  8,
lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del  decreto-legge  n.
148 del 2017. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602 (Disposizioni sulla riscossione  delle  imposte  sul
          reddito): 
              "Art. 30 (Interessi di mora) 
              1.   Decorso   inutilmente    il    termine    previsto
          dall'articolo 25, comma 2, sulle somme  iscritte  a  ruolo,
          esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli  interessi,
          si applicano, a partire dalla  data  della  notifica  della
          cartella e fino alla data del pagamento, gli  interessi  di
          mora al  tasso  determinato  annualmente  con  decreto  del
          Ministero delle finanze con riguardo alla media  dei  tassi
          bancari attivi." 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          27  del  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.   46
          (Riordino  della  disciplina  della  riscossione   mediante
          ruolo, a norma dell'articolo 1  della  legge  28  settembre
          1998, n. 337): 
              "27. Accessori dei crediti previdenziali. 
              1. In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
          dall'articolo 14 del presente  decreto,  sui  contributi  o
          premi dovuti agli enti pubblici previdenziali,  decorso  il
          termine  previsto  dall'articolo   25   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
          sostituito  dall'articolo  11  del  presente  decreto,   le
          sanzioni e  le  somme  aggiuntive  dovute  sono  calcolate,
          secondo le disposizioni che le regolano, dalla  data  della
          notifica e fino alla data del pagamento. 
              Omissis." 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112  (Riordino  del
          servizio nazionale della riscossione, in  attuazione  della
          delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337): 
              "Art. 17. Oneri di funzionamento del servizio nazionale
          della riscossione 
              1. Al fine di assicurare il funzionamento del  servizio
          nazionale della riscossione, per il presidio della funzione
          di  deterrenza  e  contrasto   dell'evasione   e   per   il
          progressivo innalzamento del tasso  di  adesione  spontanea
          agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono
          riconosciuti gli  oneri  di  riscossione  e  di  esecuzione
          commisurati ai costi per  il  funzionamento  del  servizio.
          Entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno,  Equitalia  S.p.A.,
          previa  verifica  del  Ministero  dell'economia   e   delle
          finanze, determina, approva e pubblica sul proprio sito web
          i  costi  da  sostenere  per  il  servizio   nazionale   di
          riscossione  che,   tenuto   conto   dell'andamento   della
          riscossione,  possono  includere  una  quota   incentivante
          destinata   al   miglioramento    delle    condizioni    di
          funzionamento della struttura e dei  risultati  complessivi
          della  gestione,  misurabile  sulla  base   di   parametri,
          attinenti   all'incremento   della   qualita'    e    della
          produttivita' dell'attivita', nonche'  della  finalita'  di
          efficientamento  e  razionalizzazione  del  servizio.   Con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          individuati i criteri e i parametri per  la  determinazione
          dei costi  e  quelli  in  relazione  ai  quali  si  possono
          modificare in diminuzione le quote percentuali  di  cui  al
          comma  2,  all'esito  della  verifica  sulla   qualita'   e
          produttivita'   dell'attivita',   nonche'   dei   risultati
          raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione
          del servizio,  anche  rimodulando  le  quote  di  cui  alle
          lettere b), c) e  d)  dello  stesso  comma  2  in  funzione
          dell'attivita' effettivamente svolta. 
              2. Gli oneri di riscossione e  di  esecuzione  previsti
          dal comma 1 sono ripartiti in: 
              a) una quota, denominata oneri di riscossione a  carico
          del debitore, pari: 
              1) all'uno per cento, in caso di riscossione  spontanea
          effettuata  ai   sensi   dell'articolo   32   del   decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; 
              2) al tre  per  cento  delle  somme  iscritte  a  ruolo
          riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno
          dalla notifica della cartella; 
              3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e  dei
          relativi interessi di mora riscossi, in caso  di  pagamento
          oltre tale termine; 
              b) una quota,  denominata  spese  esecutive,  correlata
          all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte
          degli agenti della  riscossione,  a  carico  del  debitore,
          nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, che individua anche le tipologie di  spesa
          oggetto di rimborso; 
              c) una quota, a carico  del  debitore,  correlata  alla
          notifica della cartella di pagamento  e  degli  altri  atti
          della riscossione, da determinare con  il  decreto  di  cui
          alla lettera b); 
              d) una quota, a carico dell'ente che  si  avvale  degli
          agenti della riscossione, in caso di  emanazione  da  parte
          dell'ente medesimo di un  provvedimento  che  riconosce  in
          tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura
          determinata con il decreto di cui alla lettera b); 
              e) una quota, a carico  degli  enti  che  si  avvalgono
          degli agenti della riscossione, pari al 3 per  cento  delle
          somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla  notifica
          della cartella. 
              3. l rimborso della quota denominata spese esecutive di
          cui al comma 2, lettera b), maturate nel corso  di  ciascun
          anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro  il  30
          marzo dell'anno successivo, e' erogato entro il  30  giugno
          dello stesso anno. Il diniego,  a  titolo  definitivo,  del
          discarico della quota per il cui recupero sono state svolte
          le  procedure,  obbliga  l'Agente   della   riscossione   a
          restituire  all'Ente  creditore,  entro  il  decimo  giorno
          successivo ad  apposita  richiesta,  l'importo  anticipato,
          maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi
          spese  riscossi   dopo   l'erogazione,   maggiorato   degli
          interessi legali, e' riversato  entro  il  30  novembre  di
          ciascun anno. 
