IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto  di  impiego  del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; 
  Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7  del  citato  decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure  negoziali
e  di  concertazione  -  da  avviare,  sviluppare  e  concludere  con
carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti  del
Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il  personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare,  nonche'  il
personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti
civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva; 
  Viste le disposizioni degli articoli 2 e  7  del  predetto  decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di  costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle  delegazioni  sindacali  e
dei rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza  che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e  di  concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le
Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate; 
  Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma
1, lettere A) e B) e comma 2, e all'articolo  7  del  citato  decreto
legislativo  n.  195  del  1995,  riguardanti  le  delegazioni  e  le
procedure  negoziali  e  di  concertazione,  rispettivamente  per  il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle  Forze
di polizia ad ordinamento militare, nonche'  delle  Forze  armate  in
precedenza indicate; 
  Visto il comma 12, dell'articolo  7,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, nel testo introdotto dall'articolo 63, comma  2,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  che  dispone:  «La
disciplina emanata con i decreti del Presidente della  Repubblica  di
cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica  che
normativa,  a  decorrere  dai  termini  di  scadenza   previsti   dai
precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in
vigore dei decreti successivi»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  94  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 171, recante «Recepimento del provvedimento di  concertazione  per
il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio  normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
52, recante «Recepimento del provvedimento di  concertazione  per  le
Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica
11  settembre  2007,  n.  171,  relativo  al  quadriennio   normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1°  ottobre  2010,
n. 185, recante «Recepimento del provvedimento di  concertazione  per
il personale non dirigente  delle  Forze  armate  (biennio  economico
2008-2009)»; 
  Visto lo schema  di  provvedimento  riguardante  il  personale  non
dirigente delle  Forze  armate  (Esercito,  Marina  ed  Aeronautica),
concertato - ai  sensi  delle  richiamate  disposizioni  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 26  gennaio  2018  dalla
delegazione di parte pubblica e dallo Stato  maggiore  della  Difesa,
dalla Sezione  COCER  Esercito.  Le  Sezioni  COCER  Marina  e  COCER
Aeronautica non hanno concertato lo schema di provvedimento; 
  Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016), l'articolo 1, comma 365, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo  1,  comma
1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 27  febbraio  2017  di  «Ripartizione  del  Fondo  istituito  dal
predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.  232
(legge di bilancio 2017)», e l'articolo  1,  commi  679  e  seguenti,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018); 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195
del 1995; 
  Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze  armate  e'
stato concertato con la sola Sezione Esercito del Consiglio  centrale
di rappresentanza; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 2018, con la quale e'  stato  approvato,  ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195
del  1995,  previa  verifica  delle  compatibilita'  finanziarie   ed
esaminate  le  osservazioni  presentate  dalla  Sezione  Marina   del
Consiglio centrale  di  rappresentanza  ai  sensi  del  comma  8  del
medesimo articolo 7, del citato decreto lo  schema  di  provvedimento
riguardante il personale non dirigente delle Forze armate; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro della difesa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Area di applicazione e durata 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, il presente  decreto  si  applica  al  personale
militare  dell'Esercito  (esclusa  l'Arma  dei  carabinieri),   della
Marina, incluse le capitanerie  di  Porto,  e  dell'Aeronautica,  con
esclusione dei colonnelli ed ufficiali generali e gradi  equipollenti
e del personale volontario non in servizio  permanente.  Il  presente
decreto  si  applica  ai  maggiori  e  tenenti  colonnelli  e   gradi
equipollenti esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al  31
dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i  suoi
effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni  previste
dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94. 
  2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio  2016  al
31 dicembre 2018  sia  per  la  parte  normativa  che  per  la  parte
economica, con le eccezioni di cui al comma precedente. 
