Art. 2 
 
Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per
  le sperimentazioni cliniche sui medicinali  per  uso  umano  e  sui
  dispositivi medici 
 
  1. E' istituito, entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,   presso   l'AIFA,   il   Centro   di
coordinamento  nazionale  dei  comitati  etici  territoriali  per  le
sperimentazioni  cliniche  sui  medicinali  per  uso  umano   e   sui
dispositivi medici, di seguito denominato «Centro di  coordinamento»,
con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di  monitoraggio  delle
attivita'  di  valutazione  degli   aspetti   etici   relativi   alle
sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso  umano  demandate  ai
comitati etici territoriali, come individuati ai sensi del comma 7. 
  2. Il Centro di coordinamento interviene, su richiesta dei  singoli
comitati etici territoriali, con funzioni di supporto e di consulenza
anche in materia di valutazione delle  sperimentazioni  cliniche  sui
medicinali per uso umano per  gli  aspetti  di  cui  al  paragrafo  1
dell'articolo 7 del  regolamento  (UE)  n.  536/2014  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  16  aprile  2014.  Al   Centro   di
coordinamento  possono  essere  sottoposte  anche  le  procedure   di
valutazione degli  studi  clinici  che  richiedano  una  revisione  a
seguito di segnalazione di eventi avversi. Il Centro di coordinamento
monitora le  attivita'  svolte  dai  comitati  etici  territoriali  e
segnala i casi di mancato rispetto dei termini prescritti dal  citato
regolamento (UE) n.  536/2014  ai  coordinatori  dei  comitati  etici
territoriali interessati. Nei casi di inerzia o, comunque,  nei  casi
di mancato rispetto dei termini prescritti dal predetto  regolamento,
il Centro di coordinamento propone la soppressione del comitato etico
territoriale inadempiente al Ministro della salute, che provvede, con
proprio decreto, con la procedura di cui al comma 7. 
  3. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e  indirizzo,  il
Centro di coordinamento fornisce direttive di carattere generale  per
l'uniformita'  procedurale  e  il  rispetto  dei   termini   per   la
valutazione degli aspetti di cui al comma 10 da  parte  dei  comitati
etici territoriali. 
  4. Il Centro di coordinamento e' composto da un massimo di quindici
componenti, di cui due indicati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome e almeno due indicati dalle associazioni  dei
pazienti piu' rappresentative a livello nazionale. Alle riunioni  del
Centro di coordinamento  partecipano  di  diritto  i  presidenti  del
Comitato  nazionale  di  bioetica,  del  Comitato  nazionale  per  la
biosicurezza,  le  biotecnologie  e   le   scienze   della   vita   e
dell'Istituto superiore  di  sanita'.  I  componenti  del  Centro  di
coordinamento sono nominati con decreto del Ministro della salute  e,
tranne coloro che rappresentano le associazioni dei pazienti,  devono
essere in possesso di  documentata  conoscenza  ed  esperienza  nelle
sperimentazioni  cliniche  dei  medicinali  per  uso  umano   e   dei
dispositivi medici, in conformita' alle  competenze  individuate  dal
decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2013. I componenti del  Centro
di coordinamento non  devono  trovarsi  in  situazioni  di  conflitto
d'interesse dirette  o  indirette,  devono  essere  indipendenti  dal
promotore della sperimentazione, dal sito di sperimentazione  clinica
e dagli sperimentatori  coinvolti,  nonche'  dai  finanziatori  della
sperimentazione clinica. Con autocertificazione periodica annuale,  i
componenti del Centro di coordinamento sono tenuti  a  confermare  di
essere esenti da qualsiasi indebito condizionamento e  di  non  avere
interessi finanziari o personali potenzialmente in grado di inficiare
l'imparzialita' della sperimentazione. 
  5. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA per i  profili
di propria competenza, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, e' determinata una tariffa unica, a  carico  del
promotore della sperimentazione, da applicare  in  modo  uniforme  su
tutto il territorio  nazionale  all'atto  della  presentazione  della
domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica o di  modifica
sostanziale di una sperimentazione, e sono stabilite le modalita'  di
versamento della  stessa.  Il  predetto  decreto  definisce  altresi'
l'importo del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle  spese
di  viaggio  per  la  partecipazione  alle  riunioni  del  Centro  di
coordinamento e a quelle dei comitati etici territoriali. 
  6. Al fine di garantire l'omogeneita' degli aspetti amministrativi,
economici  e  assicurativi  di  cui  all'articolo   76   del   citato
regolamento (UE) n. 536/2014, il Centro di coordinamento individua il
contenuto minimo  del  contratto  stipulato  con  il  centro  clinico
coinvolto nella sperimentazione clinica. 