              4. Restano a carico degli Enti che si  avvalgono  degli
          Agenti della riscossione: 
              a) il cinquanta per cento della quota di cui  al  comma
          2, lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata  ammissione
          al passivo della procedura concorsuale, ovvero  di  mancata
          riscossione nell'ambito della stessa procedura; 
              b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c),  se  il
          ruolo viene  annullato  per  effetto  di  provvedimento  di
          sgravio o in caso di definitiva inesigibilita'." 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973: 
              "Art. 19 (Dilazione del pagamento) 
              1.  L'agente  della  riscossione,  su   richiesta   del
          contribuente  che  dichiara  di   versare   in   temporanea
          situazione   di   obiettiva   difficolta',    concede    la
          ripartizione del pagamento delle somme  iscritte  a  ruolo,
          con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un  massimo
          di settantadue rate mensili.  Nel  caso  in  cui  le  somme
          iscritte a ruolo sono di importo superiore a  60.000  euro,
          la  dilazione  puo'  essere  concessa  se  il  contribuente
          documenta   la   temporanea   situazione    di    obiettiva
          difficolta'. 
              1-bis.  In  caso  di  comprovato  peggioramento   della
          situazione di cui al comma 1, la  dilazione  concessa  puo'
          essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
          fino  a  settantadue  mesi,  a  condizione  che   non   sia
          intervenuta decadenza. 
              1-ter. Il  debitore  puo'  chiedere  che  il  piano  di
          rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in  luogo  di
          rate costanti, rate  variabili  di  importo  crescente  per
          ciascun anno. 
              1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente
          della  riscossione  puo'   iscrivere   l'ipoteca   di   cui
          all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel
          caso di mancato accoglimento  della  richiesta,  ovvero  di
          decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i
          fermi e le ipoteche gia' iscritti alla data di  concessione
          della rateazione. A seguito  della  presentazione  di  tale
          richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica
          ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non puo' essere
          concessa la dilazione, non  possono  essere  avviate  nuove
          azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e,
          in caso di relativo accoglimento, il pagamento della  prima
          rata determina l'impossibilita' di proseguire le  procedure
          di recupero coattivo precedentemente avviate, a  condizione
          che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o
          non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il
          terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato
          gia'  emesso  provvedimento  di  assegnazione  dei  crediti
          pignorati. 
              1-quinquies. La  rateazione  prevista  dai  commi  1  e
          1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee  alla
          propria  responsabilita',  in  una   comprovata   e   grave
          situazione   di   difficolta'   legata   alla   congiuntura
          economica, puo' essere aumentata  fino  a  centoventi  rate
          mensili.  Ai  fini  della  concessione  di  tale   maggiore
          rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
          difficolta'  quella  in  cui  ricorrono  congiuntamente  le
          seguenti condizioni: 
              a) accertata  impossibilita'  per  il  contribuente  di
          eseguire il pagamento del  credito  tributario  secondo  un
          piano di rateazione ordinario; 
              b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione
          al piano di rateazione concedibile ai  sensi  del  presente
          comma. 
              2. (abrogato). 
              3. In caso di mancato pagamento, nel corso del  periodo
          di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive: 
              a) il debitore  decade  automaticamente  dal  beneficio
          della rateazione; 
              b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora  dovuto  e'
          immediatamente ed  automaticamente  riscuotibile  in  unica
          soluzione; 
              c) il carico  puo'  essere  nuovamente  rateizzato  se,
          all'atto  della  presentazione  della  richiesta,  le  rate
          scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal
          caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel
          numero massimo di rate non  ancora  scadute  alla  medesima
          data.  Resta  comunque  fermo  quanto  disposto  dal  comma
          1-quater. 
              3-bis.  In  caso  di  provvedimento  amministrativo   o
          giudiziale  di  sospensione   totale   o   parziale   della
          riscossione,   emesso   in   relazione   alle   somme   che
          costituiscono  oggetto  della  dilazione,  il  debitore  e'
          autorizzato a non versare, limitatamente  alle  stesse,  le
          successive rate del  piano  concesso.  Allo  scadere  della
          sospensione,  il  debitore  puo'  richiedere  il  pagamento
          dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
          fissati dalla legge per il periodo  di  sospensione,  nello
          stesso numero di rate non  versate  del  piano  originario,
          ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue. 
              4. Le rate mensili nelle quali il  pagamento  e'  stato
          dilazionato ai sensi del comma  1  scadono  nel  giorno  di
          ciascun   mese   indicato   nell'atto    di    accoglimento
          dell'istanza di dilazione ed  il  relativo  pagamento  puo'
          essere effettuato anche mediante domiciliazione  sul  conto
          corrente indicato dal debitore. 
              4-bis. (abrogato)." 
              Si riporta il testo vigente  degli  articoli  28-ter  e
          48-bis del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
          n. 602 del 1973: 
              "Art.   28-ter   (Pagamento   mediante    compensazione
          volontaria con crediti d'imposta) 
              1. In sede di  erogazione  di  un  rimborso  d'imposta,
          l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta
          iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette  in  via
          telematica   apposita   segnalazione    all'agente    della
          riscossione  che  ha  in  carico  il  ruolo,   mettendo   a
          disposizione  dello  stesso,  sulla  contabilita'  di   cui
          all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale
          del dipartimento delle entrate del Ministero delle  finanze
          in  data  1º  febbraio  1999,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  28  del  4  febbraio  1999,  le   somme   da
          rimborsare. 
