IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 33; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2015  e,  in
particolare, l'articolo 5; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali  della  legislazione  alimentare,   istituisce   l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e n. 1925/2006 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  e
abroga  la  direttiva  87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione ed il  regolamento
CE n. 608/2004 della Commissione e, in particolare, gli articoli  15,
44 e 55; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e  successive
modificazioni,  recante  attuazione  delle  direttive  89/395/CEE   e
89/396/CEE  concernenti  l'etichettatura,  la  presentazione   e   la
pubblicita' dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004,  n.  882/2004,  relativo  ai  controlli
ufficiali intesi  a  verificare  la  conformita'  alla  normativa  in
materia di mangimi e di alimenti e alle  norme  sulla  salute  e  sul
benessere degli animali; 
  Vista la direttiva n.  2011/91/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture  o  marche  che
consentono di identificare  la  partita  alla  quale  appartiene  una
derrata alimentare; 
  Visto  il  considerando  n.  52  del  citato  regolamento  (UE)  n.
1169/2011, con il quale si afferma che «Gli Stati  membri  dovrebbero
effettuare controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente
regolamento conformemente alle disposizioni del regolamento  (CE)  n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,
relativo ai controlli ufficiali intesi a  verificare  la  conformita'
alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali.»; 
  Visto il decreto legislativo  16  febbraio  1993,  n.  77,  recante
attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24  settembre
1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  145,  recante
disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede  e
dell'indirizzo dello stabilimento di produzione  o,  se  diverso,  di
confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016,
n. 170 - Legge di delegazione europea 2015; 
  Visto l'articolo 44, paragrafo 3, del predetto regolamento (UE)  n.
1169 del 25 ottobre  2011,  ai  sensi  del  quale  gli  Stati  membri
comunicano  immediatamente  alla  Commissione,   relativamente   agli
alimenti non preimballati, il testo delle disposizioni che  prevedono
la fornitura di  indicazioni  non  obbligatorie  in  base  al  citato
regolamento e i mezzi con i quali dette indicazioni e  loro  elementi
devono essere fornite; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 26 ottobre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera  dei  deputati  e
del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2017; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della  salute  e  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il  Ministro  della
giustizia; 
 
                              E M A N A 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011,  relativo
alla fornitura di informazioni  sugli  alimenti  ai  consumatori,  di
seguito  denominato  «regolamento»,   fatta   salva   la   disciplina
sanzionatoria prevista dal decreto legislativo 6  settembre  2005  n.
206. 
  2. Il presente decreto reca, altresi',  disposizioni  nazionali  in
materia di etichettatura, presentazione e pubblicita' degli  alimenti
ai sensi del Capo VI del regolamento  (UE)  n.  1169  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura
di informazioni sugli  alimenti  ai  consumatori  e  della  direttiva
2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  dicembre
2011, relativa alle diciture o marche che consentono di  identificare
la partita alla quale appartiene una derrata alimentare,  nonche'  la
disciplina   sanzionatoria   per   le   violazioni   delle   predette
disposizioni. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione  europea)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              La legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al Governo  per
          il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di
          altri atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione
          europea 2015) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°
          settembre 2016, n. 204. 
              La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
          penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre
          1981, n. 329, S.O.. 
              La  legge  23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.. 
              Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del  28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i
          principi  e  i  requisiti   generali   della   legislazione
          alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
          alimentare e fissa  procedure  nel  campo  della  sicurezza
          alimentare, e' pubblicato nella G.U.C.E. 1  febbraio  2002,
          n. L 31. 
              Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio  del  25  ottobre  2011,  relativo   alla
          fornitura di informazioni sugli  alimenti  ai  consumatori,
          che modifica i regolamenti (CE)  n.  1924/2006  e  (CE)  n.
          1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  e  abroga
          la direttiva 87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
          90/496/CEE del Consiglio,  la  direttiva  1999/10/CE  della
          Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE  della
          Commissione  e  il  regolamento  (CE)  n.  608/2004   della
          Commissione  (Testo  rilevante  ai  fini   del   SEE),   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304. 
              Il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,   n.   109
          (Attuazione della direttiva 89/395/CEE  e  della  direttiva
          89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione  e
          la  pubblicita'  dei  prodotti  alimentari),  abrogato  dal
          presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
          febbraio 1992, n. 39, S.O.. 
              Il regolamento (UE) 882/2004 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 29 aprile  2004,  relativo  ai  controlli
          ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa
          in materia di mangimi e di  alimenti  e  alle  norme  sulla
          salute e sul benessere degli animali, e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165. 
              La direttiva 2011/91/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa  alle  diciture  o
          marche che consentono di identificare la partita alla quale
          appartiene una  derrata  alimentare,  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 16 dicembre 2011, n. L 334. 
              Il decreto legislativo 16 febbraio 1993 n. 77, abrogato
          dal presente decreto, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 marzo 1993, n. 69, recava: «Attuazione  della  direttiva
          90/496/CEE del Consiglio del 24  settembre  1990,  relativa
          all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.». 
              Il  decreto  legislativo  15  settembre  2017  n.  145,
          recante    disciplina     dell'indicazione     obbligatoria
          nell'etichetta   della   sede   e   dell'indirizzo    dello
          stabilimento   di   produzione   o,    se    diverso,    di
          confezionamento, ai sensi dell'articolo 5  della  legge  12
          agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2017, n. 235. 
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          1169/2011 si veda nelle note alle premesse. 
          Il decreto legislativo 6 settembre  2005  n.  206,  recante
          codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge  29
          luglio 2003, n. 229, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 ottobre 2005, n. 235, S.O..