Art. 4
Coordinamento con la legislazione in materia di organizzazione dei
controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi
terzi
1. I posti di ispezione frontaliera effettuano i controlli
ufficiali di competenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, della decisione
97/794/CE, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, del
regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione del 18 febbraio 2004,
e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 136/2004 della
Commissione, del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni.
Note all'art. 4:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 93, si veda nelle note alle premesse.
La decisione 97/794/CE, recante modalita'
d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per
quanto concerne i controlli veterinari su animali vivi
importati da paesi terzi e' pubblicata nella G.U.C.E. 26
novembre 1997, n. L 323.
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n.80, si veda nelle note alle premesse.
Il Regolamento (CE) n. 282/2004 che adotta un documento
per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli
animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti
nella Comunita'. e' pubblicato nella G.U.U.E. 19 febbraio
2004, n. L 49.
Il Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione del
22 gennaio 2004 Regolamento della Commissione che fissa le
modalita' dei controlli veterinari da effettuare ai posti
d'ispezione frontalieri della Comunita' sui prodotti
importati da paesi terzi e' pubblicato nella G.U.U.E. 28
gennaio 2004, n. L 21. Entrato in vigore il 1° marzo 2004.