Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento, nonche' le seguenti definizioni: a) «elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale»: l'elenco previsto dall'articolo 4 del regolamento progressivamente aggiornato dalla Commissione europea; b) «punto di entrata»: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale dell'Unione europea dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto ai sensi dell'allegato VIII al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; c) «posti di ispezione frontaliera»: posto d'ispezione designato e riconosciuto dalla Commissione europea per l'esecuzione dei controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale che giungono alla frontiera dei Paesi membri in provenienza da Paesi terzi e destinati al mercato dell'Unione europea. In Italia sono gli uffici periferici del Ministero della salute autorizzati dalla Commissione europea ad effettuare i suddetti controlli; d) «specie esotiche invasive di rilevanza transnazionale»: specie esotiche invasive incluse nell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale per le quali l'Autorita' nazionale competente ritiene necessaria una cooperazione regionale rafforzata ai sensi dell'articolo 11 del regolamento; e) «impianto»: istituto o struttura presso cui sono tenuti in confinamento esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale.
Note all'art. 2: Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 si veda nelle note alle premesse.