IL MINISTRO DELLE POLITICHE  AGRICOLE  ALIMENTARI,  FORESTALI  E  DEL
                               TURISMO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013 e successive  modificazioni,  recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che  abroga
i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001  e
(CEE) n. 1234/2007 del Consiglio,  in  particolare  l'art.  10  e  il
corrispondente allegato IV - parte IV, tabelle A e  B  e  l'art.  78,
comma 1, lettera a) e il corrispondente allegato VII, parte I; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/1182  della  Commissione
del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013  per
quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse
di bovini, suini e  ovini  e  alla  comunicazione  dei  prezzi  delle
medesime; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2017/1184   della
Commissione del 20 aprile 2017,  recante  modalita'  di  applicazione
relative alle tabelle comunitarie di classificazione  delle  carcasse
di bovini, suini e  ovini  e  alla  comunicazione  dei  prezzi  delle
medesime; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  17  luglio  2000,  e  successive  modificazioni,  che
istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e
relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a  base
di carni bovine; 
  Visto il regolamento (CE) n. 566/2008  della  Commissione,  del  18
giugno 2008, che stabilisce le norme di  attuazione  del  regolamento
(CE) n. 1234/2007 relativamente alla commercializzazione delle  carni
dei bovini di eta' non superiore a dodici mesi; 
  Visto il decreto 16  gennaio  2015,  recante  nuove  indicazioni  e
modalita' applicative del regolamento (CE) n.  1760/2000  per  quanto
riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e
dei prodotti a  base  di  carni  bovine  a  seguito  delle  modifiche
introdotte dal regolamento (UE) n. 653/2014; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre  2011   relativo   alla   fornitura   di
informazioni sugli alimenti ai consumatori; 
  Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Vista la legge 8 luglio 1997, n.  213,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,   recante   norme   sanzionatorie   in    materia    di
classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti
comunitari; 
  Visto l'art. 27 della legge 4 giugno 2010,  n.  96,  recante  norme
sanzionatorie in materia di classificazione delle carcasse suine; 
  Visto il  decreto  ministeriale  12  ottobre  2012,  recante  norme
concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine; 
  Viste  le  circolari  del  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali n. 7218 del 29 dicembre 2014 e 4 aprile  2011,
n. 2521, recanti rispettivamente linee guida per la  rilevazione  dei
prezzi di mercato delle carcasse di suini e di bovini adulti; 
  Viste le circolari ministeriali n. 175 del 9 gennaio 2014, n.  1467
del  25  febbraio  2014  e  n.  2420  del  10  aprile  2014,  recanti
disposizioni relative alla classificazione  delle  carcasse  suine  e
bovine e alla trasmissione dei prezzi; 
  Vista la circolare 22 marzo 2005, n. 11, relativa alle tecniche  di
classificazione automatizzate delle carcasse bovine; 
  Preso atto della «Intesa  di  filiera  per  il  settore  suinicolo»
sottoscritta a Mantova l'8 luglio 2013; 
  Visto  il  «Manuale   sulle   procedure   operative   e   controllo
dell'attivita' di classificazione delle carcasse suine», emanato  dal
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali   e
disponibile all'indirizzo web www.politicheagricole.it nella  sezione
dedicata alla classificazione delle carcasse bovine e suine; 
  Vista la decisione della Commissione  europea  2014/38/UE,  del  24
gennaio   2014,   relativa   all'autorizzazione   dei    metodi    di
classificazione delle carcasse di suino in Italia; 
  Considerato  che  si  rende  necessario   aggiornare   il   decreto
ministeriale 8 agosto 2008, n. 2551, recante le modalita' applicative
dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n.  566/2008  della
Commissione sulla commercializzazione delle carni di bovini  di  eta'
non superiore a dodici mesi; 
  Considerato che si rende necessario emanare disposizioni  nazionali
aggiornate, in applicazione dei  regolamenti  comunitari  attualmente
vigenti, per assicurare l'uniformita' della classificazione  e  della
rilevazione dei prezzi delle carcasse  bovine  e  suine  al  fine  di
garantire l'equo compenso dei produttori sulla base  del  peso  della
carcassa a freddo degli animali consegnati al macello; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  10,  secondo  comma,   del
regolamento (UE) n.  1308/2013,  l'Italia  non  applica  una  tabella
unionale di classificazione delle carcasse ovine; 
  Considerato  che  le  strutture  di  macellazione   che   intendano
effettuare le operazioni di mondatura per le carcasse bovine,  devono
richiedere la preventiva autorizzazione; 
  Visto che, ai sensi dell'art. 2 del regolamento  delegato  (UE)  n.