              2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente
          della riscossione notifica all'interessato una proposta  di
          compensazione  tra  il  credito  d'imposta  ed  il   debito
          iscritto a  ruolo,  sospendendo  l'azione  di  recupero  ed
          invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se
          intende accettare tale proposta. 
              3. In caso di  accettazione  della  proposta,  l'agente
          della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le
          riversa ai sensi dell'articolo 22,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  entro  i   limiti
          dell'importo    complessivamente    dovuto    a     seguito
          dell'iscrizione a ruolo. 
              4. In caso di rifiuto  della  predetta  proposta  o  di
          mancato  tempestivo  riscontro  alla  stessa,  cessano  gli
          effetti della sospensione di cui  al  comma  2  e  l'agente
          della riscossione comunica in  via  telematica  all'Agenzia
          delle   entrate   che   non    ha    ottenuto    l'adesione
          dell'interessato alla proposta di compensazione. 
              5. All'agente  della  riscossione  spetta  il  rimborso
          delle spese vive sostenute per la notifica  dell'invito  di
          cui al comma 2,  nonche'  un  rimborso  forfetario  pari  a
          quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento  di
          cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993,
          n. 567, maggiorato del cinquanta  per  cento,  a  copertura
          degli oneri sostenuti per  la  gestione  degli  adempimenti
          attinenti la proposta di compensazione. 
              6. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate  sono   approvate   le   specifiche   tecniche   di
          trasmissione dei flussi informativi previsti  dal  presente
          articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione  e
          di  rendicontazione  delle  somme  che   transitano   sulle
          contabilita'  speciali  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le
          modalita' di richiesta e di erogazione dei  rimborsi  spese
          previsti dal comma 5." 
              "Art.  48-bis   (Disposizioni   sui   pagamenti   delle
          pubbliche amministrazioni) 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,   e   le   societa'   a   prevalente
          partecipazione pubblica, prima di effettuare,  a  qualunque
          titolo, il pagamento di un importo superiore  a  cinquemila
          euro,  verificano,  anche  in   via   telematica,   se   il
          beneficiario  e'  inadempiente  all'obbligo  di  versamento
          derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'  cartelle   di
          pagamento per un ammontare complessivo pari almeno  a  tale
          importo e, in caso affermativo, non procedono al  pagamento
          e segnalano la  circostanza  all'agente  della  riscossione
          competente   per   territorio,   ai   fini   dell'esercizio
          dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
          La presente disposizione non  si  applica  alle  aziende  o
          societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o  la
          confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge
          8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge  31  maggio
          1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione  del
          pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto. 
              2. Con regolamento del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          1. 
              2-bis. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
          comma 1 puo'  essere  aumentato,  in  misura  comunque  non
          superiore al doppio, ovvero diminuito." 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  54  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21   giugno   2017,   n.   96
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo): 
              "Art. 54. Documento Unico di Regolarita' Contributiva 
              1.  Il  documento  Unico  di  regolarita'  contributiva
          (DURC) di cui al decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e  la
          pubblica amministrazione del 30  gennaio  2015,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1°  giugno  2015,  nel
          caso di definizione agevolata  di  debiti  contributivi  ai
          sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22  ottobre  2016,
          n. 193,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°
          dicembre 2016, n.  225,  e'  rilasciato,  a  seguito  della
          presentazione da parte del debitore della dichiarazione  di
          volersi  avvalere  della  suddetta  definizione   agevolata
          effettuata nei  termini  di  cui  al  comma  2  del  citato
          articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti  di  regolarita'
          di cui all'articolo 3 del citato decreto  interministeriale
          30 gennaio 2015. 
              2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo
          versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle  in
          cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai
          fini della predetta definizione  agevolata,  tutti  i  DURC
          rilasciati in attuazione del comma 1 sono  annullati  dagli
          Enti preposti alla verifica. A  tal  fine,  l'agente  della
          riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle
          rate  accordate.  I  medesimi  Enti  provvedono  a  rendere
          disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line"
          l'elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma. 
              3. I  soggetti  che  hanno  richiesto  la  verifica  di
          regolarita' contributiva e i  soggetti  i  cui  dati  siano
          stati registrati dal servizio "Durc On  Line"  in  sede  di
          consultazione  del  DURC  gia'   prodotto   utilizzano   le
          informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma
          2 nell'ambito dei procedimenti  per  i  quali  il  DURC  e'
          richiesto. 
              4. Le Amministrazioni pubbliche interessate  provvedono
          all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   7-bis
          dell'articolo 12 del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.
          145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
          2014,  n.  9  (Interventi  urgenti  di  avvio   del   piano
          "Destinazione Italia", per il  contenimento  delle  tariffe
          elettriche e  del  gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo
          sviluppo  e  la  digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'
          misure per la realizzazione  di  opere  pubbliche  ed  EXPO
          2015): 
              "Art. 12 Misure per favorire il credito alla piccola  e
          media impresa 
              1. - 7. Omissis 
              7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite, nel rispetto  degli  equilibri  di
          finanza  pubblica,  le  modalita'  per  la   compensazione,
          nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore  delle
          imprese titolari di crediti non prescritti, certi,  liquidi
          ed esigibili, per somministrazione,  forniture,  appalti  e
          servizi, anche professionali, maturati nei confronti  della
          pubblica amministrazione e certificati secondo le modalita'
          previste dai decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze 22  maggio  2012  e  25  giugno  2012,  pubblicati,
          rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  n.  143  del  21
          giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2  luglio
          2012, qualora la somma iscritta a  ruolo  sia  inferiore  o
          pari al credito vantato. Con il decreto  di  cui  al  primo
          periodo sono individuati gli  aventi  diritto,  nonche'  le
          modalita' di trasmissione dei relativi  elenchi  all'agente
          della riscossione. 
