Art. 2 
 
 
                           Nuovi stipendi 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato dall'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e' fissato in euro  174,62  annui
lordi. Il trattamento stipendiale del personale  delle  Forze  Armate
e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato
nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: 
 
=====================================================================
|                   |              |               | Stipendi annui |
|                   |              |  Incrementi   |   lordi (12    |
|Gradi ed equiparati|  Parametri   | mensili lordi |  mensilita')   |
+===================+==============+===============+================+
|                   |              |     Euro      |      Euro      |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Tenente Colonnello |    150,00    |     24,00     |   26.193,00    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Maggiore           |    150,00    |     24,00     |   26.193,00    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Capitano           |    144,50    |     23,12     |   25.232,59    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Tenente            |    139,00    |     22,24     |   24.272,18    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sottotenente       |    133,25    |     21,32     |   23.268,12    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Primo Maresciallo  |              |               |                |
|Luogotenente       |    139,00    |     22,24     |   24.272,18    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Primo Maresciallo  |              |               |                |
|(con 8 anni nel    |              |               |                |
|grado)             |    135,50    |     21,68     |   23.661,01    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Primo Maresciallo  |    133,00    |     21,28     |   23.224,46    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Maresciallo Capo   |    128,00    |     20,48     |   22.351,36    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Maresciallo        |              |               |                |
|Ordinario          |    124,00    |     19,84     |   21.652,88    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Maresciallo        |    120,75    |     19,32     |   21.085,37    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sergente Maggiore  |              |               |                |
|Capo (con 8 anni   |              |               |                |
|nel grado)         |    122,50    |     19,60     |   21.390,95    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sergente Maggiore  |              |               |                |
|Capo               |    120,25    |     19,24     |   20.998,06    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sergente Maggiore  |    116,25    |     18,60     |   20.299,58    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sergente           |    112,25    |     17,96     |   19.601,10    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Caporal Maggiore   |              |               |                |
|Capo Scelto (con 8 |              |               |                |
|anni nel grado)    |    113,50    |     18,16     |   19.819,37    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Caporal Maggiore   |              |               |                |
|Capo Scelto        |    111,50    |     17,84     |   19.470,13    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Caporal Maggiore   |              |               |                |
|Capo               |    108,00    |     17,28     |   18.858,96    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Caporal Maggiore   |              |               |                |
|Scelto             |    104,50    |     16,72     |   18.247,79    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Primo Caporal      |              |               |                |
|Maggiore           |    101,25    |     16,20     |   17.680,28    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
 
 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato ai sensi del comma 1  del  presente  articolo,  e'
fissato in euro 175,71 annui lordi. Il  trattamento  stipendiale  del
personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle  misure
mensili lorde e rideterminato nei valori  annui  lordi  di  cui  alla
seguente tabella: 
 
 
=====================================================================
|                   |              |               | Stipendi annui |
|                   |              |  Incrementi   |   lordi (12    |
|Gradi ed equiparati|  Parametri   | mensili lordi |  mensilita')   |
+===================+==============+===============+================+
|                   |              |     Euro      |      Euro      |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Tenente Colonnello |    150,00    |     37,63     |   26.356,50    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Maggiore           |    150,00    |     37,63     |   26.356,50    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Capitano           |    144,50    |     36,25     |   25.390,10    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Tenente            |    139,00    |     34,87     |   24.423,69    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sottotenente       |    133,25    |     33,42     |   23.413,36    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Primo Maresciallo  |              |               |                |
|Luogotenente       |    139,00    |     34,87     |   24.423,69    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Primo Maresciallo  |              |               |                |
|(con 8 anni nel    |              |               |                |
|grado)             |    135,50    |     33,99     |   23.808,71    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Primo Maresciallo  |    133,00    |     33,36     |   23.369,43    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Maresciallo Capo   |    128,00    |     32,11     |   22.490,88    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Maresciallo        |              |               |                |
|Ordinario          |    124,00    |     31,10     |   21.788,04    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Maresciallo        |    120,75    |     30,29     |   21.216,98    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sergente Maggiore  |              |               |                |
|Capo (con 8 anni   |              |               |                |
|nel grado)         |    122,50    |     30,73     |   21.524,48    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sergente Maggiore  |              |               |                |
|Capo               |    120,25    |     30,16     |   21.129,13    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sergente Maggiore  |    116,25    |     29,16     |   20.426,29    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sergente           |    112,25    |     28,16     |   19.723,45    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Caporal Maggiore   |              |               |                |
|Capo Scelto (con 8 |              |               |                |
|anni nel grado)    |    113,50    |     28,47     |   19.943,09    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Caporal Maggiore   |              |               |                |
|Capo Scelto        |    111,50    |     27,97     |   19.591,67    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Caporal Maggiore   |              |               |                |
|Capo               |    108,00    |     27,09     |   18.976,68    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Caporal Maggiore   |              |               |                |
|Scelto             |    104,50    |     26,21     |   18.361,70    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Primo Caporal      |              |               |                |
|Maggiore           |    101,25    |     25,40     |   17.790,64    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
 
