IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire
e gestire  l'introduzione  e  la  diffusione  delle  specie  esotiche
invasive; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015,  e,  in
particolare, l'articolo 3; 
  Vista  la  legge  24  dicembre   2012,   n.   234,   e   successive
modificazioni,   recante   norme   generali   sulla    partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e  delle
politiche dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli  31  e
32; 
  Vista la direttiva 2000/29/CE  del  Consiglio  dell'8  maggio  2000
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro la loro diffusione nella Comunita'; 
  Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi  e  di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9  ottobre  2013  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  93,   recante
attuazione  delle  direttive   90/675/CEE   e   91/496/CEE   relative
all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali  in
provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea; 
  Visto il decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.  80,  recante
attuazione  della  direttiva  97/78/CE  e  97/79/CE  in  materia   di
organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti  provenienti  da
Paesi terzi; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; 
  Vista  la  legge  11  febbraio   1992,   n.   157,   e   successive
modificazioni, recante norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio, e, in particolare,  l'articolo
2, comma 2; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale, e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, concernente norme in materia ambientale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 9 novembre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con  i  Ministri  della  salute,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, dello sviluppo  economico,  della  giustizia,
degli  affari  esteri   e   della   cooperazione   internazionale   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le misure per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.  1143
del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  22  ottobre  2014,  di
seguito regolamento, con particolare riferimento: 
    a) ai controlli ufficiali necessari  a  prevenire  l'introduzione
deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale; 
    b) al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 8 e 9
del regolamento; 
    c) all'istituzione del sistema nazionale di sorveglianza previsto
dall'articolo 14 del regolamento; 
    d) alle misure di gestione volte all'eradicazione,  al  controllo
demografico o al contenimento delle popolazioni delle specie esotiche
invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale; 
    e)  alla  disciplina  sanzionatoria  per  la   violazione   delle
disposizioni del regolamento e del presente decreto. 
  2. Il presente  decreto  non  si  applica  ai  casi  di  esclusione
previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 22 ottobre 2014,  recante  disposizioni
          volte a prevenire e gestire l'introduzione e la  diffusione
          delle specie esotiche invasive e' pubblicato nella G.U.U.E.
          4 novembre 2014, n. L 317. 
              Il testo dell'articolo 3 della legge 12 agosto 2016, n.
          170, recante delega al Governo  per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di  delegazione  europea  2015,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n.  204,  cosi'
          recita: 
              «Art. 3 (Delega  al  Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
          ottobre 2014, recante  disposizioni  volte  a  prevenire  e
          gestire  l'introduzione  e  la  diffusione   delle   specie
          esotiche  invasive).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro  della  giustizia,  con  le   procedure   di   cui
          all'articolo 31 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          acquisito   il   parere   delle   competenti    Commissioni
          parlamentari,  uno   o   piu'   decreti   legislativi   per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 22 ottobre  2014,  recante  disposizioni
          volte a prevenire e gestire l'introduzione e la  diffusione
          delle specie esotiche invasive. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  del
          presente articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai
          principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo
          32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche  i  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici: 
                a) individuazione del Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare quale autorita'  nazionale
          competente designata per  i  rapporti  con  la  Commissione
          europea, relativi all'attuazione del  regolamento  (UE)  n.
          1143/2014,  e  per   il   coordinamento   delle   attivita'
          necessarie per l'attuazione del medesimo,  nonche'  per  il
          rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli  8  e  9
          del medesimo regolamento; 
                b)  individuazione  dell'Istituto  superiore  per  la
          protezione e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA)  quale  ente
          tecnico scientifico di supporto al Ministero  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del  mare  nelle  attivita'
          relative  a  quelle  previste  dal  regolamento   (UE)   n.
          1143/2014; 
                c) previsione di  sanzioni  penali  e  amministrative
          efficaci, dissuasive e proporzionate  alla  gravita'  della
          violazione  delle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.
          1143/2014, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
          cui al presente comma; 
                d) destinazione di quota parte dei proventi derivanti
          dalle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste   dal
          decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo
          all'attuazione delle misure di eradicazione e  di  gestione
          di cui agli articoli  17  e  19  del  regolamento  (UE)  n.
          1143/2014,  nel  limite  del  50  per  cento   dell'importo
          complessivo. 
              3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto
          dei principi e criteri direttivi di cui al  comma  2,  puo'
          emanare disposizioni correttive e integrative del  medesimo
          decreto legislativo. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre
          2012, n. 234 recante norme  generali  sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea  pubblicata
          nella Gazzetta  Ufficiale  4  gennaio  2013,  n.  3,  cosi'
          recita: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.» 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              La direttiva 2000/29/CE  del  Consiglio  dell'8  maggio
          2000   concernente   le   misure   di   protezione   contro
          l'introduzione  nella  Comunita'  di  organismi  nocivi  ai
          vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
          nella Comunita' e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  10  luglio
          2000, n. L 169. 
              Il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 29 aprile 2004  relativo  ai  controlli
          ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa
          in materia di mangimi e di  alimenti  e  alle  norme  sulla
          salute e sul benessere degli animali  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165. 
              Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice
          doganale  dell'Unione  e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.   10
          ottobre 2013, n. L 269. 
              Il decreto legislativo 3 marzo  1993,  n.  93,  recante
          attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative
          all'organizzazione dei controlli veterinari su  prodotti  e
          animali in provenienza da Paesi terzi  e  introdotti  nella
          Comunita' europea e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  3
          aprile 1993, n. 78, S.O. 
              Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante
          attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE  in  materia
          di organizzazione dei  controlli  veterinari  sui  prodotti
          provenienti da Paesi terzi  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 aprile 2000, n. 82. 
              Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  recante
          attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure
          di protezione contro l'introduzione e la  diffusione  nella
          Comunita' di organismi nocivi ai  vegetali  o  ai  prodotti
          vegetali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  ottobre
          2005, n. 248, S.O. 
              Il testo  dell'articolo  2,  comma  2  della  legge  11
          febbraio 1992, n. 157,  recante  norme  per  la  protezione
          della  fauna  selvatica  omeoterma  e   per   il   prelievo
          venatorio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25  febbraio
          1992, n. 46, cosi' recita: 
              «Art. 2 (Oggetto della tutela). - 1. (Omissis). 
              2. Le norme della presente legge non si applicano  alle
          talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti,  alle  nutrie,
          alle arvicole. In  ogni  caso,  per  le  specie  alloctone,
          comprese  quelle  di  cui  al   periodo   precedente,   con
          esclusione  delle  specie  individuate  dal   decreto   del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 31 del 7  febbraio  2015,  la  gestione  e'  finalizzata
          all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni;
          gli interventi di controllo o eradicazione sono  realizzati
          come disposto dall'articolo 19. 
              (Omissis).». 
              La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
          sistema penale e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  recante
          disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche   prive   di   personalita'   giuridica,   a    norma
          dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140. 
              Il  decreto   legislativo   3   aprile   2006,   n.152,
          concernente norme in materia ambientale e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              Il testo dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  recante  definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997,
          n. 202, cosi' recita: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni (12). 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          1143/2014 si veda nelle note alle premesse.