Art. 4 
 
 
                   Importo aggiuntivo pensionabile 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  le  misure  dell'importo
aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2,  decreto  del
Presidente della Repubblica  1°  ottobre  2010,  n.  185,  e  di  cui
all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.
94, sono incrementate e rideterminate nei  seguenti  importi  mensili
lordi: 
    

=====================================================================
|                             | Incrementi mensili  |Importi mensili|
|   Gradi e corrispondenti    |        lordi        |     lordi     |
+=============================+=====================+===============+
|Capitano                     |        45,91        |         315,94|
+-----------------------------+---------------------+---------------+
|Tenente                      |        45,50        |         313,17|
+-----------------------------+---------------------+---------------+
|Sottotenente                 |        43,95        |         302,49|
+-----------------------------+---------------------+---------------+
|Primo Luogotenente           |        46,50        |         320,03|
+-----------------------------+---------------------+---------------+
|Luogotenente                 |        46,50        |         320,03|
+-----------------------------+---------------------+---------------+
|Primo Maresciallo (con 8 anni|                     |               |
|nel grado)                   |        44,92        |         309,15|
+-----------------------------+---------------------+---------------+
|Primo Maresciallo            |        44,92        |         309,15|
+-----------------------------+---------------------+---------------+
|Maresciallo Capo             |        43,84        |         301,74|
+-----------------------------+---------------------+---------------+
|Maresciallo Ordinario        |        43,06        |         296,34|
+-----------------------------+---------------------+---------------+
|Maresciallo                  |        42,32        |         291,24|
+-----------------------------+---------------------+---------------+
|Sergente Maggiore Capo con   |                     |               |
|qualifica speciale           |        42,90        |         295,25|
+-----------------------------+---------------------+---------------+
|Sergente Maggiore Capo (con 4|                     |               |
|anni nel grado)              |        42,90        |         295,25|
+-----------------------------+---------------------+---------------+
|Sergente Maggiore Capo       |        42,90        |         295,25|
+-----------------------------+---------------------+---------------+
|Sergente maggiore            |        41,98        |         288,91|
+-----------------------------+---------------------+---------------+
|Sergente                     |        41,34        |         284,52|
+-----------------------------+---------------------+---------------+
|Caporal Maggiore Capo Scelto |                     |               |
|con qualifica speciale       |        41,56        |         286,02|
+-----------------------------+---------------------+---------------+
|Caporal Maggiore Capo Scelto |                     |               |
|(con 5 anni nel grado)       |        41,56        |         286,02|
+-----------------------------+---------------------+---------------+
|Caporal Maggiore Capo Scelto |        41,56        |         286,02|
+-----------------------------+---------------------+---------------+
|Caporal Maggiore Capo        |        41,34        |         284,52|
+-----------------------------+---------------------+---------------+
|Caporal Maggiore Scelto      |        41,20        |         283,58|
+-----------------------------+---------------------+---------------+
|Primo Caporal Maggiore       |        41,01        |         282,25|
+-----------------------------+---------------------+---------------+
    
  2. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 5, comma 15, decreto del Presidente della Repubblica  13
giugno 2002, n.  163,  trovano  applicazione,  con  riferimento  agli
incrementi dell'indennita' mensile pensionabile riferiti al  triennio
contrattuale 2016-2018, nella misura dell'otto per cento. 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010,  n.
          185: 
                "Art. 4. Importo aggiuntivo pensionabile 
                (Omissis). 
                2. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile  di
          cui all'articolo 4, comma 2,  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  16  aprile  2009,  n.  52,  nonche'  gli
          incrementi   previsti   dal   comma   1   sono    riportati
          nell'allegata tabella 1.  Restano  ferme  le  misure  e  le
          disposizioni vigenti relative all'indennita'  operativa  di
          base di cui  all'articolo  9,  comma  3,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2009,   n.   52,
          riportate a titolo esplicativo nella medesima tabella".. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  10,  comma  7  del
          citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94: 
                "Art. 10. Trattamento  economico  e  previdenziale  a
          regime del personale militare 
                (Omissis). 
                7.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2017,   l'importo
          aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del
          decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n.
          185, e' rideterminato nelle seguenti misure mensili  lorde,
          per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati: 
                  a)   euro   273,53   per   primo   luogotenente   e
          luogotenente; 
                  b) euro  252,35  per  sergente  maggiore  capo  con
          qualifica speciale e sergente  maggiore  capo  con  quattro
          anni di anzianita' nel grado; 
                  c) euro 244,46 per caporal maggiore capo scelto con
          qualifica speciale  e  caporal  maggiore  capo  scelto  con
          cinque anni di anzianita' nel grado. 
                (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  comma  15  del
          decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002,  n.
          163, recante "Recepimento dello schema di concertazione per
          le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005
          ed al biennio economico 2002-2003": 
                "Art. 5. Indennita' operative ed altre indennita' 
                (Omissis). 
                15. La misura dell'indennita'  pensionabile  prevista
          dall'articolo  2,  comma  2-bis,   del   decreto-legge   16
          settembre 1987,  n.  379,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e' elevata al 30  per
          cento.".