  3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre  mesi  dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione  dei
benefici complessivi che saranno attribuiti  dal  nuovo  decreto  del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma
2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per  cento
dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato  (I.P.C.A.),  al  netto
della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori  tre  mesi  di  vacanza
contrattuale, detto importo  e'  pari  al  cinquanta  per  cento  del
predetto indice e cessa di  essere  erogato  dalla  decorrenza  degli
effetti economici previsti dal citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 195 del 1995. La predetta  anticipazione  e'  comunque
riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in  sede
di definizione delle risorse contrattuali. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  recante
          "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,
          in materia di procedure per disciplinare  i  contenuti  del
          rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia  e
          delle  Forze  armate."  e'   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122. 
              Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del  citato
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195: 
              "Art. 1. Ambito di applicazione 
              1.  Le  procedure  che  disciplinano  i  contenuti  del
          rapporto di impiego del personale delle  Forze  di  polizia
          anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi
          i rispettivi dirigenti civili, gli ufficiali generali,  gli
          ufficiali superiori ed il personale di leva nonche'  quello
          ausiliario di leva, sono  stabilite  dal  presente  decreto
          legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile  e
          militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato  dai
          rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.  2,  comma  4,  e
          delle altre disposizioni del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 . 
              2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi  secondo
          le modalita' e  per  le  materie  indicate  negli  articoli
          seguenti,  si  concludono  con  l'emanazione  di   separati
          decreti  del  Presidente   della   Repubblica   concernenti
          rispettivamente il personale delle Forze di  polizia  anche
          ad ordinamento militare e quello delle Forze armate . 
              Art. 2. Provvedimenti 
              1. Il decreto del Presidente della  Repubblica  di  cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          di polizia e' emanato: 
              A)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia   ad
          ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  della  polizia
          penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito  di
          accordo sindacale stipulato da  una  delegazione  di  parte
          pubblica, composta dal Ministro per la  funzione  pubblica,
          che la presiede, e dai Ministri dell'interno,  del  tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   della
          difesa, delle finanze, della giustizia  e  delle  politiche
          agricole  e  forestali  o  dai  Sottosegretari   di   Stato
          rispettivamente delegati, e da una  delegazione  sindacale,
          composta dai rappresentanti delle organizzazioni  sindacali
          rappresentative sul piano  nazionale  del  personale  della
          Polizia di Stato, del Corpo della polizia  penitenziaria  e
          del Corpo forestale dello Stato,  individuate  con  decreto
          del Ministro per la funzione pubblica in  conformita'  alle
          disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia  di
          accertamento della rappresentativita'  sindacale,  misurata
          tenendo conto del dato associativo e del  dato  elettorale;
          le modalita' di espressione di  quest'ultimo,  le  relative
          forme  di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni   sono
          definite, tra le suddette delegazioni di parte  pubblica  e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di cui all'articolo 7,  comma  4  e  11,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
          vigore il predetto decreto del  Ministro  per  la  funzione
          pubblica tiene conto del solo dato associativo; 
              B)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia   ad
          ordinamento militare (Arma dei carabinieri  e  Corpo  della
          guardia di finanza),  a  seguito  di  concertazione  fra  i
          Ministri indicati nella lettera A) o  i  Sottosegretari  di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della  difesa  e
          delle  finanze,  i  Comandanti   generali   dell'Arma   dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 
              2. Il decreto del Presidente della  Repubblica  di  cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per la funzione pubblica, del  tesoro  e  della  difesa,  o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale  partecipano,  nell'ambito  della   delegazione   del
          Ministro della difesa, il  Capo  di  Stato  maggiore  della
          difesa o suoi delegati ed i  rappresentanti  del  Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica). 
              3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al comma 1, lettera a) sono composte da  rappresentanti  di
          ciascuna organizzazione sindacale.  Nelle  delegazioni  dei
          Ministeri della difesa e delle finanze di cui al  comma  1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione  del
          Consiglio centrale di rappresentanza (COCER),  in  modo  da
          consentire  la  rappresentanza  di   tutte   le   categorie
          interessate." 
