Art. 4 
 
 
          Raccolta dei dati in allevamento e loro gestione 
 
  1. Le attivita' inerenti  la  raccolta  dei  dati  in  allevamento,
finalizzate alla realizzazione del programma  genetico,  sono  svolte
dagli Enti selezionatori o, su delega degli  stessi,  possono  essere
svolte da soggetti terzi al  fine  di  favorire  la  specializzazione
delle  attivita'  e  la  terzieta'  rispetto  ai  dati  e  alla  loro
validazione. 
  2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere  i  seguenti
requisiti: 
    a)  certificazione  ICAR  -  Comitato   internazionale   per   la
registrazione degli animali, con esclusione  delle  specie  equine  e
suine; 
    b) sede in Italia con articolazione territoriale  che  garantisca
la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale; 
    c) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonche' di
personale di adeguata qualificazione; 
    d) dotazione di un sistema informativo in grado di organizzare  e
gestire i dati rilevati negli allevamenti con l'obbligo di alimentare
la Banca dati unica zootecnica, di cui al comma 4; 
    e) personalita' giuridica senza fini di lucro; 
    f) non essere un Ente selezionatore riconosciuto; 
    g)  riconoscimento,  da  parte  del  Ministero,  quale  Autorita'
nazionale competente, ai sensi dell'articolo  27,  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 2016/1012. 
  3. La raccolta dei dati in allevamento finalizzata ad alimentare la
Banca dati unica zootecnica, al fine di arricchire le informazioni da
mettere a disposizione per l'erogazione della  consulenza  aziendale,
puo' essere svolta senza maggiori oneri per la finanza pubblica anche
su iniziativa di soggetti diversi da quelli indicati al  comma  2,  a
condizione che gli stessi abbiano sede in Italia, siano  in  possesso
dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 2  e
siano validati con parere favorevole dal Comitato di cui al comma 4. 
  4. Il Ministero, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, istituisce  con  proprio  decreto,  senza  nuovi  o
maggiori oneri e con le risorse umane, finanziarie  e  strumentali  a
disposizione  a   legislazione   vigente,   il   Comitato   nazionale
zootecnico, di seguito  Comitato,  che  puo'  essere  articolato  per
attitudine  produttiva,  composto  da  rappresentanti  dello   stesso
Ministero, da un rappresentante  del  Ministero  della  salute  e  da
rappresentanti delle regioni e  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, con compiti di regolazione,  standardizzazione  e  indirizzo
dell'attivita'  di  raccolta   dati   negli   allevamenti.   Per   la
partecipazione al  Comitato  non  spettano  ai  componenti  compensi,
gettoni  di  presenza,  indennita',  rimborsi  spese  ne'  emolumenti
comunque denominati. 
  5. I dati di cui ai commi  1  e  3  sono  registrati,  organizzati,
conservati e divulgati secondo  le  regole  stabilite  dal  Comitato,
anche  con  riguardo   alla   compatibilita'   delle   modalita'   di
registrazione  e  validazione  dei  dati,  nella  Banca  dati   unica
zootecnica a livello nazionale, la quale e' realizzata, anche tramite
meccanismi di cooperazione applicativa con la  Banca  dati  nazionale
dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, garantendo
l'interoperabilita'   con   altre    banche    dati    esistenti    e
l'accessibilita' ai soggetti riconosciuti dalle  regioni  e  province
autonome ai fini della consulenza aziendale,  e  nel  rispetto  della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 
  6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro della salute e  previa  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  fra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono stabilite le  modalita'  ed  i  tempi  con  i  quali  sono  resi
accessibili i dati di cui al comma  1  ai  soggetti  riconosciuti  ai
sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  i
quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al
comma 1. Resta ferma la disciplina di cui al capo  V  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e di cui agli articoli 5  e  5-bis  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
          Note all'art. 4: 
              Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del
          Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno  2016,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1-ter  del  citato
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: 
              «Art. 1-ter. (Istituzione  del  sistema  di  consulenza
          aziendale in agricoltura). 1. E' istituito  il  sistema  di
          consulenza  aziendale  in  agricoltura  in  conformita'  al
          titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo le
          disposizioni  quadro  definite  a  livello  nazionale   dal
          presente articolo. 
