Art. 3
Applicazione e diffusione della medicina
di genere nel Servizio sanitario nazionale
1. Il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano e avvalendosi del Centro nazionale di riferimento per la
medicina di genere dell'Istituto superiore di sanita', entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
predispone, con proprio decreto, un piano volto alla diffusione della
medicina di genere mediante divulgazione, formazione e indicazione di
pratiche sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella
diagnosi e nella cura tengano conto delle differenze derivanti dal
genere, al fine di garantire la qualita' e l'appropriatezza delle
prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo
sul territorio nazionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato nel rispetto dei
seguenti principi:
a) previsione di un approccio interdisciplinare tra le diverse
aree mediche e le scienze umane che tenga conto delle differenze
derivanti dal genere, al fine di garantire l'appropriatezza della
ricerca, della prevenzione, della diagnosi e della cura;
b) promozione e sostegno della ricerca biomedica, farmacologica e
psico-sociale basata sulle differenze di genere;
c) promozione e sostegno dell'insegnamento della medicina di
genere, garantendo adeguati livelli di formazione e di aggiornamento
del personale medico e sanitario;
d) promozione e sostegno dell'informazione pubblica sulla salute
e sulla gestione delle malattie, in un'ottica di differenza di
genere.
3. Il Ministro della salute emana apposite raccomandazioni
destinate agli Ordini e ai Collegi delle professioni sanitarie, alle
societa' scientifiche e alle associazioni di operatori sanitari non
iscritti a Ordini o Collegi, volte a promuovere l'applicazione della
medicina di genere su tutto il territorio nazionale.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'
predisposto un Piano formativo nazionale per la medicina di genere,
volto a garantire la conoscenza e l'applicazione dell'orientamento
alle differenze di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella
diagnosi e nella cura. A tal fine, sono promossi specifici studi
presso i corsi di laurea delle professioni sanitarie nonche'
nell'ambito dei piani formativi delle aziende sanitarie con requisiti
per l'accreditamento nell'educazione continua in medicina.
5. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, con cadenza
annuale, una relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della
medicina di genere attuate nel territorio nazionale sulla base delle
indicazioni di cui al presente articolo, anche attraverso
l'istituzione di un Osservatorio dedicato alla medicina di genere,
istituito presso gli enti vigilati dal Ministero della salute. La
partecipazione all'Osservatorio non da' diritto alla corresponsione
di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
6. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.