Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 4 del Codice, con le parole: Ā«autorita' competente degli Stati membri dell'Unione europea o degli Stati terziĀ» si intende qualsiasi autorita' pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato terzo che, in base alla legislazione interna, sia competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, ovvero qualsiasi altro organismo o entita' incaricati dal diritto dello Stato membro dell'Unione europea o del Paese terzo di esercitare l'autorita' pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.