2017/1182 della Commissione, gli Stati membri possono decidere che le
condizioni relative alla classificazione delle carcasse di  bovini  e
suini stabilite dall'allegato IV, parte A, punto V, e parte B,  punto
II, rispettivamente, del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  non  sono
obbligatorie per i macelli che abbattono meno di 150 bovini  di  eta'
non inferiore agli otto mesi come media settimanale annua e  meno  di
500 suini come media settimanale annua; 
  Considerato tuttavia che, per garantire la rappresentativita' della
rilevazione  dei  prezzi,  e'  opportuno  esentare  dall'obbligo   di
classificazione delle carcasse solamente le  imprese  che  effettuano
macellazioni per una media annua fino a 75 bovini e  a  200  suini  a
settimana, previa apposita richiesta da far  pervenire  al  Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; 
  Considerato che un giusto apprezzamento del valore  della  carcassa
dei suini e' conseguito anche con una stima del tenore di carne magra
basata  sui  criteri  oggettivi  del  peso  della  carcassa  e  della
misurazione fisica di una o piu' parti anatomiche della carcassa; 
  Considerato che in Italia esistono due distinte popolazioni  suine,
le cui carni danno  luogo  a  differenti  mercati,  per  cui  occorre
utilizzare due distinte equazioni di  stima  per  ciascuno  strumento
autorizzato, riferite l'una al suino leggero, il cui peso carcassa e'
compreso tra 70 e 110 kg, e l'altra adatta alla  classificazione  del
suino pesante, il cui peso carcassa e' compreso tra i 110,1 e 180 kg; 
  Considerato che gli obblighi in materia di classificazione  non  si
applicano alle strutture di macellazione che disossano tutti i bovini
abbattuti e che lavorano esclusivamente suini nati ed ingrassati  nei
propri allevamenti e che sezionano la totalita' delle carcasse; 
  Considerato   che   e'   opportuno   mantenere    l'obbligatorieta'
dell'utilizzo del  portale  www.impresa.gov.it  per  la  trasmissione
delle informazioni relative alla classificazione e  ai  prezzi  delle
carcasse suine e del portale www.sian.it per  la  trasmissione  delle
informazioni relative alla classificazione e ai prezzi delle carcasse
bovine; 
  Considerato che le imprese che effettuano la macellazione di bovini
per conto  terzi,  non  disponendo  di  informazioni  sui  prezzi  di
acquisto del bestiame, debbono essere esentate  dalla  rilevazione  e
trasmissione dei prezzi di mercato, fatta eccezione  per  le  persone
fisiche o giuridiche che fanno procedere ad  abbattimenti  di  bovini
per un numero pari ad almeno 10.000 capi per anno; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano
nella seduta del 26 luglio 2018, ai sensi dell'art. 2, comma  1,  del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  stabilisce  le  modalita'  di  applicazione
delle tabelle  comunitarie  di  classificazione  delle  carcasse  dei
bovini adulti e dei suini nonche' le modalita' di  comunicazione  dei
relativi prezzi di  mercato,  conformemente  a  quanto  previsto  dal
regolamento delegato  (UE)  n.  2017/1182  della  Commissione  e  dal
regolamento (UE) di esecuzione della Commissione n.  2017/1184  e  le
modalita' di commercializzazione dei  bovini  di  eta'  inferiore  ai
dodici mesi, come definiti all'allegato VII del regolamento  (UE)  n.
1308/2013.