              "Art. 7. Procedimento 
              1.  Le  procedure  per  l'emanazione  dei  decreti  del
          Presidente della Repubblica  di  cui  all'articolo  2  sono
          avviate  dal  Ministro  per  la  funzione  pubblica  almeno
          quattro mesi prima dei termini  di  scadenza  previsti  dai
          precedenti   decreti.   Entro   lo   stesso   termine,   le
          organizzazioni  sindacali  del  personale  delle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
          richieste relative alle  materie  oggetto  delle  procedure
          stesse. Il COCER Interforze  puo'  presentare  nel  termine
          predetto,  anche  separatamente  per  sezioni  Carabinieri,
          Guardia di finanza e Forze armate, le relative  proposte  e
          richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
          della difesa e, per il Corpo della Guardia di  finanza,  al
          Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore
          della Difesa o del Comando generale corrispondente. 
              1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno  inizio
          contemporaneamente  e  si  sviluppano  con   carattere   di
          contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
          sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo  sindacale,   per
          quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
          e   della   sottoscrizione   dei   relativi    schemi    di
          provvedimento, per quanto attiene le Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare e al personale delle Forze armate. 
              2. Al fine  di  assicurare  condizioni  di  sostanziale
          omogeneita', il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  in
          qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
          nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7,  puo'
          convocare, anche congiuntamente, le  delegazioni  di  parte
          pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
          Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della  Guardia
          di finanza e dei COCER di cui  all'art.  2,  nonche'  delle
          organizzazioni   sindacali   rappresentative   sul    piano
          nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento  civile  di
          cui al medesimo art. 2. 
              3.  Le  trattative  per  la  definizione   dell'accordo
          sindacale riguardante le Forze di  polizia  ad  ordinamento
          civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si  svolgono
          in  riunioni  cui  partecipano   i   rappresentanti   delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi della citata disposizione  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 
              4.    Le    organizzazioni    sindacali    dissenzienti
          dall'ipotesi  di  accordo  di  cui  al  comma   3   possono
          trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed  ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro osservazioni entro il termine di cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'accordo. 
              5.  I  Lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento  riguardante   le   Forze   di   polizia   ad
          ordinamento  militare  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera B), si  svolgono  in  riunioni  cui  partecipano  i
          delegati dei Comandi generali dell'Arma dei  carabinieri  e
          del Corpo della Guardia di finanza e  rappresentanti  delle
          rispettive  sezioni  COCER   e   si   concludono   con   la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 
              6. Le Sezioni Carabinieri  e  Guardia  di  finanza  del
          Consiglio centrale di rappresentanza, entro il  termine  di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di cui al comma 5, possono trasmettere,  ove  dissenzienti,
          al Presidente del Consiglio dei  Ministri  ed  ai  Ministri
          competenti, le loro  osservazioni  in  ordine  al  predetto
          schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali. 
              7.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento riguardante le Forze armate  si  svolgono  in
          riunioni cui partecipano i delegati  dello  stato  maggiore
          della  Difesa  e  i  rappresentanti  del   COCER   (sezioni
          Esercito, Marina e Aeronautica)  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 
              8. Le  Sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica  del
          Consiglio centrale di rappresentanza, entro il  termine  di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di cui al comma 7, possono trasmettere,  ove  dissenzienti,
          al Presidente del Consiglio dei  Ministri  ed  ai  Ministri
          competenti le  loro  osservazioni  in  ordine  al  predetto
          schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa. 
              9.  Per  la  formulazione  di  pareri,   richieste   ed
          osservazioni  sui  provvedimenti   in   concertazione,   il
          Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola  e
          delibera nei comparti. I comparti interessati  sono  due  e
          sono formati  rispettivamente  dai  delegati  con  rapporto
          d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica,  e
          dai  delegati  con   rapporto   d'impiego   delle   Sezioni
          Carabinieri e Guardia di finanza. 
