Art. 4 
 
Componenti del Servizio nazionale della protezione  civile  (Articoli
  1-bis, comma 3, e 6 legge 225/1992) 
 
  1. Lo Stato, le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e gli enti locali sono componenti del  Servizio  nazionale  e
provvedono all'attuazione delle  attivita'  di  cui  all'articolo  2,
secondo i rispettivi ordinamenti e competenze. 
  2.  Le  componenti  del  Servizio   nazionale   possono   stipulare
convenzioni con le strutture operative e i  soggetti  concorrenti  di
cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici. 
  3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o  gestiscono
informazioni utili per le finalita' del presente decreto, sono tenute
ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del  Servizio
stesso,  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
trasparenza e di protezione dei dati personali, ove  non  coperte  da
segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine  e  alla  sicurezza
pubblica nonche' alla prevenzione e repressione di reati.