Art. 4 
 
                     Qualita' dei dati trattati 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 11 del Codice, i dati  personali  oggetto
di trattamento sono esatti e, se necessario, aggiornati,  pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalita' di cui  all'articolo
3. 
  2. Gli organi, uffici e comandi di polizia, ai sensi  dell'articolo
54, comma 4, del Codice, verificano i requisiti di cui  al  comma  1,
per quanto possibile, in occasione dell'utilizzo dei  dati  personali
effettuato nell'ambito di un'attivita' informativa, di sicurezza o di
indagine di polizia giudiziaria. 
  3. Il titolare o  il  responsabile  del  trattamento  informano  il
Garante delle direttive impartite in merito alle verifiche di cui  al
comma 2. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 del  citato  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «Art. 11 (Modalita' del  trattamento  e  requisiti  dei
          dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: 
              a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
              b)  raccolti  e  registrati  per   scopi   determinati,
          espliciti e legittimi, ed utilizzati  in  altre  operazioni
          del trattamento in termini compatibili con tali scopi; 
              c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
              d) pertinenti, completi e non eccedenti  rispetto  alle
          finalita' per le  quali  sono  raccolti  o  successivamente
          trattati; 
              e)   conservati   in    una    forma    che    consenta
          l'identificazione dell'interessato per un periodo di  tempo
          non superiore a quello necessario agli scopi  per  i  quali
          essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
              2.  I  dati  personali  trattati  in  violazione  della
          disciplina rilevante in materia  di  trattamento  dei  dati
          personali non possono essere utilizzati.». 
              - Per l'art.  54  del  citato  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196 si veda nelle note all'art. 1.