              10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3  e
          gli schemi di provvedimento di cui ai  commi  5  e  7  sono
          corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
          del personale interessato, i  costi  unitari  e  gli  oneri
          riflessi   del   trattamento    economico,    nonche'    la
          quantificazione  complessiva  della   spesa,   diretta   ed
          indiretta, ivi compresa quella eventualmente  rimessa  alla
          contrattazione   decentrata,   con   l'indicazione    della
          copertura finanziaria complessiva per l'intero  periodo  di
          validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
          possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
          sospendere l'esecuzione parziale,  o  totale,  in  caso  di
          accertata esorbitanza dai limiti  di  spesa.  Essi  possono
          prevedere la richiesta -  da  parte  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri  o  delle  organizzazioni  sindacali
          firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il  tramite  dei
          rispettivi Comandi generali o dello  Stato  maggiore  della
          difesa - al Nucleo di valutazione della spesa  relativa  al
          pubblico impiego (istituito presso il  Consiglio  nazionale
          dell'economia e del lavoro  dall'art.  10  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 412) di controllo  e  certificazione  dei
          costi esorbitanti sulla base delle  rilevazioni  effettuate
          dalla Ragioneria generale  dello  Stato,  dal  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale   di
          statistica. Il nucleo si pronuncia  entro  quindici  giorni
          dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
          predetti schemi di provvedimento non possono in  ogni  caso
          comportare, direttamente o indirettamente, anche  a  carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a  quanto  stabilito  nel   documento   di   programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria e  nel  provvedimento  collegato,  nonche'  nel
          bilancio. In nessun  caso  possono  essere  previsti  oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita' dei decreti del Presidente  della  Repubblica  di
          cui  al  comma  11,  in  particolare  per   effetto   della
          decorrenza dei benefici a regime. 
              11. Il Consiglio dei Ministri,  entro  quindici  giorni
          dalla   sottoscrizione,   verificate   le    compatibilita'
          finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
          6 e 8, approva l'ipotesi di accordo  sindacale  riguardante
          le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli  schemi  di
          provvedimento  riguardanti  rispettivamente  le  Forze   di
          polizia ad ordinamento militare e le Forze  armate,  i  cui
          contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente  della
          Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i  quali  si
          prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 
              11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede  di
          esercizio del  controllo  preventivo  di  legittimita'  sui
          decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
          integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20, le  controdeduzioni  devono  essere
          trasmesse alla stessa entro quindici giorni. 
              12. La disciplina emanata con i decreti del  Presidente
          della Repubblica di cui al comma  11  ha  durata  triennale
          tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai
          termini di scadenza  previsti  dai  precedenti  decreti,  e
          conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore  dei
          decreti successivi. 
              13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
          al   presente   decreto   non   vengano   definiti    entro
          centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
          il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al  Senato
          della Repubblica nelle  forme  e  nei  modi  stabiliti  dai
          rispettivi regolamenti.". 
              Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  94,  recante
          "Disposizioni in materia di  riordino  dei  ruoli  e  delle
          carriere  del  personale  delle  Forze  armate,  ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della  legge  31
          dicembre  2012,  n.  244"  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
          2007, n. 171, recante  "Recepimento  del  provvedimento  di
          concertazione per il personale non  dirigente  delle  Forze
          armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico
          2006-2007)" e' pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  16  aprile
          2009, n. 52,  recante  "Recepimento  del  provvedimento  di
          concertazione per le Forze armate, integrativo del  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.  171,
          relativo al quadriennio normativo 2006 - 2009 e al  biennio
          economico  2006  -  2007"  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  1  ottobre
          2010, n. 185, recante  "Recepimento  del  provvedimento  di
          concertazione per il personale non  dirigente  delle  Forze
          armate (biennio economico  2008-2009)"  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  10  novembre
          2010, n. 263. 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  466  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge di stabilita' 2016": 
                "466. Per  il  triennio  2016-2018,  in  applicazione
          dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
          dipendente  dalle  amministrazioni  statali  in  regime  di
          diritto pubblico, gli oneri posti  a  carico  del  bilancio
          statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2016.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  365,  della
          legge  11  dicembre  2016  n.  232  recante  "Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019": 
                "365.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': 
                  a) determinazione, per l'anno 2017  e  a  decorrere
