Art. 3 Enti selezionatori e approvazione dei programmi genetici 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito «Ministero», e' l'Autorita' competente ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, punto 8), del regolamento (UE) n. 2016/1012. 2. Il Ministero riconosce gli Enti selezionatori e gli Enti ibridatori in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/1012. Gli Enti selezionatori possono aggregarsi nei comparti produttivi dei bovini da latte, bovini a duplice attitudine, bovini da carne, bufalini, equidi, ovi-caprini, suini. 3. Il Ministero, acquisito il parere del Comitato nazionale zootecnico, di cui al successivo articolo 4, comma 4, approva i programmi genetici, presentati dagli Enti selezionatori e dagli Enti ibridatori, che hanno ad oggetto gli animali iscritti ai libri genealogici o, per la specie suina, ai registri dei suini ibridi, e che perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 2016/1012. 4. L'iscrizione ai libri genealogici, che fanno parte di programmi genetici approvati dal Ministero, costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la sua certificazione. 5. Il Ministero approva i registri dei suini ibridi riproduttori e i relativi disciplinari, la cui attuazione e' in capo agli Enti selezionatori della specie suina. 6. Il Ministero controlla l'attuazione dei programmi genetici approvati, al fine di verificarne il corretto svolgimento.
Note all'art. 3: Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse.