Art. 9 
 
 
                          Congedo ordinario 
 
  1. Qualora indifferibili esigenze  di  servizio  non  abbiano  reso
possibile la completa  fruizione  del  congedo  ordinario  nel  corso
dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto  mesi
successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in  caso  di
motivate esigenze di carattere personale, il dipendente  deve  fruire
del congedo residuo entro i  diciotto  mesi  successivi  all'anno  di
spettanza. 
  2. Per il personale inviato  in  missione  all'estero  a  far  data
dall'entrata in vigore del presente decreto,  i  termini  di  cui  al
comma 1 iniziano a decorrere dalla data di  effettivo  rientro  nella
sede di servizio. 
  3. Al personale a cui,  per  indifferibili  esigenze  di  servizio,
venga revocato il congedo ordinario gia' concesso compete, sulla base
della documentazione  fornita,  il  rimborso  delle  spese  sostenute
successivamente alla concessione del congedo  stesso  e  connesse  al
mancato viaggio e soggiorno. 
  4. Il pagamento sostitutivo del congedo e' consentito nei limiti di
quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e dalle relative disposizioni  applicative,  anche  nei
casi di transito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del  Presidente
della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  339  e  dall'articolo  75  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista
nell'amministrazione  di  destinazione  la  fruizione   del   congedo
maturato e non fruito. 
  5. Ai fini del computo dell'anzianita' di  servizio  utile  per  la
maturazione del congedo ordinario di cui all'articolo  14,  comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,  n.  395,
si considera il servizio prestato presso le Forze  di  Polizia  e  le
Forze Armate, nonche'  quello  prestato  nel  soppresso  ruolo  delle
vigilatrici penitenziarie. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  5,  comma  8  del
          citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95: 
              «Art.   5.   Riduzione   di   spese   delle   pubbliche
          amministrazioni 
              (Omissis). 
              8. Le ferie,  i  riposi  ed  i  permessi  spettanti  al
          personale,   anche   di   qualifica   dirigenziale,   delle
          amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31  dicembre
          2009, n. 196,  nonche'  delle  autorita'  indipendenti  ivi
          inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
          (Consob),  sono  obbligatoriamente  fruiti  secondo  quanto
          previsto dai rispettivi ordinamenti e non  danno  luogo  in
          nessun caso alla corresponsione  di  trattamenti  economici
          sostitutivi. La presente disposizione si applica  anche  in
          caso di cessazione del rapporto di  lavoro  per  mobilita',
          dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del
          limite  di  eta'.  Eventuali   disposizioni   normative   e
          contrattuali piu' favorevoli cessano di avere  applicazione
          a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La
          violazione della presente disposizione, oltre a  comportare
          il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte  di
          responsabilita'  disciplinare  ed  amministrativa  per   il
          dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al
          personale docente e amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al
          termine  delle  lezioni  o  delle   attivita'   didattiche,
          limitatamente  alla  differenza  tra  i  giorni  di   ferie
          spettanti e quelli in cui e'  consentito  al  personale  in
          questione di fruire delle ferie. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante
          «Passaggio del personale non  idoneo  all'espletamento  dei
          servizi di polizia,  ad  altri  ruoli  dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza o di altre  amministrazioni  dello
          Stato»: 
              «Art. 8. 
              Il trasferimento del personale di cui agli articoli  1,
          2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei  ruoli  di  altre
          amministrazioni dello Stato, e' disposto  con  decreto  del
          Ministro   interessato,   di    concerto    col    Ministro
          dell'interno,  sentito  il  consiglio  di   amministrazione
          dell'amministrazione ricevente. 
              Quest'ultima puo' sottoporre il personale interessato a
          visita  medica  ed  a  prova  teorica  o  pratica,  secondo
          modalita' da fissarsi con decreto del Ministro competente. 
              L'Amministrazione alla  quale  e'  stata  inoltrata  la
          istanza da parte del personale di cui all'art. 1 si  dovra'
          pronunciare entro il termine di 150 giorni  dalla  data  di
          ricevimento dell'istanza stessa. 