 
  3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo  restando  il  valore  del
punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento  stipendiale  del
personale delle Forze armate, tenuto conto della  scala  parametrale,
cosi'  come  modificata  dall'articolo  10,  comma  6,  del   decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e', pertanto,  incrementato  delle
misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui  lordi  di  cui
alla seguente tabella: 
 
 
=====================================================================
|                   |              |               | Stipendi annui |
|                   |              |  Incrementi   |   lordi (12    |
|Gradi ed equiparati|  Parametri   | mensili lordi |  mensilita')   |
+===================+==============+===============+================+
|Tenente Colonnello |    154,00    |     38,63     |   27.059,34    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Maggiore           |    154,00    |     38,63     |   27.059,34    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Capitano           |    150,50    |     37,75     |   26.444,36    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Tenente            |    148,00    |     37,12     |   26.005,08    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sottotenente       |    136,75    |     34,30     |   24.028,34    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Primo Luogotenente |    148,00    |     37,12     |   26.005,08    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Luogotenente       |    143,50    |     36,00     |   25.214,39    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Primo Maresciallo  |              |               |                |
|con 8 anni nel     |              |               |                |
|grado              |    140,00    |     35,12     |   24.599,40    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Primo Maresciallo  |    137,50    |     34,49     |   24.160,13    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Maresciallo Capo   |    133,50    |     33,49     |   23.457,29    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Maresciallo        |              |               |                |
|Ordinario          |    131,00    |     32,86     |   23.018,01    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Maresciallo        |    124,75    |     31,29     |   21.919,82    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sergente Maggiore  |              |               |                |
|Capo qualifica     |              |               |                |
|speciale           |    131,00    |     32,86     |   23.018,01    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sergente Maggiore  |              |               |                |
|Capo con 4 anni nel|              |               |                |
|grado              |    125,75    |     31,54     |   22.095,53    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sergente Maggiore  |              |               |                |
|Capo               |    124,25    |     31,17     |   21.831,97    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sergente Maggiore  |    121,50    |     30,48     |   21.348,77    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sergente           |    116,75    |     29,28     |   20.514,14    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Caporal Maggiore   |              |               |                |
|Capo Scelto        |              |               |                |
|qualifica speciale |    121,50    |     30,48     |   21.348,77    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Caporal Maggiore   |              |               |                |
|Capo Scelto con 5  |              |               |                |
|anni nel grado     |    117,00    |     29,35     |   20.558,07    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Caporal Maggiore   |              |               |                |
|Capo Scelto        |    116,50    |     29,22     |   20.470,22    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Caporal Maggiore   |              |               |                |
|Capo               |    112,00    |     28,09     |   19.679,52    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Caporal Maggiore   |              |               |                |
|Scelto             |    108,50    |     27,22     |   19.064,54    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Primo Caporal      |              |               |                |
|Maggiore           |    105,25    |     26,40     |   18.493,48    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
 
