IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta  contro  i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»; 
  Visto l'articolo 1, commi 5 e 12, della legge 28 gennaio  2016,  n.
11; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante  «Codice
dei contratti pubblici», e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 111, comma 1 del citato decreto legislativo n.  50
del 2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017,  n.
56, che prevede che con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
trasporti,  su  proposta  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari,  sentito  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza Unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono approvate le linee guida che individuano le modalita' e, se  del
caso, la tipologia di atti,  attraverso  i  quali  il  direttore  dei
lavori effettua l'attivita' di cui all'articolo 101, comma  3,  dello
stesso decreto legislativo  in  maniera  da  garantirne  trasparenza,
semplificazione,   efficientamento   informatico,   con   particolare
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche  per
i controlli di contabilita' e  che  con  il  medesimo  decreto,  sono
disciplinate, altresi', le modalita' di svolgimento della verifica di
conformita' in corso di esecuzione e finale, la relativa  tempistica,
nonche' i casi  in  cui  il  direttore  dell'esecuzione  puo'  essere
incaricato della verifica di conformita'; 
  Visto l'articolo 111, comma 2, secondo periodo del  citato  decreto
legislativo n. 50  del  2016,  come  modificato  dal  citato  decreto
legislativo n. 56 del 2017, che prevede che con il  medesimo  decreto
di  cui  al  comma  1,  sono  altresi'  approvate  linee  guida   che
individuano  compiutamente  le  modalita'  di   effettuazione   delle
attivita' di controllo di cui al primo periodo del suddetto comma  2,
secondo criteri di trasparenza e semplificazione; 
  Visto l'articolo 101, comma 6-bis, del citato  decreto  legislativo
n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n.  56
del 2017, che prevede che per i servizi e le forniture di particolare
importanza, da individuarsi con il decreto di cui  all'articolo  111,
comma 1, primo periodo, la stazione appaltante,  su  indicazione  del
direttore dell'esecuzione, puo' nominare un assistente del  direttore
dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto; 
  Visto l'articolo 107, comma 6, del citato decreto legislativo n. 50
del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo  n.  56  del
2017, che prevede che nel caso di sospensioni totali o  parziali  dei
lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle
di cui ai commi 1, 2 e 4, del  medesimo  articolo,  l'esecutore  puo'
chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di
quanto previsto  dall'articolo  1382  del  codice  civile  e  secondo
criteri individuati nel decreto di cui al citato articolo 111,  comma
1 del predetto decreto legislativo n. 50 del  2016,  come  modificato
dal menzionato decreto legislativo n. 56 del 2017; 
  Visto l'articolo 216, comma 17 del citato decreto legislativo n. 50
del 2016, che prevede che fino alla data di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, capi I  e  II,  nonche'
gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
  Visto l'articolo 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
che, al comma 1, lettera u), stabilisce che gli atti attuativi  dello
stesso decreto legislativo operano la ricognizione delle disposizione
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che sono
abrogate dalla loro entrata in vigore; 
  Vista la iniziale proposta dell'Autorita' nazionale anticorruzione,
acquisita al protocollo numero 24904 del 24 giugno 2016; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,
reso con note prot. n. 6734 del 18 luglio 2016 e prot. n. 6907 del 22
luglio 2016; 
  Vista la nota  dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  prot.  n.
0119526 dell'8 agosto 2016, relativa alle citate note  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2282/2016, espresso dalla
Commissione speciale nell'adunanza del 19 ottobre 2016; 
  Viste  le   proposte   dell'Autorita'   nazionale   anticorruzione,
trasmesse con note della medesima Autorita' prot. n. 0185848  del  15
dicembre 2016 e prot. n. 0107787 del 15 settembre 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del  6
dicembre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00360/2018 espresso dalla
Commissione speciale nell'adunanza del 23 gennaio 2018; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la nota  dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  prot.  n.
18130 del 27 febbraio 2018; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota prot. n. 7084 del 27 febbraio 2018, ai sensi  del
citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
    
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; 
    b) «codice», il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni; 
    c) «disposizioni di servizio»,  gli  atti  mediante  i  quali  il
responsabile unico  del  procedimento  impartisce  al  direttore  dei
lavori, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori  e  al  direttore
dell'esecuzione le indicazioni di cui al presente decreto; 
    d)  «ordini  di  servizio»,  gli  atti  mediante   i   quali   il
responsabile unico del procedimento, il direttore  dei  lavori  e  il
direttore  dell'esecuzione  impartiscono   all'esecutore   tutte   le
disposizioni e istruzioni operative in  ordine  all'esecuzione  delle
prestazioni; 
    e) «RUP», il responsabile unico del procedimento; 
    f)  «programma  di  esecuzione  dei  lavori»,  il  documento  che
l'esecutore, in coerenza  con  il  cronoprogramma  predisposto  dalla
stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara
e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio
dei  lavori,  in  cui  siano  graficamente  rappresentate,  per  ogni
lavorazione, le previsioni circa il  periodo  di  esecuzione  nonche'
l'ammontare presunto, parziale e  progressivo,  dell'avanzamento  dei
lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per  la  liquidazione
dei certificati di pagamento. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001 n. 106, S.O. n. 112. 