              Qualora nel termine  sopra  indicato  l'Amministrazione
          non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta. 
              Nel periodo intercorrente, il personale e' collocato in
          aspettativa con il trattamento  economico  goduto  all'atto
          del giudizio di non idoneita'.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  75  del  decreto
          legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,  recante  «Ordinamento
          del personale del Corpo di polizia penitenziaria,  a  norma
          dell'art. 14, comma 1, della legge  15  dicembre  1990,  n.
          395»: 
              «Art. 75. Utilizzazione del personale invalido 
              1. Il personale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,
          giudicato assolutamente  inidoneo  per  motivi  di  salute,
          anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei
          compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle
          corrispondenti     qualifiche      di      altri      ruoli
          dell'Amministrazione    penitenziaria    o     di     altre
          amministrazioni  dello   Stato,   sempreche'   l'infermita'
          accertata ne consenta l'ulteriore impiego. 
              2. La domanda deve essere  presentata  al  Dipartimento
          dell'Amministrazione  penitenziaria  entro  trenta   giorni
          dalla notifica all'interessato del giudizio di  inidoneita'
          assoluta. 
              3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che
          abbia riportato un'invalidita' non dipendente da  causa  di
          servizio, la quale non comporti l'inidoneita'  assoluta  ai
          compiti d'istituto,  puo'  essere,  a  domanda,  trasferito
          nelle   corrispondenti   qualifiche    di    altri    ruoli
          dell'Amministrazione    penitenziaria,    o    di     altre
          amministrazioni  dello  Stato,  ovvero,  per  esigenze   di
          servizio,  d'ufficio  nelle  corrispondenti  qualifiche  di
          altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria,  sempreche'
          l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego. 
              4. La domanda deve essere  presentata  al  Dipartimento
          dell'Amministrazione penitenziaria, entro  sessanta  giorni
          dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'. 
              5. Salvo quanto disposto  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale  del
          Corpo  di  polizia  penitenziaria,  che   abbia   riportato
          un'invalidita', dipendente da causa di  servizio,  che  non
          comporti  l'inidoneita'  assoluta  ai  compiti  d'istituto,
          puo', a domanda,  essere  trasferito  nelle  corrispondenti
          qualifiche    di    altri    ruoli     dell'Amministrazione
          penitenziaria,   sempreche'   l'infermita'   accertata   ne
          consenta l'ulteriore impiego. 
              6. La domanda deve essere  presentata  al  Dipartimento
          dell'Amministrazione penitenziaria  entro  sessanta  giorni
          dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'. 
              7.  Il  suddetto   personale   puo'   essere   altresi'
          utilizzato per l'espletamento delle attivita' assistenziali
          e previdenziali  in  favore  del  personale  anche  per  le
          esigenze  dell'Ente  di   assistenza   per   il   personale
          dell'Amministrazione penitenziaria. 
              8. Il  giudizio  di  inidoneita'  di  cui  al  presente
          articolo compete alle commissioni  mediche  previste  dagli
          articoli 165 e seguenti del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 
              9.  Le  dette  commissioni  devono,  altresi',  fornire
          indicazioni  sull'ulteriore  utilizzazione  del  personale,
          tenendo conto dell'infermita' accertata.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,  n.
          395, recante «Recepimento  dell'accordo  sindacale  del  20
          luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia
          ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  di  polizia
          penitenziaria  e  Corpo  forestale  dello  Stato)   e   del
          provvedimento  di  concertazione   del   20   luglio   1995
          riguardante le Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare
          (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)»: 
              «Art. 14. Congedo ordinario 
              (Omissis). 
              2. La durata del congedo  ordinario  e'  di  32  giorni
          lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di  servizio
          e per quello con oltre 25 anni di servizio  la  durata  del
          congedo ordinario e' rispettivamente di 37 e di  45  giorni
          lavorativi. Per i  dipendenti  assunti  dopo  l'entrata  in
          vigore del presente decreto la durata del congedo ordinario
          per  i  primi  3  anni  di  servizio  e'   di   30   giorni
          lavorativi.». 
              (Omissis).».