              Omissis." 
              La sezione prima (Procedure di composizione della crisi
          da  sovraindebitamento)  del  Capo  II   (Procedimenti   di
          composizione  della  crisi  da  sovraindebitamento   e   di
          liquidazione del patrimonio) della legge 27  gennaio  2012,
          n. 3 (Disposizioni in materia di  usura  e  di  estorsione,
          nonche' di composizione delle crisi da  sovraindebitamento)
          comprende gli articoli da 6 a 14-bis. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  16  del
          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio
          2015 recante modalita' di  applicazione  dell'articolo  108
          del trattato sul funzionamento dell'Unione europea: 
              "Articolo 16 
              Recupero degli aiuti 
              1. Nel caso di decisioni negative relative  a  casi  di
          aiuti illegali la Commissione adotta una decisione  con  la
          quale impone allo  Stato  membro  interessato  di  adottare
          tutte le  misure  necessarie  per  recuperare  l'aiuto  dal
          beneficiario («decisione di recupero»). La Commissione  non
          impone il recupero dell'aiuto qualora cio' sia in contrasto
          con un principio generale del diritto dell'Unione. 
              2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di
          recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un
          tasso adeguato stabilito dalla Commissione.  Gli  interessi
          decorrono dalla data in cui l'aiuto  illegale  e'  divenuto
          disponibile  per  il  beneficiario,  fino  alla  data   del
          recupero. 
              3. Fatta salva un'eventuale ordinanza  della  Corte  di
          giustizia dell'Unione emanata ai  sensi  dell'articolo  278
          TFUE, il recupero va effettuato senza  indugio  secondo  le
          procedure  previste  dalla   legge   dello   Stato   membro
          interessato, a condizione che esse consentano  l'esecuzione
          immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A
          tal fine e in caso di procedimento dinanzi  alle  autorita'
          giudiziarie  nazionali,  gli   Stati   membri   interessati
          adottano  tutte  le  misure  necessarie   disponibili   nei
          rispettivi  ordinamenti  giuridici,  comprese   le   misure
          provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione." 
              Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  recante
          "Nuovo codice della strada" e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O. 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   sesto   comma
          dell'articolo 27 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale): 
              "Art. 27 (Esecuzione forzata) 
              1. - 5. Omissis. 
              6. Salvo quanto  previsto  nell'art.  26,  in  caso  di
          ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata  di  un
          decimo per ogni semestre a decorrere da quello  in  cui  la
          sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello  in  cui  il
          ruolo e' trasmesso all'esattore. La  maggiorazione  assorbe
          gli interessi  eventualmente  previsti  dalle  disposizioni
          vigenti. 
              Omissis." 
              Il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267   recante
          "Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta  amministrativa"  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O. 
              Si riporta  il  testo  vigente  degli  articoli  111  e
          111-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942: 
              "Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme) 
              Le somme ricavate dalla liquidazione  dell'attivo  sono
          erogate nel seguente ordine: 
              1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 
              2) per il pagamento dei crediti ammessi con  prelazione
          sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 
              3) per il  pagamento  dei  creditori  chirografari,  in
          proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno  di
          essi fu ammesso, compresi i creditori  indicati  al  n.  2,
          qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
          per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. 
              Sono considerati  crediti  prededucibili  quelli  cosi'
          qualificati da  una  specifica  disposizione  di  legge,  e
          quelli sorti in occasione o  in  funzione  delle  procedure
          concorsuali di cui alla presente legge; tali  crediti  sono
          soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1)." 
              "Art. 111-bis (Disciplina dei crediti prededucibili) 
              I crediti prededucibili devono essere accertati con  le
          modalita' di cui al capo V, con esclusione  di  quelli  non
          contestati per collocazione e  ammontare,  anche  se  sorti
          durante  l'esercizio  provvisorio,  e  di  quelli  sorti  a
          seguito di provvedimenti di liquidazione  di  compensi  dei
          soggetti nominati ai  sensi  dell'articolo  25;  in  questo
          ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con  il
          procedimento di cui all'articolo 26. 
              (abrogato). 
              I  crediti  prededucibili  vanno  soddisfatti  per   il
          capitale, le spese e gli interessi con  il  ricavato  della
          liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto
          conto delle rispettive cause di prelazione, con  esclusione
          di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni  oggetto  di
          pegno ed  ipoteca  per  la  parte  destinata  ai  creditori
          garantiti. Il corso degli interessi cessa  al  momento  del
          pagamento. 
              I crediti prededucibili sorti nel corso del  fallimento
          che  sono  liquidi,  esigibili   e   non   contestati   per
          collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai
          di  fuori  del  procedimento  di  riparto  se  l'attivo  e'
          presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti  i  titolari
          di tali crediti. Il pagamento deve essere  autorizzato  dal
          comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato. 
              Se l'attivo e'  insufficiente,  la  distribuzione  deve
          avvenire  secondo  i  criteri  della  graduazione  e  della
          proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato  dalla
          legge." 
