Art. 5 
 
               Configurazione dei sistemi informativi 
                     e dei programmi informatici 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 3 del Codice, in relazione ai trattamenti
automatizzati, i sistemi informativi e i programmi  informatici  sono
configurati in modo da ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali
e identificativi, escludendone  comunque  il  trattamento  quando  le
finalita' di cui all'articolo 3 possono  essere  perseguite  mediante
dati anonimi o modalita' che consentono di  identificare  la  persona
interessata solo in caso di necessita'. 
  2.  I  nuovi  sistemi  informativi  e  programmi  informatici  sono
progettati in modo che i  dati  personali  siano  cancellati  o  resi
anonimi, con modalita' automatizzate, allo  scadere  dei  termini  di
conservazione di cui all'articolo 10. Essi, inoltre, sono  progettati
in modo da consentire la registrazione  in  appositi  registri  degli
accessi e delle operazioni, di  seguito  «file  di  log»,  effettuati
dagli operatori abilitati. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «Art. 3 (Principio di necessita'  nel  trattamento  dei
          dati). - 1. I sistemi informativi e i programmi informatici
          sono configurati riducendo  al  minimo  l'utilizzazione  di
          dati  personali  e  di  dati  identificativi,  in  modo  da
          escluderne il trattamento quando  le  finalita'  perseguite
          nei  singoli  casi  possono  essere  realizzate   mediante,
          rispettivamente, dati anonimi od  opportune  modalita'  che
          permettano di identificare l'interessato solo  in  caso  di
          necessita'.».