              -  Il  decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231
          (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla  lotta
          contro   i   ritardi   di   pagamento   nelle   transazioni
          commerciali) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          ottobre 2002, n. 249. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005 n. 112, S.O. n. 93. 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81
          (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. n.108. 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 5 e 12, della legge 28
          gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al  Governo  per  l'attuazione
          delle direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  febbraio  2014,
          sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli
          appalti pubblici e sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
          erogatori  nei  settori   dell'acqua,   dell'energia,   dei
          trasporti e dei servizi postali, nonche'  per  il  riordino
          della disciplina vigente in materia di  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              5. Sulla base del decreto di riordino  sono,  altresi',
          emanate  linee  guida  di   carattere   generale   proposte
          dall'ANAC  e  approvate  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, che  sono  trasmesse  prima
          dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari  per
          il parere. 
              (Omissis). 
              12. Nel caso in cui il Governo adotti un unico  decreto
          legislativo per le materie di cui all'alinea del comma 1: 
                a) il termine di cui al comma  1,  lettera  sss),  e'
          fissato al 18 aprile 2016; 
                b)  si  applica  all'unico  decreto  legislativo   la
          procedura di cui al comma 3; 
                c)    l'unico    decreto    legislativo     determina
          l'abrogazione del codice di cui al decreto  legislativo  12
          aprile   2006,   n.   163,   anche   prevedendo   opportune
          disposizioni di coordinamento, transitorie e finali; 
                d) le linee guida di cui al  comma  5  sono  adottate
          sulla base dell'unico decreto legislativo; 
                e) le disposizioni integrative e correttive di cui al
          comma 8 sono adottate entro un anno dalla data  di  entrata
          in vigore dell'unico decreto legislativo; 
                f) le disposizioni in materia di sistema di  garanzia
          globale richiamate al comma 11 sono abrogate dalla data  di
          entrata  in  vigore  dell'unico  decreto  legislativo.   La
          sospensione  dell'applicazione   della   garanzia   globale
          prevista dal medesimo comma 11 e' disposta  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge e fino alla data  di
          entrata in vigore dell'unico decreto legislativo. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice
          dei  contratti  pubblici)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. n. 10. 
              - Si riporta l'articolo 111, commi 1 e  2,  del  citato
          decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              «Art.   111    (Controllo    tecnico,    contabile    e
          amministrativo).  -1.  Con  decreto  del   Ministro   delle
          infrastrutture e trasporti, da  adottare  entro  90  giorni
          dalla data di entrata in vigore  del  presente  codice,  su
          proposta  dell'ANAC,   previo   parere   delle   competenti
          commissioni parlamentari, sentito  il  Consiglio  Superiore
          dei Lavori  Pubblici  e  la  Conferenza  Unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono approvate  le  linee  guida  che  individuano  le
          modalita' e, se del caso, la tipologia di atti,  attraverso
          i quali il direttore dei lavori effettua l'attivita' di cui
          all'articolo  101,  comma  3,  in  maniera  da   garantirne
          trasparenza, semplificazione, efficientamento  informatico,
          con   particolare   riferimento    alle    metodologie    e
          strumentazioni  elettroniche  anche  per  i  controlli   di
          contabilita'. Con il decreto di cui al primo periodo,  sono
          disciplinate, altresi', le modalita' di  svolgimento  della
          verifica di conformita' in corso di esecuzione e finale, la
          relativa tempistica, nonche' i casi  in  cui  il  direttore
          dell'esecuzione puo' essere incaricato  della  verifica  di
          conformita'. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici  non
          possano espletare l'attivita' di direzione dei lavori, essa
          e'  affidata,   nell'ordine,   ad   altre   amministrazioni
          pubbliche, previo apposito accordo ai  sensi  dell'articolo
          15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  o  intesa   o
          convenzione di cui all'articolo 30 del decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri
          soggetti scelti con  le  procedure  previste  dal  presente
          codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione. 
              (Omissis). 