              Si riporta il testo dell'articolo 6  del  decreto-legge
          22 ottobre 2016, n.  193,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (Disposizioni  urgenti
          in materia fiscale  e  per  il  finanziamento  di  esigenze
          indifferibili), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. Definizione agevolata 
              1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti  della
          riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere
          il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in  tali
          carichi, gli interessi di  mora  di  cui  all'articolo  30,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602,  ovvero  le  sanzioni  e  le  somme
          aggiuntive di cui all'articolo 27,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  provvedendo   al
          pagamento integrale delle somme di cui alle  lettere  a)  e
          b),  dilazionato  in  rate  sulle  quali  sono  dovuti,   a
          decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi nella misura di
          cui  all'articolo  21,  primo  comma,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando
          che il 70 per cento  delle  somme  complessivamente  dovute
          deve essere versato nell'anno 2017 e  il  restante  30  per
          cento nell'anno  2018,  e'  effettuato  il  pagamento,  per
          l'importo da versare  distintamente  in  ciascuno  dei  due
          anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di  tre
          rate nel 2017 e di due rate nel 2018: 
              a) delle somme affidate all'agente della riscossione  a
          titolo di capitale e interessi; 
              b)  di  quelle  maturate  a  favore  dell'agente  della
          riscossione,  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle
          somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese  per
          le procedure esecutive, nonche' di rimborso delle spese  di
          notifica della cartella di pagamento. 
              2. Ai fini della definizione di  cui  al  comma  1,  il
          debitore manifesta  all'agente  della  riscossione  la  sua
          volonta' di avvalersene, rendendo, entro il 21 aprile 2017,
          apposita dichiarazione, con le modalita' e  in  conformita'
          alla modulistica che lo  stesso  agente  della  riscossione
          pubblica sul proprio sito internet nel termine  massimo  di
          quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto; in tale dichiarazione il debitore  indica
          altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare  il
          pagamento, entro il limite massimo previsto  dal  comma  1,
          nonche' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i  carichi
          cui si riferisce la dichiarazione,  e  assume  l'impegno  a
          rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 21
          aprile 2017 il debitore puo'  integrare,  con  le  predette
          modalita', la dichiarazione presentata anteriormente a tale
          data. 
              3. Entro il 15 giugno 2017, l'agente della  riscossione
          comunica ai debitori che hanno presentato la  dichiarazione
          di cui al  comma  2  l'ammontare  complessivo  delle  somme
          dovute ai fini  della  definizione,  nonche'  quello  delle
          singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna
          di esse, attenendosi ai seguenti criteri: 
              a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole  rate  e'
          fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; 
              b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole  rate  e'
          fissata nei mesi di aprile e settembre. 
              3-bis. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  l'agente  della
          riscossione  fornisce  ai  debitori  i  dati  necessari   a
          individuare i carichi  definibili  ai  sensi  dello  stesso
          comma 1: 
              a) presso i propri sportelli; 
              b)  nell'area  riservata  del  proprio  sito   internet
          istituzionale. 
              3-ter.  Entro  il  28  febbraio  2017,  l'agente  della
          riscossione, con posta ordinaria, avvisa  il  debitore  dei
          carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data  del
          31 dicembre 2016, gli  risulta  non  ancora  notificata  la
          cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di  cui
          all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo  periodo,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  ovvero
          notificato l'avviso di addebito  di  cui  all'articolo  30,
          comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010. 
              4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo
          versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle  in
          cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al
          comma 1, lettere  a)  e  b),  la  definizione  non  produce
          effetti e riprendono a decorrere i termini di  prescrizione
          e decadenza per  il  recupero  dei  carichi  oggetto  della
          dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i  versamenti
          effettuati sono acquisiti a titolo di acconto  dell'importo
          complessivamente  dovuto  a  seguito  dell'affidamento  del
          carico e non determinano l'estinzione del  debito  residuo,
          di cui l'agente della riscossione prosegue  l'attivita'  di
          recupero e il cui pagamento non puo' essere  rateizzato  ai
          sensi dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              4-bis.  Limitatamente  ai  carichi   non   inclusi   in
          precedenti piani  di  dilazione  in  essere  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma
          4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione
          della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno
          di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di
          pagamento  ovvero  dell'avviso  di  accertamento   di   cui
          all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122,  ovvero  dell'avviso  di
          addebito di cui all'articolo  30,  comma  1,  del  medesimo
          decreto-legge n. 78 del 2010. 
              5. A seguito della presentazione della dichiarazione di
          cui al comma 2, sono sospesi i termini  di  prescrizione  e
          decadenza per il recupero dei carichi che sono  oggetto  di
          tale dichiarazione e, fermo restando  quanto  previsto  dal
          comma 8, sono altresi' sospesi, per i carichi oggetto della
          domanda di  definizione  di  cui  al  comma  1,  fino  alla
          scadenza della prima o unica rata delle somme  dovute,  gli
          obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni  in
          essere  relativamente  alle  rate  di  tali  dilazioni   in
          scadenza in data successiva al 31 dicembre  2016.  L'agente
          della riscossione, relativamente ai carichi  definibili  ai
          sensi del presente articolo, non puo' avviare nuove  azioni
          esecutive ovvero iscrivere  nuovi  fermi  amministrativi  e
          ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le  ipoteche
          gia'   iscritti   alla   data   di   presentazione    della
          dichiarazione, e non puo' altresi' proseguire le  procedure
          di recupero coattivo precedentemente avviate, a  condizione
          che non si sia ancora tenuto il  primo  incanto  con  esito
          positivo  ovvero  non  sia  stata  presentata  istanza   di
          assegnazione ovvero non sia stato gia' emesso provvedimento
          di assegnazione dei crediti pignorati. 
