Art. 5 Configurazione dei sistemi informativi e dei programmi informatici 1. Ai sensi dell'articolo 3 del Codice, in relazione ai trattamenti automatizzati, i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati in modo da ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali e identificativi, escludendone comunque il trattamento quando le finalita' di cui all'articolo 3 possono essere perseguite mediante dati anonimi o modalita' che consentono di identificare la persona interessata solo in caso di necessita'. 2. I nuovi sistemi informativi e programmi informatici sono progettati in modo che i dati personali siano cancellati o resi anonimi, con modalita' automatizzate, allo scadere dei termini di conservazione di cui all'articolo 10. Essi, inoltre, sono progettati in modo da consentire la registrazione in appositi registri degli accessi e delle operazioni, di seguito «file di log», effettuati dagli operatori abilitati.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 3 (Principio di necessita' nel trattamento dei dati). - 1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita'.».