IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CEE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 10 e il corrispondente allegato IV - parte IV, tabelle A e B e l'art. 78, comma 1, lettera a) e il corrispondente allegato VII, parte I; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/1182 della Commissione del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184 della Commissione del 20 aprile 2017, recante modalita' di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime; Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e successive modificazioni, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; Visto il regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, che stabilisce le norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativamente alla commercializzazione delle carni dei bovini di eta' non superiore a dodici mesi; Visto il decreto 16 gennaio 2015, recante nuove indicazioni e modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 653/2014; Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori; Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Vista la legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanzionatorie in materia di classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari; Visto l'art. 27 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante norme sanzionatorie in materia di classificazione delle carcasse suine; Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2012, recante norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine; Viste le circolari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7218 del 29 dicembre 2014 e 4 aprile 2011, n. 2521, recanti rispettivamente linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suini e di bovini adulti; Viste le circolari ministeriali n. 175 del 9 gennaio 2014, n. 1467 del 25 febbraio 2014 e n. 2420 del 10 aprile 2014, recanti disposizioni relative alla classificazione delle carcasse suine e bovine e alla trasmissione dei prezzi; Vista la circolare 22 marzo 2005, n. 11, relativa alle tecniche di classificazione automatizzate delle carcasse bovine; Preso atto della «Intesa di filiera per il settore suinicolo» sottoscritta a Mantova l'8 luglio 2013; Visto il «Manuale sulle procedure operative e controllo dell'attivita' di classificazione delle carcasse suine», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disponibile all'indirizzo web www.politicheagricole.it nella sezione dedicata alla classificazione delle carcasse bovine e suine; Vista la decisione della Commissione europea 2014/38/UE, del 24 gennaio 2014, relativa all'autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia; Considerato che si rende necessario aggiornare il decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2551, recante le modalita' applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 566/2008 della Commissione sulla commercializzazione delle carni di bovini di eta' non superiore a dodici mesi; Considerato che si rende necessario emanare disposizioni nazionali aggiornate, in applicazione dei regolamenti comunitari attualmente vigenti, per assicurare l'uniformita' della classificazione e della rilevazione dei prezzi delle carcasse bovine e suine al fine di garantire l'equo compenso dei produttori sulla base del peso della carcassa a freddo degli animali consegnati al macello; Considerato che, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'Italia non applica una tabella unionale di classificazione delle carcasse ovine; Considerato che le strutture di macellazione che intendano effettuare le operazioni di mondatura per le carcasse bovine, devono richiedere la preventiva autorizzazione; Visto che, ai sensi dell'art. 2 del regolamento delegato (UE) n. 2017/1182 della Commissione, gli Stati membri possono decidere che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini stabilite dall'allegato IV, parte A, punto V, e parte B, punto II, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono obbligatorie per i macelli che abbattono meno di 150 bovini di eta' non inferiore agli otto mesi come media settimanale annua e meno di 500 suini come media settimanale annua; Considerato tuttavia che, per garantire la rappresentativita' della rilevazione dei prezzi, e' opportuno esentare dall'obbligo di classificazione delle carcasse solamente le imprese che effettuano macellazioni per una media annua fino a 75 bovini e a 200 suini a settimana, previa apposita richiesta da far pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; Considerato che un giusto apprezzamento del valore della carcassa dei suini e' conseguito anche con una stima del tenore di carne magra basata sui criteri oggettivi del peso della carcassa e della misurazione fisica di una o piu' parti anatomiche della carcassa; Considerato che in Italia esistono due distinte popolazioni suine, le cui carni danno luogo a differenti mercati, per cui occorre utilizzare due distinte equazioni di stima per ciascuno strumento autorizzato, riferite l'una al suino leggero, il cui peso carcassa e' compreso tra 70 e 110 kg, e l'altra adatta alla classificazione del suino pesante, il cui peso carcassa e' compreso tra i 110,1 e 180 kg; Considerato che gli obblighi in materia di classificazione non si applicano alle strutture di macellazione che disossano tutti i bovini abbattuti e che lavorano esclusivamente suini nati ed ingrassati nei propri allevamenti e che sezionano la totalita' delle carcasse; Considerato che e' opportuno mantenere l'obbligatorieta' dell'utilizzo del portale www.impresa.gov.it per la trasmissione delle informazioni relative alla classificazione e ai prezzi delle carcasse suine e del portale www.sian.it per la trasmissione delle informazioni relative alla classificazione e ai prezzi delle carcasse bovine; Considerato che le imprese che effettuano la macellazione di bovini per conto terzi, non disponendo di informazioni sui prezzi di acquisto del bestiame, debbono essere esentate dalla rilevazione e trasmissione dei prezzi di mercato, fatta eccezione per le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere ad abbattimenti di bovini per un numero pari ad almeno 10.000 capi per anno; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 luglio 2018, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di applicazione delle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse dei bovini adulti e dei suini nonche' le modalita' di comunicazione dei relativi prezzi di mercato, conformemente a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) n. 2017/1182 della Commissione e dal regolamento (UE) di esecuzione della Commissione n. 2017/1184 e le modalita' di commercializzazione dei bovini di eta' inferiore ai dodici mesi, come definiti all'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013.