              6.  Ai  pagamenti  dilazionati  previsti  dal  presente
          articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo  19
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602. 
              7. Il pagamento delle somme dovute per  la  definizione
          puo' essere effettuato: 
              a)   mediante   domiciliazione   sul   conto   corrente
          eventualmente indicato  dal  debitore  nella  dichiarazione
          resa ai sensi del comma 2; 
              b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della
          riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui
          al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire  il
          versamento con le modalita' previste dalla lettera  a)  del
          presente comma; 
              c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. 
              8. La facolta' di definizione prevista dal comma 1 puo'
          essere esercitata anche dai debitori che hanno gia'  pagato
          parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione
          emessi  dall'agente  della  riscossione,  le  somme  dovute
          relativamente ai carichi indicati al  comma  1  e  purche',
          rispetto ai piani rateali in  essere,  risultino  adempiuti
          tutti i versamenti  con  scadenza  dal  1°  ottobre  al  31
          dicembre 2016. In tal caso: 
              a) ai fini della  determinazione  dell'ammontare  delle
          somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b),  si
          tiene conto esclusivamente degli  importi  gia'  versati  a
          titolo  di  capitale  e  interessi  compresi  nei   carichi
          affidati, nonche', ai sensi dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di  rimborso
          delle spese per le procedure esecutive  e  delle  spese  di
          notifica della cartella di pagamento; 
              b)  restano  definitivamente  acquisite  e   non   sono
          rimborsabili le somme  versate,  anche  anteriormente  alla
          definizione, a titolo  di  sanzioni  comprese  nei  carichi
          affidati, di interessi di dilazione, di interessi  di  mora
          di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e
          somme aggiuntive di  cui  all'articolo  27,  comma  1,  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; 
              c) il pagamento della prima o unica  rata  delle  somme
          dovute ai fini della definizione  determina,  limitatamente
          ai carichi definibili, la revoca automatica  dell'eventuale
          dilazione  ancora  in  essere   precedentemente   accordata
          dall'agente della riscossione. 
              9. Il debitore, se per effetto dei  pagamenti  parziali
          di cui al comma 8, computati con le modalita' ivi indicate,
          ha gia' integralmente corrisposto quanto  dovuto  ai  sensi
          del  comma  1,  per   beneficiare   degli   effetti   della
          definizione deve comunque manifestare la  sua  volonta'  di
          aderirvi con le modalita' previste dal comma 2. 
              9-bis.  Sono  altresi'   compresi   nella   definizione
          agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli  agenti
          della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati
          a seguito di istanza presentata dai debitori ai  sensi  del
          capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
              9-ter. Nelle  proposte  di  accordo  o  del  piano  del
          consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6,  comma  1,
          della legge 27 gennaio  2012,  n.  3,  i  debitori  possono
          estinguere il debito senza corrispondere le  sanzioni,  gli
          interessi di mora di cui  all'articolo  30,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, ovvero le sanzioni e le  somme  aggiuntive  di  cui
          all'articolo  27,  comma  1,  del  decreto  legislativo  26
          febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del  debito,
          anche falcidiato, nelle modalita' e nei tempi eventualmente
          previsti nel decreto di  omologazione  dell'accordo  o  del
          piano del consumatore. 
              10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1  i
          carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: 
              a)   le   risorse   proprie    tradizionali    previste
          dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),  delle  decisioni
          2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7  giugno  2007,  e
          2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio  2014,  e
          l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; 
              b) le somme dovute a titolo di  recupero  di  aiuti  di
          Stato  ai  sensi  dell'articolo  16  del  regolamento  (UE)
          2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; 
              c) i crediti derivanti da pronunce  di  condanna  della
          Corte dei conti; 
              d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute
          a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 
              e) (soppressa); 
              e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per
          violazioni  tributarie  o  per  violazione  degli  obblighi
          relativi  ai  contributi  e  ai  premi  dovuti  dagli  enti
          previdenziali. 
              11. Per le sanzioni amministrative per  violazioni  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente  articolo
          si applicano limitatamente agli interessi, compresi  quelli
          di  cui  all'articolo  27,  sesto  comma,  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. 
              12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma
          1,   l'agente   della   riscossione   e'    automaticamente
          discaricato dell'importo residuo.  Al  fine  di  consentire
          agli enti creditori di eliminare  dalle  proprie  scritture
          patrimoniali   i   crediti   corrispondenti   alle    quote
          discaricate, lo stesso agente della riscossione  trasmette,
          anche in via telematica, a ciascun ente interessato,  entro
          il 31  dicembre  2024,  l'elenco  dei  debitori  che  hanno
          esercitato la facolta' di definizione e dei codici  tributo
          per i quali e' stato effettuato il versamento. 
              12-bis. All'articolo  1,  comma  684,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e'  sostituito  dal
          seguente: «Le comunicazioni di  inesigibilita'  relative  a
          quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio
          2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti  creditori  che
          hanno cessato o cessano di  avvalersi  delle  societa'  del
          Gruppo  Equitalia  Spa,  sono  presentate,  per   i   ruoli
          consegnati negli anni 2014 e 2015,  entro  il  31  dicembre
          2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per
          singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
          entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.». 