 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato ai sensi del comma 3  del  presente  articolo,  e'
fissato in euro 178,05 annui lordi. Il  trattamento  stipendiale  del
personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle  misure
mensili lorde e rideterminato nei valori  annui  lordi  di  cui  alla
seguente tabella: 
 
 
=====================================================================
|                   |              |               | Stipendi annui |
|                   |              |  Incrementi   |   lordi (12    |
|Gradi ed equiparati|  Parametri   | mensili lordi |  mensilita')   |
+===================+==============+===============+================+
|Capitano           |    150,50    |     67,10     |   26.796,53    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Tenente            |    148,00    |     65,98     |   26.351,40    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sottotenente       |    136,75    |     60,97     |   24.348,34    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Primo Luogotenente |    148,00    |     65,98     |   26.351,40    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Luogotenente       |    143,50    |     63,98     |   25.550,18    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Primo Maresciallo  |              |               |                |
|con 8 anni nel     |              |               |                |
|grado              |    140,00    |     62,42     |   24.927,00    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Primo Maresciallo  |    137,50    |     61,30     |   24.481,88    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Maresciallo Capo   |    133,50    |     59,52     |   23.769,68    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Maresciallo        |              |               |                |
|Ordinario          |    131,00    |     58,40     |   23.324,55    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Maresciallo        |    124,75    |     55,62     |   22.211,74    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sergente Maggiore  |              |               |                |
|Capo qualifica     |              |               |                |
|speciale           |    131,00    |     58,40     |   23.324,55    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sergente Maggiore  |              |               |                |
|Capo con 4 anni nel|              |               |                |
|grado              |    125,75    |     56,06     |   22.389,79    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sergente Maggiore  |              |               |                |
|Capo               |    124,25    |     55,39     |   22.122,71    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sergente Maggiore  |    121,50    |     54,17     |   21.633,08    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Sergente           |    116,75    |     52,05     |   20.787,34    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Caporal Maggiore   |              |               |                |
|Capo Scelto        |              |               |                |
|qualifica speciale |    121,50    |     54,17     |   21.633,08    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Caporal Maggiore   |              |               |                |
|Capo Scelto con 5  |              |               |                |
|anni nel grado     |    117,00    |     52,16     |   20.831,85    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Caporal Maggiore   |              |               |                |
|Capo Scelto        |    116,50    |     51,94     |   20.742,83    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Caporal Maggiore   |              |               |                |
|Capo               |    112,00    |     49,93     |   19.941,60    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Caporal Maggiore   |              |               |                |
|Scelto             |    108,50    |     48,37     |   19.318,43    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
|Primo Caporal      |              |               |                |
|Maggiore           |    105,25    |     46,92     |   18.739,76    |
+-------------------+--------------+---------------+----------------+
 
 
  5.  Il  trattamento  stipendiale,  come  rideterminato  dai   commi
precedenti, per la quota parte  relativa  all'indennita'  integrativa
speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel  trattamento  stesso  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  30  maggio
2003, n. 193, non modifica la base di  calcolo  ai  fini  della  base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177,  e  successive
modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma  10,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul
trattamento complessivo fruito, in base  alle  vigenti  disposizioni,
dal personale in servizio all'estero. 
  6. I valori stipendiali  di  cui  ai  commi  da  1  a  4  includono
l'elemento   provvisorio   della   retribuzione   corrisposto   quale
indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1,
comma 3, del decreto del Presidente  della  Repubblica  11  settembre
2007, n. 171, articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n.
147 e del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
febbraio 2017. 
 
          Note all'art. 2: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo 30 maggio 2003, n. 193,  recante  "Sistema  dei
          parametri stipendiali per il personale non dirigente  delle
          Forze  di  polizia  e   delle   Forze   armate,   a   norma
          dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86": 
                "Art. 2. Sistema dei parametri stipendiali 
                1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al  personale  di
          cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri  stipendiali
          indicati nelle tabelle  1  e  2,  che  costituiscono  parte
          integrante   del   presente   decreto,   con    contestuale
          soppressione dei previgenti livelli stipendiali. 
                1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella  2
          di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I  relativi
          parametri  stipendiali,  correlati   all'anzianita'   nella
          qualifica o nel grado, sono attribuiti  dopo  gli  anni  di
          effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o  grado
          ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al  1°
          ottobre 2017. 
            
