Art. 7 
 
                     Uso di particolari tecniche 
                 di elaborazione delle informazioni 
 
  1. L'uso, anche per finalita' di analisi, di  particolari  tecniche
di elaborazione delle informazioni, ivi inclusi i sistemi di  indice,
e' consentito ai soli operatori a cio' abilitati e designati, secondo
profili di autorizzazione predefiniti in base  alle  indicazioni  del
capo dell'ufficio o del  comandante  del  reparto  e  nell'ambito  di
specifiche attivita' informative,  di  sicurezza  o  di  indagine  di
polizia giudiziaria. 
  2. Gli accessi e le operazioni effettuati dagli operatori abilitati
di cui al comma 1, sono registrati  in  appositi  file  di  log,  non
modificabili, che sono conservati  per  cinque  anni  dall'accesso  o
dall'operazione. 
  3. Gli accessi ai file di log di cui al comma 2 sono consentiti  ai
soli  fini  della  verifica  della  liceita'  del  trattamento,   del
controllo interno, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati
personali e nell'ambito del procedimento penale.