              2.  Il  direttore  dell'esecuzione  del  contratto   di
          servizi o di forniture e', di norma, il responsabile  unico
          del procedimento e provvede, anche con l'ausilio di  uno  o
          piu'  direttori  operativi   individuati   dalla   stazione
          appaltante in relazione alla complessita' dell'appalto,  al
          coordinamento,    alla    direzione    e    al    controllo
          tecnico-contabile dell'esecuzione del  contratto  stipulato
          dalla   stazione   appaltante   assicurando   la   regolare
          esecuzione  da  parte  dell'esecutore,  in  conformita'  ai
          documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui  al
          comma  1,  sono  altresi'   approvate   linee   guida   che
          individuano compiutamente  le  modalita'  di  effettuazione
          dell'attivita' di controllo di cui al  periodo  precedente,
          secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si
          applica l'articolo 216, comma 17.». 
              -  Il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.   56
          (Disposizioni   integrative   e   correttive   al   decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103, S.O. n. 22. 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta l'articolo  101,  comma  3  e  6-bis,  del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 101  (Soggetti  delle  stazioni  appaltanti).   -
          (Omissis). 
              3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di  direzione
          lavori, ove costituito, e' preposto al  controllo  tecnico,
          contabile e amministrativo dell'esecuzione  dell'intervento
          affinche' i lavori siano eseguiti a  regola  d'arte  ed  in
          conformita' al progetto e al contratto.  Il  direttore  dei
          lavori ha la  responsabilita'  del  coordinamento  e  della
          supervisione dell'attivita' di tutto l'ufficio di direzione
          dei  lavori,  ed  interloquisce  in   via   esclusiva   con
          l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
          contratto.  Il  direttore  dei  lavori  ha   la   specifica
          responsabilita' dell'accettazione dei materiali, sulla base
          anche  del  controllo  quantitativo  e  qualitativo   degli
          accertamenti ufficiali delle caratteristiche  meccaniche  e
          in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche  per  le
          costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori  fanno  carico
          tutte le attivita' ed i compiti allo  stesso  espressamente
          demandati dal codice nonche': 
                a)  verificare  periodicamente  il  possesso   e   la
          regolarita' da parte dell'esecutore  e  del  subappaltatore
          della  documentazione  prevista  dalle  leggi  vigenti   in
          materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 
                b) curare  la  costante  verifica  di  validita'  del
          programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei  manuali
          di manutenzione, modificandone e aggiornandone i  contenuti
          a lavori ultimati; 
                c) provvedere alla segnalazione al  responsabile  del
          procedimento, dell'inosservanza, da  parte  dell'esecutore,
          dell'articolo 105; 
                d) svolgere, qualora sia in  possesso  dei  requisiti
          richiesti  dalla  normativa  vigente  sulla  sicurezza,  le
          funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei  lavori.  Nel
          caso in  cui  il  direttore  dei  lavori  non  svolga  tali
          funzioni le stazioni appaltanti prevedono  la  presenza  di
          almeno un direttore operativo, in  possesso  dei  requisiti
          previsti dalla normativa, a cui affidarle. 
              (Omissis). 
              6-bis. Per i servizi  e  le  forniture  di  particolare
          importanza,  da  individuarsi  con  il   decreto   di   cui
          all'articolo 111,  comma  1,  primo  periodo,  la  stazione
          appaltante, su indicazione del  direttore  dell'esecuzione,
          puo' nominare un assistente del direttore  dell'esecuzione,
          con le funzioni indicate dal medesimo decreto.». 
              - Si riporta l'articolo 107, commi 1, 2,  4  e  6,  del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 107 (Sospensione). - 1. In tutti i  casi  in  cui
          ricorrano  circostanze  speciali  che  impediscono  in  via
          temporanea  che  i  lavori  procedano  utilmente  a  regola
          d'arte, e  che  non  siano  prevedibili  al  momento  della
          stipulazione del contratto, il direttore  dei  lavori  puo'
          disporre  la  sospensione  dell'esecuzione  del  contratto,
          compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore  o
          di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione,
          con  l'indicazione  delle  ragioni  che  hanno  determinato
          l'interruzione  dei  lavori,   nonche'   dello   stato   di
          avanzamento dei  lavori,  delle  opere  la  cui  esecuzione
          rimane interrotta e delle cautele adottate  affinche'  alla
          ripresa le stesse possano  essere  continuate  ed  ultimate
          senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro
          e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento  della
          sospensione. Il verbale e' inoltrato  al  responsabile  del
          procedimento entro  cinque  giorni  dalla  data  della  sua
          redazione. 