  7. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
individuati i comitati etici territoriali fino a un numero massimo di
quaranta. Nell'individuazione dei comitati etici territoriali si deve
tenere conto dei seguenti criteri: 
    a) la presenza di almeno un comitato etico per ciascuna regione; 
    b)  l'avvenuta  riorganizzazione  dei  comitati  etici,  prevista
dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,
n. 189, nei termini previsti dalla citata normativa; 
    c) il numero di sperimentazioni valutate in  qualita'  di  centro
coordinatore nel corso dell'anno 2016. 
  8. La nomina dei componenti di ciascun comitato etico  territoriale
e'  di  competenza  regionale.   Sono   in   ogni   caso   assicurate
l'indipendenza di ciascun  comitato  nonche'  l'assenza  di  rapporti
gerarchici tra diversi comitati. 
  9. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono  altresi'
individuati i comitati etici a valenza nazionale nel  numero  massimo
di  tre,  di  cui  uno  riservato  alla  sperimentazione  in   ambito
pediatrico. I comitati etici individuati ai sensi del presente  comma
svolgono le medesime funzioni dei comitati etici territoriali. 
  10. I comitati etici territoriali, come individuati  ai  sensi  del
comma 7, sono competenti per  la  valutazione  delle  sperimentazioni
cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali  per  uso  umano  di
fase I, II, III e IV per gli aspetti compresi nella  parte  II  della
relazione  di  valutazione,  di  cui  all'articolo   7   del   citato
regolamento (UE) n. 536/2014. Fino alla data di entrata in vigore dei
decreti di cui  ai  commi  5  e  7,  i  comitati  etici  territoriali
esistenti continuano a svolgere i compiti agli stessi demandati dalle
norme vigenti. 
  11. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, al fine di armonizzare la disciplina vigente  con  le
disposizioni di cui al presente articolo, con  decreto  del  Ministro
della salute sono apportate modifiche  correttive  e  integrative  ai
seguenti decreti: 
    a) decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2013; 
    b) decreto del Ministro della salute 27 aprile  2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2015. 
  12. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di  cui
ai commi 5 e 7 del presente articolo, sono abrogati  il  decreto  del
Ministro della sanita' 23 novembre 1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2000, nonche' gli articoli 6, 7,  8  e
9, commi 9 e 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. 
  13. All'articolo 11, comma 4, lettera c), del  decreto  legislativo
24 giugno 2003, n. 211,  la  parola:  «locali»  e'  sostituita  dalla
seguente: «territoriali». 
  14. Restano ferme, per quanto non disciplinato e non modificato dai
decreti di cui ai commi 5 e 7, le disposizioni di cui al decreto  del
Ministro della salute  12  maggio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2006. 
  15. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge,  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  sentita
l'AIFA, e' regolamentata  la  fase  transitoria  fino  alla  completa
attuazione del citato regolamento (UE) n. 536/2014, in relazione alle
attivita' di valutazione e  alle  modalita'  di  interazione  tra  il
Centro di coordinamento, i comitati etici territoriali e l'AIFA. 
  16. Dall'attuazione delle disposizioni del  presente  articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo del paragrafo 1 dell'art.  7  del
          regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio del 16 aprile 2014, di cui in note all'art. 1: 
              «Art. 7 (Relazione di valutazione  -  Aspetti  compresi
          nella parte II). - 1.  Ciascuno  Stato  membro  interessato
          valuta, in relazione al proprio territorio, la  domanda  di
          autorizzazione per quanto riguarda: 
                a) la conformita' ai requisiti in materia di consenso
          informato stabiliti al capo V; 
                b) la conformita' delle modalita' di  retribuzione  o
          indennizzo dei soggetti ai requisiti stabiliti al capo V  e
          degli sperimentatori; 
                c) la conformita' delle modalita' di arruolamento dei
          soggetti ai requisiti stabiliti al capo V; 
                d) la conformita' alla direttiva 95/46/CE; 
                e) la conformita' all'art. 49; 
                f) la conformita' all'art. 50; 
                g) la conformita' all'art. 76; 
                h) la conformita' alle norme applicabili  in  materia
          di  raccolta,  conservazione  e  uso  futuro  dei  campioni
          biologici del soggetto. 
              La valutazione degli aspetti  di  cui  al  primo  comma
          costituisce la parte II della relazione di valutazione.». 
