Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'attuazione del presente  decreto  si  applicano  le
definizioni di cui all'articolo 2  del  regolamento  e,  inoltre,  si
intende  per  «soggetto   responsabile»   l'operatore   del   settore
alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del  regolamento,  con
il cui nome o con la  cui  ragione  sociale  e'  commercializzato  il
prodotto  o,  se  tale  operatore  non  e'   stabilito   nell'Unione,
l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione;  e',  altresi',
individuato  come  soggetto  responsabile  l'operatore  del   settore
alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un
marchio depositato o registrato.