          dal  2018,  degli  oneri  aggiuntivi,  rispetto  a   quelli
          previsti  dall'articolo  1,  comma  466,  della  legge   28
          dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro  annui,
          posti  a  carico  del   bilancio   dello   Stato   per   la
          contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in
          applicazione  dell'articolo  48,  comma  1,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  per  i  miglioramenti
          economici del personale  dipendente  dalle  amministrazioni
          statali in regime di diritto pubblico; 
                  b) definizione,  per  l'anno  2017  e  a  decorrere
          dall'anno  2018,  del   finanziamento   da   destinare   ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato, in  aggiunta
          alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
          nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
          i Corpi di polizia ed il Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli
          articoli 62, 63 e 64  del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
          sviluppo, gli  enti  pubblici  non  economici  e  gli  enti
          pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  tenuto  conto  delle
          specifiche richieste  volte  a  fronteggiare  indifferibili
          esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza  in
          relazione  agli  effettivi  fabbisogni,  nei  limiti  delle
          vacanze di organico nonche' nel rispetto  dell'articolo  30
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,   e
          dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125. Le assunzioni  sono  autorizzate  con  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze; 
                  c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
          finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
          la piena attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  8,
          comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge  7  agosto
          2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244,  ovvero,  per  il  solo  anno  2017,
          proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
          comma 972, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  con  la
          disciplina e le modalita' ivi previste. Al  riordino  delle
          carriere del personale non dirigente  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle  peculiari
          condizioni di impiego professionale del personale  medesimo
          nelle  attivita'  di  soccorso  pubblico,  rese  anche   in
          contesti emergenziali, sono altresi'  destinati  una  quota
          parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti  del
          predetto   personale   aventi   carattere   di    certezza,
          continuita' e stabilita', per un importo massimo  annuo  di
          5,3 milioni  di  euro,  i  risparmi  strutturali  di  spesa
          corrente gia' conseguiti, derivanti  dall'ottimizzazione  e
          dalla razionalizzazione dei  settori  di  spesa  del  Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco  relativi  alle  locazioni
          passive delle sedi di servizio,  ai  servizi  di  mensa  al
          personale  e  ai  servizi  assicurativi  finalizzati   alla
          copertura dei rischi aeronautici, nonche' una  quota  parte
          del fondo istituito dall'articolo 1,  comma  1328,  secondo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In  sede  di
          prima applicazione, le risorse destinate alle finalita'  di
          cui al precedente periodo sono determinate  in  misura  non
          inferiore a 10 milioni di euro.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  1,  lettera
          a) del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          del 27 febbraio 2017, recante "Ripartizione  del  Fondo  di
          cui all'articolo 1, comma  365,  della  legge  11  dicembre
          2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017)": 
                "Art. 1. Ripartizione del Fondo di  cui  all'art.  1,
          comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 
                1. La dotazione del fondo di cui  all'art.  1,  comma
          365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ridotta per
          effetto dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio
          2017, n. 8, pari a 1.479,12 milioni di euro per l'anno 2017
          ed a 1.928,24 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2018,
          e' ripartita come segue: 
                  a) 600 milioni  di  euro  per  l'anno  2017  e  900
          milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2018  quali  oneri
          aggiuntivi rispetto a quelli previsti  dall'art.  1,  comma
          466, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  a  carico  del
          bilancio  dello  Stato  per  la  contrattazione  collettiva
          relativa al triennio 2016-2018  in  applicazione  dell'art.
          48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e per i miglioramenti economici  del  personale  dipendente
          dalle  amministrazioni  statali  in   regime   di   diritto
          pubblico; 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  679  della
          legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  "Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020": 
                "679. Per il triennio 2016-2018  gli  oneri  posti  a
          carico del bilancio statale, in applicazione  dell'articolo
          48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e per i miglioramenti economici  del  personale  dipendente
          dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico
          sono complessivamente determinati in 300  milioni  di  euro
          per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno  2017  e
          in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  1,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri": 
              "Art.17. Regolamenti 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
                e).". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo dell'articolo  2,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le  note  alle
          premesse. 
              Per i riferimenti  al  decreto  legislativo  29  maggio
          2017, n. 94, si vedano le note alle premesse.