              - Il decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  96  del  24  aprile
          2013, reca «Criteri per la composizione e il  funzionamento
          dei comitati etici». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  76   del   citato
          regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio del 16 aprile 2014, di cui in note all'art. 1: 
              «Art. 76 (Risarcimento danni). - 1.  Gli  Stati  membri
          garantiscono l'esistenza di  sistemi  di  risarcimento  dei
          danni subiti da un soggetto a causa della partecipazione  a
          una sperimentazione clinica condotta  nel  loro  territorio
          sotto forma di  assicurazione,  garanzia  o  di  meccanismi
          analoghi che  siano  equivalenti,  quanto  a  finalita',  e
          commisurati alla natura e portata del rischio. 
              2.  Il  promotore  e  lo  sperimentatore  utilizzano  i
          sistemi di cui al paragrafo 1 nella forma adeguata  per  lo
          Stato  membro   interessato   in   cui   e'   condotta   la
          sperimentazione clinica. 
              3. Gli Stati membri non richiedono al  promotore  l'uso
          supplementare  dei  sistemi  di  cui  al  paragrafo  1  per
          sperimentazioni cliniche a basso livello di  intervento  se
          ogni possibile danno che un soggetto puo'  subire  a  causa
          dell'utilizzo del medicinale sperimentale conformemente  al
          protocollo  della  specifica  sperimentazione  clinica  sul
          territorio di tale Stato membro e' coperto dal  sistema  di
          risarcimento applicabile gia' esistente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 12, commi 10 e  11  del
          decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante
          «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese
          mediante un piu' alto livello di tutela della salute»: 
              «Art.  12  (Procedure  concernenti  i  medicinali).   -
          (Omissis). 
              10. Entro il 30 giugno 2013 ciascuna  delle  regioni  e
          delle Province autonome di Trento e di Bolzano  provvede  a
          riorganizzare  i  comitati  etici  istituiti  nel   proprio
          territorio, attenendosi ai seguenti criteri: 
                a)  a  ciascun  comitato  etico  e'  attribuita   una
          competenza territoriale di una o piu' province, in modo che
          sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione
          di abitanti, fatta salva la possibilita'  di  prevedere  un
          ulteriore comitato etico, con competenza  estesa  a  uno  o
          piu' istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 
                b) la scelta dei comitati da confermare  tiene  conto
          del numero dei pareri unici per sperimentazione clinica  di
          medicinali emessi nel corso dell'ultimo triennio; 
                c) la competenza di ciascun comitato puo' riguardare,
          oltre alle sperimentazioni cliniche  dei  medicinali,  ogni
          altra questione sull'uso dei medicinali e  dei  dispositivi
          medici, sull'impiego di procedure chirurgiche e cliniche  o
          relativa  allo  studio  di  prodotti  alimentari  sull'uomo
          generalmente  rimessa,  per  prassi  internazionale,   alle
          valutazioni dei comitati; 
                d) sono assicurate l'indipendenza di ciascun comitato
          e l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati. 
              11. Con decreto del Ministro della salute, su  proposta
          dell'AIFA per i profili di sua competenza, d'intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          dettati criteri per la composizione dei  comitati  etici  e
          per il loro funzionamento. Fino alla  data  di  entrata  in
          vigore del predetto decreto  continuano  ad  applicarsi  le
          norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto.». 
              - Il decreto del Ministro della salute 27 aprile  2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  131  del  9  giugno
          2015,  reca  «Modalita'  di  esercizio  delle  funzioni  in
          materia   di   sperimentazioni   cliniche   di   medicinali
          trasferite dall'Istituto superiore di  sanita'  all'Agenzia
          italiana del farmaco». 
              - Il decreto del Ministro  della  sanita'  23  novembre
          1999, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  21  del  27
          gennaio 2000, reca  «Composizione  e  determinazione  delle
          funzioni   del   Comitato   etico    nazionale    per    le
          sperimentazioni  cliniche  dei  medicinali,  ai  sensi  del
          decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229». 
              - Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8 e 9, commi
          9 e 10 del citato decreto legislativo 24  giugno  2003,  n.
          211 di cui in note all'art. 1: 
              «Art. 6 (Comitato etico). - 1. Il comitato  etico  deve
          emettere il proprio parere prima dell'inizio  di  qualsiasi
          sperimentazione clinica  in  merito  alla  quale  e'  stato
          interpellato. 
