Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'articolo 3 del regolamento, nonche' le seguenti definizioni:
a) «elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale»:
l'elenco previsto dall'articolo 4 del regolamento progressivamente
aggiornato dalla Commissione europea;
b) «punto di entrata»: il luogo di introduzione per la prima
volta nel territorio doganale dell'Unione europea dei vegetali,
prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto ai sensi
dell'allegato VIII al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
c) «posti di ispezione frontaliera»: posto d'ispezione designato
e riconosciuto dalla Commissione europea per l'esecuzione dei
controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine
animale che giungono alla frontiera dei Paesi membri in provenienza
da Paesi terzi e destinati al mercato dell'Unione europea. In Italia
sono gli uffici periferici del Ministero della salute autorizzati
dalla Commissione europea ad effettuare i suddetti controlli;
d) «specie esotiche invasive di rilevanza transnazionale»: specie
esotiche invasive incluse nell'elenco di specie esotiche invasive di
rilevanza nazionale per le quali l'Autorita' nazionale competente
ritiene necessaria una cooperazione regionale rafforzata ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento;
e) «impianto»: istituto o struttura presso cui sono tenuti in
confinamento esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza
unionale, transnazionale o nazionale.
Note all'art. 2:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214 si veda nelle note alle premesse.