Art. 10 
 
 
                          Orario di lavoro 
 
  1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali. 
  2. Al completamento  dell'orario  di  lavoro  di  cui  al  comma  1
concorrono  le  assenze   riconosciute   ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni,  ivi  compresi  le  assenze  per  malattia,  i  congedi
ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed  i  riposi
compensativi. 
  3. Il personale inviato in servizio fuori sede  che  sia  impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del tempo necessario all'effettuazione  dell'incarico,  e'  esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto  o  dal  completamento
dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le  ore
24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad  un  intervallo
per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il  turno
giornaliero si intende completato  anche  ai  fini  dell'espletamento
dell'orario settimanale d'obbligo. 
  4. Fermo restando il diritto al  recupero,  al  personale  che  per
sopravvenute  inderogabili  esigenze   di   servizio   sia   chiamato
dall'Amministrazione a prestare  servizio  nel  giorno  destinato  al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 10, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,  n.
170, a compensazione  della  sola  ordinaria  prestazione  di  lavoro
giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00. 
  5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il  giorno
di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una  festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive. 
  6. Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo  di  polizia
penitenziaria, le  ore  di  lavoro  straordinario  eventualmente  non
retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro  il
31  dicembre  dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  sono   state
effettuate  sono  comunque  retribuite  nell'ambito   delle   risorse
disponibili,  limitatamente  alla  quota  spettante,   entro   l'anno
successivo. 
  7. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto il  termine  per
la fruizione dei  recuperi  di  cui  al  comma  6  per  il  personale
successivamente inviato in missione all'estero e' di  un  anno  dalla
data di effettivo rientro nella sede di servizio. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  10,  comma  3  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
          2007, n. 170: 
              «Art. 10. Orario di lavoro 
              (Omissis). 
              3. Fermo restando il diritto al recupero, al  personale
          che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio  sia
          chiamato  dall'amministrazione  a  prestare  servizio   nel
          giorno  destinato  al  riposo  settimanale  o  nel  festivo
          infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di € 5,00  a
          compensazione della sola ordinaria  prestazione  di  lavoro
          giornaliero. 
              (Omissis).».