              13. Alle somme occorrenti per aderire alla  definizione
          di  cui  al  comma  1,  che  sono  oggetto   di   procedura
          concorsuale, nonche' in tutte le procedure di  composizione
          negoziale della crisi d'impresa previste dal regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti
          prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
              13-bis. La definizione agevolata prevista dal  presente
          articolo puo' riguardare il singolo carico iscritto a ruolo
          o affidato. 
              13-ter.  Per  i  carichi  affidati  agli  agenti  della
          riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti  cui
          si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma
          1, del decreto-legge 17 ottobre 2016  n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,
          sono prorogati di un anno i termini e le scadenze  previsti
          dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo." 
              Si riporta il testo del comma 684 dell'articolo 1 della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Comma 684 
              684. Le comunicazioni di inesigibilita'  relative  alle
          quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
          2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti  creditori  che
          hanno cessato o cessano di  avvalersi  delle  societa'  del
          Gruppo     Equitalia     ovvero     dell'Agenzia      delle
          entrate-Riscossione,   sono   presentate,   per   i   ruoli
          consegnati negli anni 2016 e 2017,  entro  il  31  dicembre
          2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per
          singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
          entro il 31 dicembre di ciascun anno  successivo  al  2026.
          Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
          regolate  le  modalita'  per  l'erogazione   dei   rimborsi
          all'agente della riscossione, a fronte delle spese  di  cui
          al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
          finanze  21  novembre  2000,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  30  del  6  febbraio  2001,  concernenti  le
          procedure  esecutive  effettuate  dall'anno  2000  all'anno
          2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei
          tempi di  presentazione  delle  relative  comunicazioni  di
          inesigibilita'." 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1   del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,   n.   172
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili): 
              "Art. 1. Estensione  della  definizione  agevolata  dei
          carichi 
              1. I  termini  per  il  pagamento  delle  rate  di  cui
          all'articolo 6, comma 3, lettera a), del  decreto-legge  22
          ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono fissati al 7  dicembre
          2017 e il termine per il pagamento della rata di  cui  alla
          lettera  b)  dello  stesso  articolo  6,   comma   3,   del
          decreto-legge n. 193 del  2016  in  scadenza  nel  mese  di
          aprile 2018 e' fissato nel mese di luglio 2018. 
              2. (soppresso). 
              3. Al fine di consentire alle Universita'  degli  studi
          che hanno aderito alla  definizione  agevolata  dei  debiti
          secondo quanto previsto dall'articolo 6  del  decreto-legge
          22 ottobre 2016, n.  193,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225 (3), di  completare  i
          relativi versamenti entro l'anno 2018 e  di  usufruire  dei
          benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il
          pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre  2017
          e' differito al mese di novembre 2018. Al  relativo  onere,
          pari a 8,3 milioni di euro per  l'anno  2017,  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208. Conseguentemente, il  Fondo  di  cui  all'articolo  1,
          comma 207, della legge n. 208 del 2015, e' incrementato  di
          8,3 milioni di euro nel 2018. 
              3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per
          le  case  popolari,  comunque   denominati,   situati   nei
          territori delle regioni del  centro  Italia  colpite  dagli
          eventi sismici del 24 agosto 2016 e del  26  e  30  ottobre
          2016, che hanno  aderito  alla  definizione  agevolata  dei
          debiti  secondo  quanto  previsto   dall'articolo   6   del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016,  n.  225,  di
          completare i relativi versamenti entro  l'anno  2018  e  di
          usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione
          agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese  di
          novembre 2017 e' differito al mese di novembre 2018. 
              3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di  politica
          economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017. 
              4. Possono essere estinti, secondo le  disposizioni  di
          cui all'articolo 6 del decreto-legge 22  ottobre  2016,  n.
          193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre
          2016, n. 225, di seguito denominato "Decreto",  per  quanto
          non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente
          articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti
          della riscossione: 
              a) dal 2000 al 2016: 
              1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai
          sensi del comma 2 dell'articolo 6 del Decreto; 
              2) compresi in piani di dilazione in essere  alla  data
          del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia  stato
          ammesso  alla  definizione   agevolata,   in   applicazione
          dell'alinea  del  comma  8  dell'articolo  6  del  Decreto,
          esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento  di
          tutte le rate degli stessi piani  scadute  al  31  dicembre
          2016; 
              b) dal 1º gennaio al 30 settembre 2017. 
              5. Ai fini della definizione di  cui  al  comma  4,  il
          debitore manifesta  all'agente  della  riscossione  la  sua
          volonta' di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio  2018,
          apposita dichiarazione, con le modalita' e  in  conformita'
          alla  modulistica  pubblicate  dallo  stesso  agente  della
          riscossione nel proprio sito internet entro il 31  dicembre
          2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di
          cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto. 
              6. Sulle somme dovute per la definizione  prevista  dal
          comma 4 si applicano, a decorrere dal 1º agosto  2018,  gli
          interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          e il pagamento delle stesse somme,  salvo  quanto  previsto
          dal comma 8, puo' essere effettuato in un numero massimo di
          cinque rate  consecutive  di  uguale  importo,  da  pagare,
          rispettivamente, nei mesi di luglio 2018,  settembre  2018,
          ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. 