              2. Il comitato etico formula il parere di cui al  comma
          1, tenendo in particolare considerazione: 
                a) la pertinenza e la rilevanza della sperimentazione
          clinica e del disegno dello studio; 
                b) se  la  valutazione  dei  benefici  e  dei  rischi
          prevedibili soddisfi quanto previsto dall'art. 3, comma  1,
          lettera a), se le conclusioni siano giustificate; 
                c) il protocollo; 
                d)  l'idoneita'  dello  sperimentatore  e  dei   suoi
          collaboratori; 
                e) il dossier per lo sperimentatore; 
                f) l'adeguatezza della struttura sanitaria; 
                g) l'adeguatezza e la completezza delle  informazioni
          scritte da comunicare al soggetto e la procedura da seguire
          per sottoporre allo stesso il consenso  informato,  nonche'
          la giustificazione per la ricerca su persone che  non  sono
          in grado di dare il  loro  consenso  informato  per  quanto
          riguarda le restrizioni specifiche stabilite dall'art. 3; 
                h)   le   disposizioni   previste   in   materia   di
          risarcimento in caso di danni o di decesso imputabili  alla
          sperimentazione clinica; 
                i)  le  disposizioni  in  materia  di   assicurazione
          relative al risarcimento dei danni  cagionati  ai  soggetti
          dall'attivita'  di  sperimentazione,  a   copertura   della
          responsabilita' civile dello sperimentatore e del promotore
          della sperimentazione; 
                l)  gli  importi  e   le   eventuali   modalita'   di
          retribuzione o di compenso o  di  emolumenti  di  qualsiasi
          natura da corrispondersi a favore  degli  sperimentatori  e
          l'eventuale   indennita'   dei   soggetti   inclusi   nella
          sperimentazione e gli elementi rilevanti del contratto  tra
          il   promotore   della   sperimentazione   e   il    centro
          sperimentale; 
                m) le modalita' di arruolamento  dei  soggetti  e  le
          procedure informative per diffondere  la  conoscenza  della
          sperimentazione nel rispetto di quanto previsto al riguardo
          dalle norme di buona pratica clinica e nel  rispetto  delle
          disposizioni normative vigenti. 
              3.  Il  comitato  etico  nel  caso  di  sperimentazioni
          monocentriche,  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di
          ricevimento della domanda presentata  dal  promotore  della
          sperimentazione  nella  forma   prescritta,   comunica   al
          promotore stesso, al Ministero della salute e all'autorita'
          competente,  il  proprio  parere  motivato.  Nel  caso   di
          sperimentazioni multicentriche si applica  quanto  disposto
          dall'art. 7. 
              4. Il comitato etico, durante il periodo di esame della
          domanda di cui al comma 3, puo' una sola volta chiedere  di
          acquisire informazioni integrative a  quelle  gia'  fornite
          dal promotore della  sperimentazione;  in  questo  caso  il
          termine   previsto   al   comma   3   e'    sospeso    fino
          all'acquisizione delle informazioni di cui sopra. 
              5. Non e' ammessa alcuna proroga al termine di  cui  al
          comma 3, fatte  salve  le  sperimentazioni  che  utilizzano
          prodotti per la  terapia  genica  e  la  terapia  cellulare
          somatica,  nonche'  tutti  i  medicinali   che   contengono
          organismi geneticamente modificati, per le quali e' ammessa
          una proroga di trenta giorni. Per tali prodotti, il termine
          e'  prorogato   di   altri   novanta   giorni   in   attesa
          dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero della  salute.
          Per la terapia cellulare xenogenica non esiste alcun limite
          di tempo per il periodo di valutazione della domanda. 
              6. Il contratto di cui al comma  2,  lettera  l),  deve
          essere stipulato tra  il  responsabile  legale  del  centro
          sperimentale o persona da lui delegata e il promotore della
          sperimentazione, entro i tempi  previsti  dall'art.  9  per
          l'esame delle domande da parte  dell'autorita'  competente,
          fermo restando che l'entrata in vigore di  detto  contratto
          e' subordinata al parere favorevole di cui al  comma  1,  e
          all'espletamento delle procedure di cui all'art. 9. 
              7. Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  12-bis,
          comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
          e successive modificazioni, con decreto del Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze,  sono  aggiornati,  ad  invarianza  di  spesa,   i
          requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione  e  il
          funzionamento dei comitati  etici  per  le  sperimentazioni
          cliniche dei medicinali. 
              Art. 7 (Parere unico). - 1. Nel caso di sperimentazioni
          cliniche multicentriche  condotte  solo  in  Italia,  o  in
          Italia  e  in  altri  Paesi,  il  parere   motivato   sulla
          sperimentazione stessa e' espresso dal comitato etico della
          struttura italiana alla quale afferisce  lo  sperimentatore
          coordinatore per l'Italia, entro trenta giorni a  decorrere
          dalla data di ricevimento della domanda di cui all'art.  8,
          presentata dal promotore della sperimentazione nella  forma
          prescritta; la sperimentazione non  puo'  avere  inizio  in
          nessun sito prima dell'espressione di detto parere. 
