Art. 6 
 
             Trattamenti che presentano rischi specifici 
 
  1. I trattamenti dei dati personali che implicano  maggiori  rischi
di un danno alla persona interessata, con particolare  riguardo  alle
banche di dati genetici o biometrici, alle tecniche  basate  su  dati
relativi all'ubicazione, alle banche dati e  ai  trattamenti  di  cui
all'articolo 7 basati su particolari tecniche di  elaborazione  delle
informazioni  o  su  particolari  tecnologie,  sono  effettuati   nel
rispetto delle misure e degli accorgimenti prescritti dal Garante  ai
sensi  dell'articolo  17  del  Codice,  sulla  base   di   preventiva
comunicazione inviata con le modalita' indicate nell'articolo 39  del
Codice. 
  2. Gli accessi e le operazioni effettuati dagli operatori abilitati
relativamente ai dati di cui  al  comma  1,  soggetti  a  trattamento
automatizzato,  sono  registrati  in  appositi  file  di   log,   non
modificabili, che sono conservati  per  cinque  anni  dall'accesso  o
dall'operazione. Sono fatti salvi i diversi termini di  conservazione
previsti da speciali disposizioni. 
  3. Gli accessi ai file di log di cui al comma 2 sono consentiti  ai
soli  fini  della  verifica  della  liceita'  del  trattamento,   del
controllo interno, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati
personali e nell'ambito del procedimento penale. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo degli articoli 17 e 39 del citato
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici). -
          1. Il trattamento dei dati diversi da  quelli  sensibili  e
          giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le
          liberta'   fondamentali,   nonche'    per    la    dignita'
          dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o  alle
          modalita'  del  trattamento  o  agli   effetti   che   puo'
          determinare,  e'  ammesso  nel  rispetto   di   misure   ed
          accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti. 
              2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1  sono
          prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti
          dal  presente   codice,   nell'ambito   di   una   verifica
          preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in
          relazione  a  determinate  categorie  di  titolari   o   di
          trattamenti,  anche  a  seguito  di   un   interpello   del
          titolare.». 
              «Art. 39 (Obblighi di comunicazione). - 1. Il  titolare
          del trattamento  e'  tenuto  a  comunicare  previamente  al
          Garante le seguenti circostanze: 
              a) comunicazione di  dati  personali  da  parte  di  un
          soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico  non  prevista
          da una norma di  legge  o  di  regolamento,  effettuata  in
          qualunque forma anche mediante convenzione; 
              b) trattamento di dati idonei a rivelare  lo  stato  di
          salute  previsto  dal  programma  di  ricerca  biomedica  o
          sanitaria di cui all'art. 110, comma 1, primo periodo. 
              2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi  del
          comma 1  possono  essere  iniziati  decorsi  quarantacinque
          giorni dal ricevimento della  comunicazione  salvo  diversa
          determinazione anche successiva del Garante. 
              3. La comunicazione  di  cui  al  comma  1  e'  inviata
          utilizzando il modello predisposto e reso  disponibile  dal
          Garante, e trasmessa  a  quest'ultimo  per  via  telematica
          osservando  le  modalita'  di  sottoscrizione   con   firma
          digitale e conferma del ricevimento  di  cui  all'art.  38,
          comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.».