Art. 4 Coordinamento con la legislazione in materia di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi 1. I posti di ispezione frontaliera effettuano i controlli ufficiali di competenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, della decisione 97/794/CE, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, del regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione del 18 febbraio 2004, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni.
Note all'art. 4: Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, si veda nelle note alle premesse. La decisione 97/794/CE, recante modalita' d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto concerne i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 novembre 1997, n. L 323. Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.80, si veda nelle note alle premesse. Il Regolamento (CE) n. 282/2004 che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunita'. e' pubblicato nella G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49. Il Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione del 22 gennaio 2004 Regolamento della Commissione che fissa le modalita' dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunita' sui prodotti importati da paesi terzi e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 gennaio 2004, n. L 21. Entrato in vigore il 1° marzo 2004.