              2. I comitati etici interessati  dalla  sperimentazione
          possono comunicare al comitato etico coordinatore di cui al
          comma  1,  eventuali  osservazioni.   Il   comitato   etico
          coordinatore di cui al comma 1,  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento   della   domanda,   presentata   nella   forma
          prescritta, di cui all'art. 8, comunica al promotore  della
          sperimentazione,  agli  altri  comitati  etici  interessati
          dalla  sperimentazione  e  al  Ministero  della  salute  il
          proprio parere. 
              3.  I  comitati  etici  degli  altri  centri   italiani
          partecipanti  alla  sperimentazione   sono   competenti   a
          valutare la fattibilita' locale della sperimentazione e  si
          limitano ad accettare o a rifiutare nel  suo  complesso  il
          parere favorevole del comitato etico  di  coordinamento;  i
          comitati etici di tutti i centri in cui  e'  effettuata  la
          sperimentazione  possono  modificare  la  formulazione  del
          consenso   informato   limitatamente   ai    soggetti    in
          sperimentazione presso il  proprio  centro,  e  subordinare
          all'accettazione di tali modifiche la  partecipazione  alla
          sperimentazione. L'accettazione o il rifiuto del parere del
          comitato coordinatore di  cui  al  comma  1,  adeguatamente
          motivati, debbono essere comunicati dai comitati dei centri
          collaboratori  al  promotore  della  sperimentazione,  agli
          altri comitati dei centri  partecipanti  e  alle  Autorita'
          competenti entro un massimo di 30  giorni  a  decorrere  da
          quello in cui hanno ricevuto detto parere unico. 
              4. Nei casi di sperimentazioni cliniche  multicentriche
          le proroghe di cui all'art. 6, comma 5, sono previste  solo
          per il comitato etico coordinatore di cui al comma 1. 
              Art. 8 (Modalita' di presentazione della domanda per il
          parere  del  comitato  etico).  -  1.  Tenuto  conto  delle
          indicazioni  dettagliate   pubblicate   dalla   Commissione
          europea, il Ministro della salute stabilisce,  con  proprio
          decreto, il modello  e  la  documentazione  necessaria  per
          inoltrare la domanda di parere al comitato  etico,  di  cui
          agli  articoli  6  e  7  da  parte  del   promotore   della
          sperimentazione, indicando in particolare  le  informazioni
          per i soggetti inclusi nella sperimentazione e le  garanzie
          appropriate per la tutela dei dati personali. 
              2. In caso di sperimentazioni cliniche  multicentriche,
          la   domanda   di   cui   al   comma   1   e'    presentata
          contemporaneamente  dal  promotore  della  sperimentazione,
          anche ai comitati etici  degli  altri  centri  partecipanti
          alla sperimentazione stessa. 
              Art. 9  (Inizio  di  una  sperimentazione  clinica).  -
          (Omissis). 
              9.  Nei  casi  di  cui  al  comma  8,  il   richiedente
          l'autorizzazione versa  una  tariffa  da  stabilirsi  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, con decreto del Ministro della  salute,  ai  sensi
          dell'art. 5, comma 12, della legge  29  dicembre  1990,  n.
          407. Le relative entrate saranno utilizzate  dal  Ministero
          della salute, ai fini  dell'attivita'  di  controllo  sulla
          sperimentazione clinica dei medicinali. 
              10. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al  comma
          9 sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per
          essere riassegnate ad apposita unita' previsionale di  base
          dello stato di previsione del Ministero  della  salute.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
          bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 4, lettera c)
          del citato decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211,  di
          cui in note all'art.  1,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 11 (Scambio di informazioni). - (Omissis). 
              4. L'Osservatorio sulle sperimentazioni  gia'  operante
          presso  la  Direzione  generale   della   valutazione   dei
          medicinali   e    la    farmacovigilanza,    quale    parte
          dell'Osservatorio  nazionale  sull'impiego  dei  medicinali
          istituito ai sensi del comma 7 dell'art. 68 della legge  23
          dicembre  1998,  n.  448,  e'   incaricato   di   svolgere,
          nell'ambito  delle  dotazioni  organiche   della   medesima
          direzione generale e senza oneri aggiuntivi  a  carico  del
          bilancio dello Stato, i seguenti compiti: 
              (Omissis); 
                c)  supporto  alle  attivita'  dei   comitati   etici
          territoriali;». 
              - Il decreto del Ministro della salute 12 maggio  2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194  del  22  agosto
          2006,   reca   «Requisiti   minimi    per    l'istituzione,
          l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici  per
          le sperimentazioni cliniche dei medicinali».