Art. 2 
 
Attivita' di protezione civile (Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e  5,
  commi 2 e  4-quinquies,  legge  225/1992;  Articolo  93,  comma  1,
  lettera g), decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma  4-ter,
  decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001) 
 
  1.  Sono  attivita'  di  protezione  civile   quelle   volte   alla
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle
emergenze e al loro superamento. 
  2. La previsione  consiste  nell'insieme  delle  attivita',  svolte
anche con il concorso di soggetti dotati di  competenza  scientifica,
tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo  studio,
anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per  le  esigenze
di  allertamento  del  Servizio  nazionale,  ove  possibile,   e   di
pianificazione di protezione civile. 
  3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attivita'  di  natura
strutturale e non  strutturale,  svolte  anche  in  forma  integrata,
dirette a evitare o a ridurre  la  possibilita'  che  si  verifichino
danni  conseguenti  a  eventi  calamitosi  anche  sulla  base   delle
conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione. 
  4. Sono attivita' di  prevenzione  non  strutturale  di  protezione
civile quelle concernenti: 
    a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attivita'
di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla  base
delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e  di  sorveglianza  in
tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari
di rischio; 
    b) la pianificazione  di  protezione  civile,  come  disciplinata
dall'articolo 18; 
    c)  la  formazione  e  l'acquisizione  di  ulteriori   competenze
professionali degli operatori del Servizio nazionale; 
    d) l'applicazione e l'aggiornamento della  normativa  tecnica  di
interesse; 
    e)  la  diffusione  della  conoscenza  e  della   cultura   della
protezione civile, anche  con  il  coinvolgimento  delle  istituzioni
scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunita' e
l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da
parte dei cittadini; 
    f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e  le
relative norme  di  comportamento  nonche'  sulla  pianificazione  di
protezione civile; 
    g) la promozione e l'organizzazione  di  esercitazioni  ed  altre
attivita' addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle
comunita', sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio
integrato e partecipato della funzione di protezione civile; 
    h) le attivita' di cui al presente comma  svolte  all'estero,  in
via  bilaterale,  o  nel  quadro  della  partecipazione   dell'Italia
all'Unione europea e ad organizzazioni  internazionali,  al  fine  di
promuovere l'esercizio integrato  e  partecipato  della  funzione  di
protezione civile; 
    i)  le  attivita'  volte  ad  assicurare  il  raccordo   tra   la
pianificazione di protezione civile e la pianificazione  territoriale
e le procedure amministrative di  gestione  del  territorio  per  gli
aspetti di competenza delle diverse componenti. 
  5. Sono attivita' di prevenzione strutturale di  protezione  civile
quelle concernenti: 
    a) la partecipazione all'elaborazione delle  linee  di  indirizzo
nazionali  e  regionali  per  la  definizione  delle   politiche   di
prevenzione  strutturale  dei  rischi  naturali  o  derivanti   dalle
attivita' dell'uomo e per la loro attuazione; 
    b)  la  partecipazione  alla  programmazione   degli   interventi
finalizzati  alla  mitigazione  dei  rischi  naturali   o   derivanti
dall'attivita' dell'uomo e alla relativa attuazione; 
    c) l'esecuzione di  interventi  strutturali  di  mitigazione  del
rischio in occasione  di  eventi  calamitosi,  in  coerenza  con  gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; 
    d)  le  azioni  integrate  di  prevenzione  strutturale   e   non
strutturale per finalita' di protezione civile  di  cui  all'articolo
22. 
  6. La gestione dell'emergenza consiste  nell'insieme,  integrato  e
coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare  il
soccorso  e  l'assistenza  alle  popolazioni  colpite  dagli   eventi
calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto,  anche
mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il
ricorso  a  procedure  semplificate,  e  la  relativa  attivita'   di
informazione alla popolazione. 
  7.   Il   superamento   dell'emergenza   consiste   nell'attuazione
coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli  alla  ripresa
delle normali condizioni di vita e  di  lavoro,  per  ripristinare  i
servizi essenziali e  per  ridurre  il  rischio  residuo  nelle  aree
colpite dagli eventi calamitosi,  oltre  che  alla  ricognizione  dei
fabbisogni per il ripristino delle strutture e  delle  infrastrutture
pubbliche e private  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti  dalle
attivita'  economiche  e  produttive,  dai  beni  culturali   e   dal
patrimonio edilizio e  all'avvio  dell'attuazione  delle  conseguenti
prime misure per fronteggiarli.