Art. 3 
 
                   Autorita' nazionale competente 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, di  seguito  Ministero,  e'  l'Autorita'  nazionale  competente
designata  per  i  rapporti  con  la  Commissione  europea,  relativi
all'esecuzione  del  regolamento,  e  per  il   coordinamento   delle
attivita' necessarie per l'esecuzione del medesimo,  nonche'  per  il
rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo
regolamento. 
  2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale,
di seguito ISPRA,  e'  l'ente  tecnico  scientifico  di  supporto  al
Ministero per l'applicazione del regolamento. 
  3. Il Ministero: 
    a) partecipa al Comitato di cui all'articolo 27 del  regolamento.
Qualora sia necessario in ragione della  materia  da  trattare,  puo'
essere assistito da rappresentanti di altre Amministrazioni; 
    b)  designa  i  rappresentanti  al  forum  scientifico   di   cui
all'articolo 28 del regolamento; 
    c) cura i rapporti con la Commissione europea  per  le  attivita'
richieste dall'esecuzione del regolamento; 
    d) promuove le attivita' di cooperazione transnazionale  previste
dall'articolo 11 del regolamento; 
    e) coordina ed indirizza le attivita' poste in essere  da  ISPRA,
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per  dare
esecuzione al regolamento e al presente decreto; 
    f)  assiste  le   Autorita'   competenti   nella   scelta   della
destinazione degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza
unionale  o  nazionale  sequestrati,  anche  in  relazione  a  quanto
stabilito dall'articolo 27, comma 5; 
    g) provvede al coordinamento ed alla cooperazione con  gli  altri
Stati membri e con gli Stati terzi interessati ai sensi dell'articolo
22 del regolamento e ne informa il Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale. 
  4. Per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti  dal  presente
decreto il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi  del  supporto  del
Comando  unita'  tutela  forestale,   ambientale   e   agroalimentare
dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 174-bis,  comma  2,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche', sulla base  di
apposita norma di  attuazione,  approvata  ai  sensi  dei  rispettivi
statuti speciali, dei  Corpi  Forestali  istituiti  nelle  regioni  a
Statuto speciale e nelle Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  a
valere  sulle  risorse   disponibili a   legislazione   vigente   nei
rispettivi bilanci. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo dell'articolo 174-bis, comma  2,  del  decreto
          legislativo   15   marzo   2010,   n.66,   recante   Codice
          dell'ordinamento  militare,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela  forestale,
          ambientale e agroalimentare). -1. (Omissis). 
              2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in: 
                a) Comando unita' per la tutela forestale, ambientale
          e  agroalimentare,  che,  ferme  restando   la   dipendenza
          dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore  della
          Difesa, tramite  il  comandante  generale,  per  i  compiti
          militari,  e  la   dipendenza   funzionale   dal   Ministro
          dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo  162,  comma  1,
          dipende  funzionalmente  dal   Ministro   delle   politiche
          agricole alimentari e forestali per  le  materie  afferenti
          alla sicurezza e tutela  agroalimentare  e  forestale.  Del
          Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare, limitatamente  allo  svolgimento
          delle specifiche funzioni espressamente riconducibili  alle
          attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando e' retto da
          generale di corpo d'armata che esercita  funzioni  di  alta
          direzione, di coordinamento e di  controllo  nei  confronti
          dei comandi dipendenti. L'incarico di vice  comandante  del
          Comando  unita'  per  la  tutela  forestale,  ambientale  e
          agroalimentare e' attribuito al Generale  di  divisione  in
          servizio permanente effettivo del ruolo forestale; 
                b) Comandi, retti  da  generale  di  divisione  o  di
          brigata,  che  esercitano   funzioni   di   direzione,   di
          coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.».