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                1-ter.  Ai  primi  marescialli  che   conseguono   la
          promozione al grado di luogotenente antecedentemente al  1°
          ottobre 2017, a decorrere dalla  data  della  promozione  e
          fino al 30  settembre  2017,  e'  attribuito  il  parametro
          stipendiale vigente per il primo maresciallo con  qualifica
          di luogotenente. 
                1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e  fino  al
          31 dicembre 2017 ai maggiori  e  ai  tenenti  colonnelli  e
          gradi corrispondenti  con  un'anzianita'  di  servizio  dal
          conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
          aspirante,  inferiore  a  tredici  anni  e'  attribuito  il
          parametro stipendiale 154,00. 
                2.  I  parametri   correlati   all'anzianita'   nella
          qualifica o nel grado sono attribuiti  dopo  otto  anni  di
          effettivo servizio nella stessa qualifica o grado. 
                3. A decorrere dal 1°  gennaio  2005  il  trattamento
          stipendiale e' determinato dal prodotto tra il  valore  del
          punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle  1
          e 2. 
                4. In sede di prima applicazione del presente decreto
          il valore del punto di parametro e' fissato in euro  149,15
          annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al  comma
          1 avviene in base alle qualifiche  o  ai  gradi  rivestiti,
          nonche' alle posizioni di provenienza al 1°  gennaio  2005,
          individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte
          integrante del presente  decreto.  Nelle  medesime  tabelle
          sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa
          data  in  applicazione  del  sistema  di  cui  al  presente
          articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2. 
                5. Fermi restando i parametri stabiliti dal  presente
          decreto, la determinazione  dei  miglioramenti  stipendiali
          derivanti dai  rinnovi  degli  accordi  sindacali  e  dalle
          procedure  di  concertazione,  a  decorrere   dal   biennio
          2004-2005, si effettua aumentando il valore  del  punto  di
          parametro.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185: 
                "Art. 2. Nuovi stipendi 
                1. A decorrere dal 1° gennaio  2008,  il  valore  del
          punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,
          n.  171,  e'  fissato  in  euro  165,65  annui  lordi.   Il
          trattamento stipendiale del personale delle  Forze  armate,
          individuato nell'articolo  2,  comma  2,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16  aprile  2009,  n.  52,  e',
          pertanto,  incrementato  delle  misure  mensili   lorde   e
          rideterminato nei valori annui lordi di cui  alla  seguente
          tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                2. A decorrere dal 1° gennaio  2009,  il  valore  del
          punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,
          n.  171,  e'  fissato  in  euro  172,70  annui  lordi.   Il
          trattamento stipendiale del personale delle  Forze  armate,
          individuato nell'articolo  2,  comma  2,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16  aprile  2009,  n.  52,  e',
          pertanto,  incrementato  delle  misure  mensili   lorde   e
          rideterminato nei valori annui lordi di cui  alla  seguente
          tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai
          commi   precedenti,   per   la   quota    parte    relativa
          all'indennita'  integrativa  speciale,  conglobata  dal  1°
          gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi  dell'articolo
          3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
          non  modifica  la  base  di  calcolo  ai  fini  della  base
          pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976,  n.  177,  e
          successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo
          2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  e  non  ha
          effetti diretti e  indiretti  sul  trattamento  complessivo
          fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
          servizio all'estero. 
                4. I valori  stipendiali  di  cui  ai  commi  1  e  2
          assorbono   l'elemento   provvisorio   della   retribuzione
          corrisposto quale indennita'  di  vacanza  contrattuale  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  10,  comma  6  del
          citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94: 
                "Art.10.  Trattamento  economico  e  previdenziale  a
          regime del personale militare 
                (Omissis). 
                6. All'articolo 2, del decreto legislativo 30  maggio
          2003, n. 193, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
                «1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2
          di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I  relativi
          parametri  stipendiali,  correlati   all'anzianita'   nella