              2. La sospensione puo', altresi', essere  disposta  dal
          RUP per ragioni di necessita' o di pubblico interesse,  tra
          cui   l'interruzione   di   finanziamenti   per    esigenze
          sopravvenute  di  finanza  pubblica,  disposta   con   atto
          motivato  delle  amministrazioni  competenti.  Qualora   la
          sospensione, o le sospensioni, durino  per  un  periodo  di
          tempo superiore  ad  un  quarto  della  durata  complessiva
          prevista per l'esecuzione dei  lavori  stessi,  o  comunque
          quando superino  sei  mesi  complessivi,  l'esecutore  puo'
          chiedere la risoluzione del contratto senza indennita';  se
          la stazione appaltante si oppone,  l'esecutore  ha  diritto
          alla   rifusione   dei   maggiori   oneri   derivanti   dal
          prolungamento della sospensione oltre i  termini  suddetti.
          Nessun indennizzo e' dovuto all'esecutore negli altri casi. 
              (Omissis). 
              4.  Ove  successivamente  alla  consegna   dei   lavori
          insorgano, per cause imprevedibili  o  di  forza  maggiore,
          circostanze  che  impediscano  parzialmente   il   regolare
          svolgimento dei lavori, l'esecutore e' tenuto a  proseguire
          le parti di lavoro  eseguibili,  mentre  si  provvede  alla
          sospensione parziale dei  lavori  non  eseguibili,  dandone
          atto in apposito verbale. Le  contestazioni  dell'esecutore
          in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a  pena
          di decadenza nei verbali di sospensione e  di  ripresa  dei
          lavori,  salvo  che   per   le   sospensioni   inizialmente
          legittime, per le quali  e'  sufficiente  l'iscrizione  nel
          verbale di ripresa  dei  lavori;  qualora  l'esecutore  non
          intervenga  alla  firma  dei  verbali  o  si   rifiuti   di
          sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di
          contabilita'. Quando la sospensione supera  il  quarto  del
          tempo  contrattuale   complessivo   il   responsabile   del
          procedimento da' avviso all'ANAC.  In  caso  di  mancata  o
          tardiva   comunicazione   l'ANAC   irroga   una    sanzione
          amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso
          tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. 
              (Omissis). 
              6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori
          disposte dalla stazione appaltante  per  cause  diverse  da
          quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore puo'  chiedere
          il risarcimento dei danni subiti, quantificato  sulla  base
          di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice  civile  e
          secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo
          111, comma 1. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1382 del Codice civile: 
              «Art.  1382  (Effetti  della  clausola  penale).  -  La
          clausola, con cui si conviene che, in caso  d'inadempimento
          o di ritardo nell'adempimento [c.c. 1218,  1383],  uno  dei
          contraenti e' tenuto  a  una  determinata  prestazione,  ha
          l'effetto di  limitare  il  risarcimento  alla  prestazione
          promessa, se non e' stata convenuta la  risarcibilita'  del
          danno ulteriore [c.c. 1223, 1224]. 
              La penale e' dovuta indipendentemente dalla  prova  del
          danno.». 
              - Si riporta  l'articolo  216,  comma  17,  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art.    216    (Disposizioni    transitorie    e    di
          coordinamento). - (Omissis). 
              17. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi  le
          disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e  II,
          nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate,
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
          n. 207. 
              (Omissis).». 
              La Parte II, titolo IX, capi I e II,  del  decreto  del
          Presidente  del  Repubblica  5   ottobre   2010,   n.   207
          (Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE),
          recano, rispettivamente,  "CONTRATTI  PUBBLICI  RELATIVI  A
          LAVORI NEI SETTORI ORDINARI",  "CONTABILITA'  DEI  LAVORI",
          "Scopo  e  forma  della  contabilita'",  "Contabilita'  dei
          lavori in economia".» 
              - Si riporta l'articolo 217, comma 1, lettera  u),  del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 217 (Abrogazioni). -  1.  Fermo  restando  quanto
          previsto dall'articolo  216,  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore  del  presente  codice,  sono  o  restano
          abrogati, in particolare: 
              (Omissis). 
              u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
          2010, n. 207, con effetto: 1)  dalla  data  di  entrata  in
          vigore degli atti attuativi del presente  codice,  i  quali
          operano la ricognizione delle disposizioni del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  207  del  2010  da  esse
          sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente
          codice: la Parte I; la Parte II,  Titolo  I,  capo  II;  la
          Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV  e  V,
          VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III;  parte  II,
          Titolo XI, Capo III, ad esclusione  dell'articolo  251;  la
          Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e  256;  le
          Parti IV, V e VII, nonche'  gli  allegati  e  le  parti  di
          allegati ivi richiamati; 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, si vedano le note alle premesse.