              7. L'agente della riscossione: 
              a) relativamente ai carichi di cui al comma 4,  lettera
          b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia  al
          debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal  comma
          3-ter dell'articolo 6 del Decreto; 
              b)  entro  il  30  giugno  2018  comunica  al  debitore
          l'ammontare complessivo delle somme dovute  ai  fini  della
          definizione, nonche' delle relative rate e il giorno  e  il
          mese di scadenza di ciascuna di esse. 
              8. In deroga  a  quanto  previsto  dai  commi  6  e  7,
          limitatamente ai carichi di cui al  comma  4,  lettera  a),
          numero 2), compresi in piani di dilazione  in  essere  alla
          data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano  pagate
          tutte le rate degli stessi piani  scadute  al  31  dicembre
          2016, e ai carichi di cui al comma 4,  lettera  a),  numero
          1): 
              a) l'agente della riscossione comunica al debitore: 
              1) entro  il  30  giugno  2018,  l'importo  delle  rate
          scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate; 
              2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste
          dal comma 7, lettera b); 
              b) il debitore e' tenuto a pagare: 
              1) in un'unica soluzione,  entro  il  31  luglio  2018,
          l'importo ad esso comunicato ai  sensi  della  lettera  a),
          numero 1). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di
          tale importo determina  automaticamente  l'improcedibilita'
          dell'istanza; 
              2) in due rate consecutive di pari ammontare,  scadenti
          rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e  novembre  2018,
          l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai  fini
          della definizione; (12) 
              3) entro  febbraio  2019,  l'ultima  rata  relativa  al
          restante 20 per cento delle somme  complessivamente  dovute
          ai fini della definizione. 
              9. Ai fini della definizione agevolata di cui al  comma
          4 del presente articolo le  disposizioni  del  comma  4-bis
          dell'articolo 6 del Decreto si  applicano  ai  carichi  non
          inclusi in piani  di  dilazione  in  essere  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              10. A seguito della presentazione  della  dichiarazione
          prevista dal comma 5: 
              a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma  4,
          lettere a), numeri 1) e 2), e b), che  ne  sono  oggetto  e
          fino alla scadenza della prima o  unica  rata  delle  somme
          dovute per la definizione,  e'  sospeso  il  pagamento  dei
          versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa
          presentazione e relativi a precedenti dilazioni  in  essere
          alla medesima data; 
              b) sono sospesi i termini di prescrizione  e  decadenza
          per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta
          dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma
          5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto. 
              10-bis.  In  deroga   alle   disposizioni   dell'alinea
          dell'articolo 6, comma  8,  del  Decreto,  la  facolta'  di
          definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b),  del
          presente  articolo  puo'  essere   esercitata   senza   che
          risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in
          essere. 
              10-ter. Non si  applicano  le  disposizioni  del  comma
          13-ter dell'articolo 6 del decreto. 
              10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a  10-ter  si
          applicano anche alle richieste di definizione presentate ai
          sensi delle disposizioni  del  presente  articolo,  vigenti
          alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23
          dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e'  sostituito  dal
          seguente: «Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle
          quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
          2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti  creditori  che
          hanno cessato o cessano di  avvalersi  delle  societa'  del
          Gruppo     Equitalia     ovvero     dell'Agenzia      delle
          entrate-Riscossione,   sono   presentate,   per   i   ruoli
          consegnati negli anni 2016 e 2017,  entro  il  31  dicembre
          2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per
          singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
          entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021». 
              10-sexies. All'articolo 6, comma 12,  del  Decreto,  la
          parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020». 
              11. All'articolo 1, comma 9-bis, del  decreto-legge  22
          ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le  parole  «2  aprile
          1958,  n.  377»  sono  inserite   le   seguenti:   «,   per
          l'armonizzazione   della   disciplina   previdenziale   del
          personale  proveniente  dal  gruppo  Equitalia  con  quella
          dell'assicurazione generale  obbligatoria  sulla  base  dei
          principi e dei criteri direttivi  indicati  nella  legge  8
          agosto 1995, n. 335.». 
              11-bis. Il Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  200,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 13
          milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per
          l'anno  2019.  Il  Fondo  per  interventi  strutturali   di
          politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          incrementato di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019. 
              11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-sexies
          e 11-bis si provvede, quanto  a  13  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018 e  a  96  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante corrispondente utilizzo delle maggiori  entrate  e
          delle minori spese derivanti dall'applicazione dei commi da
          4 a 10-sexies del  presente  articolo,  e,  quanto  a  25,1
          milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,
          mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2017,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              11-quater.  Con   riferimento   alle   entrate,   anche
          tributarie, delle regioni,  delle  province,  delle  citta'
          metropolitane e dei  comuni,  non  riscosse  a  seguito  di
          provvedimenti di ingiunzione fiscale  ai  sensi  del  testo
          unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
          delle entrate patrimoniali dello Stato,  di  cui  al  regio
          decreto 14 aprile 1910, n.  639,  notificati  entro  il  16
          ottobre 2017, dagli enti stessi e dai  concessionari  della
          riscossione di cui all'articolo 53 del decreto  legislativo
          15 dicembre 1997, n.  446,  i  medesimi  enti  territoriali
          possono stabilire, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, con le forme previste dalla  legislazione  vigente
          per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare  le
          entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni  relative  alle
          predette  entrate.  Alla  definizione  di  cui  al  periodo
          precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo
          6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto.  Sono  fatti
          salvi gli effetti gia' prodotti dalla eventuale definizione
          agevolata  delle  controversie  tributarie  deliberata  dai
          predetti enti ai sensi dell'articolo 11  del  decreto-legge
          24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96."