Art. 4 Importo aggiuntivo pensionabile 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: ===================================================================== | | Incrementi mensili |Importi mensili| | Gradi e corrispondenti | lordi | lordi | +=============================+=====================+===============+ |Capitano | 45,91 | 315,94| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Tenente | 45,50 | 313,17| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Sottotenente | 43,95 | 302,49| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Primo Luogotenente | 46,50 | 320,03| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Luogotenente | 46,50 | 320,03| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Primo Maresciallo (con 8 anni| | | |nel grado) | 44,92 | 309,15| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Primo Maresciallo | 44,92 | 309,15| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Maresciallo Capo | 43,84 | 301,74| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Maresciallo Ordinario | 43,06 | 296,34| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Maresciallo | 42,32 | 291,24| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Sergente Maggiore Capo con | | | |qualifica speciale | 42,90 | 295,25| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Sergente Maggiore Capo (con 4| | | |anni nel grado) | 42,90 | 295,25| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Sergente Maggiore Capo | 42,90 | 295,25| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Sergente maggiore | 41,98 | 288,91| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Sergente | 41,34 | 284,52| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Caporal Maggiore Capo Scelto | | | |con qualifica speciale | 41,56 | 286,02| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Caporal Maggiore Capo Scelto | | | |(con 5 anni nel grado) | 41,56 | 286,02| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Caporal Maggiore Capo Scelto | 41,56 | 286,02| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Caporal Maggiore Capo | 41,34 | 284,52| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Caporal Maggiore Scelto | 41,20 | 283,58| +-----------------------------+---------------------+---------------+ |Primo Caporal Maggiore | 41,01 | 282,25| +-----------------------------+---------------------+---------------+ 2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15, decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, trovano applicazione, con riferimento agli incrementi dell'indennita' mensile pensionabile riferiti al triennio contrattuale 2016-2018, nella misura dell'otto per cento.
Note all'art. 4: Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185: "Art. 4. Importo aggiuntivo pensionabile (Omissis). 2. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nonche' gli incrementi previsti dal comma 1 sono riportati nell'allegata tabella 1. Restano ferme le misure e le disposizioni vigenti relative all'indennita' operativa di base di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riportate a titolo esplicativo nella medesima tabella".. Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 7 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94: "Art. 10. Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare (Omissis). 7. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e' rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati: a) euro 273,53 per primo luogotenente e luogotenente; b) euro 252,35 per sergente maggiore capo con qualifica speciale e sergente maggiore capo con quattro anni di anzianita' nel grado; c) euro 244,46 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale e caporal maggiore capo scelto con cinque anni di anzianita' nel grado. (Omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 15 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, recante "Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003": "Art. 5. Indennita' operative ed altre indennita' (Omissis). 15. La misura dell'indennita' pensionabile prevista dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e' elevata al 30 per cento.".