Art. 9 Collegamenti con altre banche dati 1. Per l'acquisizione di dati, informazioni, atti e documenti, e' consentita l'attivazione di collegamenti telematici con banche dati di pubbliche amministrazioni o di privati, in conformita' alle disposizioni di legge o di regolamento e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 5. 2. I dati e le informazioni sono acquisiti attraverso consultazione per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione senza duplicazione di archivi e banche dati. 3. Il collegamento e' attivato con modalita' tali da consentire l'accesso selettivo ai soli dati e informazioni necessari per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3. 4. Per l'attivazione dei collegamenti gli organi, uffici e comandi di polizia possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 54 del Codice, di convenzioni sottoscritte sulla base di schemi adottati dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante.
Note all'art. 9: - Per l'art. 54 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note all'art. 1.