Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, ferme restando le  definizioni
di  cui  all'articolo  4  del  Codice,  con  le  parole:   Ā«autorita'
competente degli Stati  membri  dell'Unione  europea  o  degli  Stati
terziĀ» si intende qualsiasi autorita' pubblica di  uno  Stato  membro
dell'Unione  europea  o  di  uno  Stato  terzo  che,  in  base   alla
legislazione interna,  sia  competente  in  materia  di  prevenzione,
indagine, accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di
sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la  prevenzione  di
minacce alla sicurezza pubblica, ovvero qualsiasi altro  organismo  o
entita' incaricati dal diritto dello Stato membro dell'Unione europea
o del Paese terzo di  esercitare  l'autorita'  pubblica  e  i  poteri
pubblici  a   fini   di   prevenzione,   indagine,   accertamento   e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni  penali,  incluse  la
salvaguardia contro  e  la  prevenzione  di  minacce  alla  sicurezza
pubblica.