Art. 2 Nuovi stipendi 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e' fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze Armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: ===================================================================== | | | | Stipendi annui | | | | Incrementi | lordi (12 | |Gradi ed equiparati| Parametri | mensili lordi | mensilita') | +===================+==============+===============+================+ | | | Euro | Euro | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Tenente Colonnello | 150,00 | 24,00 | 26.193,00 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maggiore | 150,00 | 24,00 | 26.193,00 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Capitano | 144,50 | 23,12 | 25.232,59 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Tenente | 139,00 | 22,24 | 24.272,18 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sottotenente | 133,25 | 21,32 | 23.268,12 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Maresciallo | | | | |Luogotenente | 139,00 | 22,24 | 24.272,18 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Maresciallo | | | | |(con 8 anni nel | | | | |grado) | 135,50 | 21,68 | 23.661,01 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Maresciallo | 133,00 | 21,28 | 23.224,46 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo Capo | 128,00 | 20,48 | 22.351,36 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo | | | | |Ordinario | 124,00 | 19,84 | 21.652,88 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo | 120,75 | 19,32 | 21.085,37 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | | | | |Capo (con 8 anni | | | | |nel grado) | 122,50 | 19,60 | 21.390,95 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | | | | |Capo | 120,25 | 19,24 | 20.998,06 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | 116,25 | 18,60 | 20.299,58 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente | 112,25 | 17,96 | 19.601,10 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo Scelto (con 8 | | | | |anni nel grado) | 113,50 | 18,16 | 19.819,37 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo Scelto | 111,50 | 17,84 | 19.470,13 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo | 108,00 | 17,28 | 18.858,96 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Scelto | 104,50 | 16,72 | 18.247,79 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Caporal | | | | |Maggiore | 101,25 | 16,20 | 17.680,28 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e' fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: ===================================================================== | | | | Stipendi annui | | | | Incrementi | lordi (12 | |Gradi ed equiparati| Parametri | mensili lordi | mensilita') | +===================+==============+===============+================+ | | | Euro | Euro | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Tenente Colonnello | 150,00 | 37,63 | 26.356,50 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maggiore | 150,00 | 37,63 | 26.356,50 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Capitano | 144,50 | 36,25 | 25.390,10 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Tenente | 139,00 | 34,87 | 24.423,69 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sottotenente | 133,25 | 33,42 | 23.413,36 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Maresciallo | | | | |Luogotenente | 139,00 | 34,87 | 24.423,69 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Maresciallo | | | | |(con 8 anni nel | | | | |grado) | 135,50 | 33,99 | 23.808,71 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Maresciallo | 133,00 | 33,36 | 23.369,43 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo Capo | 128,00 | 32,11 | 22.490,88 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo | | | | |Ordinario | 124,00 | 31,10 | 21.788,04 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo | 120,75 | 30,29 | 21.216,98 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | | | | |Capo (con 8 anni | | | | |nel grado) | 122,50 | 30,73 | 21.524,48 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | | | | |Capo | 120,25 | 30,16 | 21.129,13 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | 116,25 | 29,16 | 20.426,29 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente | 112,25 | 28,16 | 19.723,45 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo Scelto (con 8 | | | | |anni nel grado) | 113,50 | 28,47 | 19.943,09 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo Scelto | 111,50 | 27,97 | 19.591,67 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo | 108,00 | 27,09 | 18.976,68 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Scelto | 104,50 | 26,21 | 18.361,70 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Caporal | | | | |Maggiore | 101,25 | 25,40 | 17.790,64 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ 3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, tenuto conto della scala parametrale, cosi' come modificata dall'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: ===================================================================== | | | | Stipendi annui | | | | Incrementi | lordi (12 | |Gradi ed equiparati| Parametri | mensili lordi | mensilita') | +===================+==============+===============+================+ |Tenente Colonnello | 154,00 | 38,63 | 27.059,34 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maggiore | 154,00 | 38,63 | 27.059,34 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Capitano | 150,50 | 37,75 | 26.444,36 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Tenente | 148,00 | 37,12 | 26.005,08 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sottotenente | 136,75 | 34,30 | 24.028,34 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Luogotenente | 148,00 | 37,12 | 26.005,08 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Luogotenente | 143,50 | 36,00 | 25.214,39 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Maresciallo | | | | |con 8 anni nel | | | | |grado | 140,00 | 35,12 | 24.599,40 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Maresciallo | 137,50 | 34,49 | 24.160,13 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo Capo | 133,50 | 33,49 | 23.457,29 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo | | | | |Ordinario | 131,00 | 32,86 | 23.018,01 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo | 124,75 | 31,29 | 21.919,82 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | | | | |Capo qualifica | | | | |speciale | 131,00 | 32,86 | 23.018,01 