          qualifica o nel grado, sono attribuiti  dopo  gli  anni  di
          effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o  grado
          ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al  1°
          ottobre 2017. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                1-ter.  Ai  primi  marescialli  che   conseguono   la
          promozione al grado di luogotenente antecedentemente al  1°
          ottobre 2017, a decorrere dalla  data  della  promozione  e
          fino al 30  settembre  2017,  e'  attribuito  il  parametro
          stipendiale vigente per il primo maresciallo con  qualifica
          di luogotenente. 
                1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e  fino  al
          31 dicembre 2017 ai maggiori  e  ai  tenenti  colonnelli  e
          gradi corrispondenti  con  un'anzianita'  di  servizio  dal
          conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
          aspirante,  inferiore  a  tredici  anni  e'  attribuito  il
          parametro stipendiale 154,00. 
                (Omissis). ". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  3,  comma  1  del
          decreto legislativo 30 maggio 2003 n. 193, recante "Sistema
          dei parametri stipendiali per il  personale  non  dirigente
          delle Forze di  polizia  e  delle  Forze  armate,  a  norma
          dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86": 
                "Art.  3.   Effetti   del   sistema   dei   parametri
          stipendiali 
                A decorrere  dal  1°  gennaio  2005  nello  stipendio
          basato sul sistema  dei  parametri  confluiscono  i  valori
          stipendiali correlati ai livelli retributivi,  l'indennita'
          integrativa speciale, gli scatti gerarchici  e  aggiuntivi,
          nonche' gli emolumenti pensionabili indicati nelle  tabelle
          3, 4 e 5. 
                (Omissis).". 
                La  legge   29   aprile   1976,   n.   177,   recante
          "Collegamento delle  pensioni  del  settore  pubblico  alla
          dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del  trattamento
          di quiescenza del personale statale e degli  iscritti  alle
          casse pensioni degli istituti di previdenza", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120. 
              Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  10  della
          legge 8 agosto 1995 n. 335, recante  "Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare": 
                Art. 2. Armonizzazione 
                (Omissis). 
                10.  Nei  casi  di  applicazione  dei  commi  1  e  2
          dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  in
          materia di assoggettamento alla ritenuta in  conto  entrate
          del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
          base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9  opera
          per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
          previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge  29  aprile
          1976, n. 177, rispettivamente,  per  il  personale  civile,
          militare, ferroviario e per quello  previsto  dall'articolo
          15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994. 
                (Omissis). ". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,
          n. 171: 
                "Art. 1. Ambito di applicazione e durata 
                (Omissis). 
                3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
          mesi  dalla  data  di  scadenza   della   parte   economica
          disciplinata dal presente decreto, al personale di  cui  al
          comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese  successivo,  un
          elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta  per
          cento del tasso di  inflazione  programmato,  applicato  ai
          parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre  mesi  di
          vacanza contrattuale, detto importo e'  pari  al  cinquanta
          per cento del tasso di inflazione programmato  e  cessa  di
          essere erogato dalla  decorrenza  degli  effetti  economici
          previsti dal nuovo decreto del Presidente della  Repubblica
          emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 195 del 1995. 
                (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  452  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2014": 
                "452. Per gli anni 2015-2018, l'indennita' di vacanza
          contrattuale da computare quale anticipazione dei  benefici
          complessivi che saranno  attribuiti  all'atto  del  rinnovo
          contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e'  quella  in
          godimento al 31 dicembre 2013  ai  sensi  dell'articolo  9,
          comma  17,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni.". 
                Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          del 27 febbraio 2017 recante "Ripartizione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.
          232. (Legge di bilancio 2017)" e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 marzo 2017, n. 75.