Art. 7 Uso di particolari tecniche di elaborazione delle informazioni 1. L'uso, anche per finalita' di analisi, di particolari tecniche di elaborazione delle informazioni, ivi inclusi i sistemi di indice, e' consentito ai soli operatori a cio' abilitati e designati, secondo profili di autorizzazione predefiniti in base alle indicazioni del capo dell'ufficio o del comandante del reparto e nell'ambito di specifiche attivita' informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria. 2. Gli accessi e le operazioni effettuati dagli operatori abilitati di cui al comma 1, sono registrati in appositi file di log, non modificabili, che sono conservati per cinque anni dall'accesso o dall'operazione. 3. Gli accessi ai file di log di cui al comma 2 sono consentiti ai soli fini della verifica della liceita' del trattamento, del controllo interno, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito del procedimento penale.