Art. 8 
 
             Trattamento di dati per esigenze temporanee 
 
  1. E' consentito il trattamento dei  dati  personali  per  esigenze
temporanee  o  in  relazione  a  situazioni  particolari   che   sono
direttamente  correlate  all'esercizio  dei  compiti  di  polizia  di
prevenzione dei  reati,  di  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, nonche' di polizia giudiziaria. 
  2. I dati personali di cui al comma 1 sono  trattati  nel  rispetto
dei principi richiamati dagli articoli 4, 5 e 6. 
  3. I dati personali di cui al comma 1 sono conservati separatamente
da quelli registrati permanentemente, per un  periodo  di  tempo  non
superiore a quello necessario agli scopi specifici per i  quali  sono
stati raccolti  e,  comunque,  non  oltre 10  anni  dalla  cessazione
dell'esigenza o  della  situazione  particolare  che  ne  hanno  reso
necessario il trattamento. Si applicano i termini di conservazione di
cui all'articolo 10 se tali  dati  rientrano  nelle  categorie  dallo
stesso previste. 
  4. Cessata l'esigenza o la  situazione  particolare,  l'accesso  ai
dati di cui al comma  1  e'  consentito  ai  soli  operatori  a  cio'
abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili  di
autorizzazione  predefiniti  in  base  alle  indicazioni   del   capo
dell'ufficio o del comandante del reparto e nell'ambito di specifiche
attivita'  informative,  di  sicurezza  o  di  indagine  di   polizia
giudiziaria.