Art. 9 
 
                 Collegamenti con altre banche dati 
 
  1. Per l'acquisizione di dati, informazioni, atti e  documenti,  e'
consentita l'attivazione di collegamenti telematici con  banche  dati
di pubbliche  amministrazioni  o  di  privati,  in  conformita'  alle
disposizioni di legge o di regolamento e nel  rispetto  dei  principi
richiamati dagli articoli 4 e 5. 
  2. I dati e le informazioni sono acquisiti attraverso consultazione
per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione senza
duplicazione di archivi e banche dati. 
  3. Il collegamento e' attivato con  modalita'  tali  da  consentire
l'accesso selettivo ai soli dati  e  informazioni  necessari  per  il
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3. 
  4. Per l'attivazione dei collegamenti gli organi, uffici e  comandi
di polizia possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 54  del  Codice,
di  convenzioni  sottoscritte  sulla  base  di  schemi  adottati  dal
Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per l'art.  54  del  citato  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196 si veda nelle note all'art. 1.