Art. 3
Autorita' nazionale competente
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di seguito Ministero, e' l'Autorita' nazionale competente
designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi
all'esecuzione del regolamento, e per il coordinamento delle
attivita' necessarie per l'esecuzione del medesimo, nonche' per il
rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo
regolamento.
2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
di seguito ISPRA, e' l'ente tecnico scientifico di supporto al
Ministero per l'applicazione del regolamento.
3. Il Ministero:
a) partecipa al Comitato di cui all'articolo 27 del regolamento.
Qualora sia necessario in ragione della materia da trattare, puo'
essere assistito da rappresentanti di altre Amministrazioni;
b) designa i rappresentanti al forum scientifico di cui
all'articolo 28 del regolamento;
c) cura i rapporti con la Commissione europea per le attivita'
richieste dall'esecuzione del regolamento;
d) promuove le attivita' di cooperazione transnazionale previste
dall'articolo 11 del regolamento;
e) coordina ed indirizza le attivita' poste in essere da ISPRA,
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per dare
esecuzione al regolamento e al presente decreto;
f) assiste le Autorita' competenti nella scelta della
destinazione degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza
unionale o nazionale sequestrati, anche in relazione a quanto
stabilito dall'articolo 27, comma 5;
g) provvede al coordinamento ed alla cooperazione con gli altri
Stati membri e con gli Stati terzi interessati ai sensi dell'articolo
22 del regolamento e ne informa il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
4. Per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal presente
decreto il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi del supporto del
Comando unita' tutela forestale, ambientale e agroalimentare
dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 174-bis, comma 2,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche', sulla base di
apposita norma di attuazione, approvata ai sensi dei rispettivi
statuti speciali, dei Corpi Forestali istituiti nelle regioni a
Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei
rispettivi bilanci.
Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 174-bis, comma 2, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante Codice
dell'ordinamento militare, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O., cosi' recita:
«Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare). -1. (Omissis).
2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:
a) Comando unita' per la tutela forestale, ambientale
e agroalimentare, che, ferme restando la dipendenza
dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della
Difesa, tramite il comandante generale, per i compiti
militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro
dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1,
dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali per le materie afferenti
alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del
Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento
delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle
attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando e' retto da
generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta
direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti
dei comandi dipendenti. L'incarico di vice comandante del
Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare e' attribuito al Generale di divisione in
servizio permanente effettivo del ruolo forestale;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di
brigata, che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.».