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | | | | |Capo con 4 anni nel| | | | |grado | 125,75 | 31,54 | 22.095,53 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | | | | |Capo | 124,25 | 31,17 | 21.831,97 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | 121,50 | 30,48 | 21.348,77 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente | 116,75 | 29,28 | 20.514,14 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo Scelto | | | | |qualifica speciale | 121,50 | 30,48 | 21.348,77 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo Scelto con 5 | | | | |anni nel grado | 117,00 | 29,35 | 20.558,07 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo Scelto | 116,50 | 29,22 | 20.470,22 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo | 112,00 | 28,09 | 19.679,52 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Scelto | 108,50 | 27,22 | 19.064,54 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Caporal | | | | |Maggiore | 105,25 | 26,40 | 18.493,48 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ 4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 3 del presente articolo, e' fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: ===================================================================== | | | | Stipendi annui | | | | Incrementi | lordi (12 | |Gradi ed equiparati| Parametri | mensili lordi | mensilita') | +===================+==============+===============+================+ |Capitano | 150,50 | 67,10 | 26.796,53 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Tenente | 148,00 | 65,98 | 26.351,40 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sottotenente | 136,75 | 60,97 | 24.348,34 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Luogotenente | 148,00 | 65,98 | 26.351,40 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Luogotenente | 143,50 | 63,98 | 25.550,18 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Maresciallo | | | | |con 8 anni nel | | | | |grado | 140,00 | 62,42 | 24.927,00 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Maresciallo | 137,50 | 61,30 | 24.481,88 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo Capo | 133,50 | 59,52 | 23.769,68 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo | | | | |Ordinario | 131,00 | 58,40 | 23.324,55 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Maresciallo | 124,75 | 55,62 | 22.211,74 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | | | | |Capo qualifica | | | | |speciale | 131,00 | 58,40 | 23.324,55 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | | | | |Capo con 4 anni nel| | | | |grado | 125,75 | 56,06 | 22.389,79 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | | | | |Capo | 124,25 | 55,39 | 22.122,71 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente Maggiore | 121,50 | 54,17 | 21.633,08 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Sergente | 116,75 | 52,05 | 20.787,34 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo Scelto | | | | |qualifica speciale | 121,50 | 54,17 | 21.633,08 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo Scelto con 5 | | | | |anni nel grado | 117,00 | 52,16 | 20.831,85 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo Scelto | 116,50 | 51,94 | 20.742,83 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Capo | 112,00 | 49,93 | 19.941,60 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Caporal Maggiore | | | | |Scelto | 108,50 | 48,37 | 19.318,43 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ |Primo Caporal | | | | |Maggiore | 105,25 | 46,92 | 18.739,76 | +-------------------+--------------+---------------+----------------+ 5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero. 6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a 4 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017.
Note all'art. 2: Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante "Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86": "Art. 2. Sistema dei parametri stipendiali 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali. 1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017. Parte di provvedimento in formato grafico 1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, e' attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente. 1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni e' attribuito il parametro stipendiale 154,00. 2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale e' determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonche' alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2. 5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.". Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185: "Art. 2. Nuovi stipendi 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero. 4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.". Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 6 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94: "Art.10. Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare (Omissis). 6. All'articolo 2, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017. Parte di provvedimento in formato grafico 1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, e' attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente. 1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni e' attribuito il parametro stipendiale 154,00. (Omissis). ". Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2003 n. 193, recante "Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86": "Art. 3. Effetti del sistema dei parametri stipendiali A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5. (Omissis).". La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante "Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120. Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10 della legge 8 agosto 1995 n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare": Art. 2. Armonizzazione (Omissis). 10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994. (Omissis). ". Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171: "Art. 1. Ambito di applicazione e durata (Omissis). 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. (Omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 452 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014": "452. Per gli anni 2015-2018, l'indennita' di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.". Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2017 recante "Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017)" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2017, n. 75.