              2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti
          di cui  all'articolo  12,  paragrafi  2  e  3,  del  citato
          regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti  relativi  alla
          competitivita'   dell'azienda   agricola,   zootecnica    e
          forestale,    nonche'    l'innovazione    tecnologica    ed
          informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento
          di conoscenza dal campo della ricerca al settore  primario,
          inclusi il benessere e la biodiversita' animale  nonche'  i
          profili sanitari delle pratiche zootecniche. 
              3. Lo svolgimento  dell'attivita'  di  consulenza  deve
          essere    chiaramente    separato     dallo     svolgimento
          dell'attivita' di controllo dei procedimenti amministrativi
          e  tecnici  per  l'erogazione  di  finanziamenti   pubblici
          all'agricoltura. 
              4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma
          1 devono  possedere  qualifiche  adeguate  o  ricevere  una
          adeguata  formazione  di  base  e  di   aggiornamento,   in
          relazione agli ambiti di cui al comma 2. 
              5. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  della
          salute,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  sono  definiti   i   criteri   che
          garantiscono il rispetto del principio  di  separatezza  di
          cui al comma 3, le procedure omogenee per la  realizzazione
          delle attivita' di formazione e  aggiornamento  di  cui  al
          comma 4, le modalita' di accesso al sistema  di  consulenza
          aziendale   che   tengano   conto   delle   caratteristiche
          specifiche di  tutti  i  comparti  produttivi  del  settore
          agricolo, zootecnico e forestale, nonche' l'istituzione del
          registro unico nazionale degli organismi  di  consulenza  e
          del  sistema  di  certificazione  di   qualita'   nazionale
          sull'efficacia ed efficienza dell'attivita'  di  consulenza
          svolta,  presso  il  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali, nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica. 
              6. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano selezionano gli  organismi  di  consulenza  secondo
          quanto  disposto  dall'articolo  15,   paragrafo   3,   del
          regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con propri provvedimenti
          definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore del decreto di  cui  al  comma  5,  le  disposizioni
          attuative a livello regionale  del  sistema  di  consulenza
          aziendale. 
              6-bis. Per la selezione degli organismi  di  consulenza
          aziendale le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro,  in  deroga
          all'articolo 59, comma 1, del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni. 
              7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo
          27 maggio 1999, n. 165, dopo la lettera c) e'  aggiunta  la
          seguente: 
                "c-bis) accertare ed attestare, a  prescindere  dalla
          suddetta convenzione,  nell'ambito  delle  competenze  loro
          assegnate  dalla  legge,  fatti  o  circostanze  di  ordine
          meramente  tecnico  concernenti  situazioni  o  dati  certi
          relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa".». 
              La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti  amministrativi  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Si riportano gli  articoli  5  e  5-bis  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n.  33  recante  riordino  della
          disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e  gli
          obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione   di
          informazioni  da  parte  delle  pubbliche   amministrazioni
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80: 
              «Art.  5.  (Accesso  civico  a  dati  e  documenti)  1.
          L'obbligo previsto dalla normativa  vigente  in  capo  alle
          pubbliche   amministrazioni   di   pubblicare    documenti,
          informazioni o dati comporta  il  diritto  di  chiunque  di
          richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa  la
          loro pubblicazione. 
              2. Allo scopo di favorire forme  diffuse  di  controllo
          sul   perseguimento   delle   funzioni   istituzionali    e
          sull'utilizzo delle risorse pubbliche e  di  promuovere  la
          partecipazione al dibattito pubblico, chiunque  ha  diritto
          di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
          amministrazioni, ulteriori rispetto  a  quelli  oggetto  di
          pubblicazione ai sensi del presente decreto,  nel  rispetto
          dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente
          rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 
              3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e'
          sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
          soggettiva del richiedente.  L'istanza  di  accesso  civico
          identifica i dati, le informazioni o i documenti  richiesti
          e non richiede motivazione. L'istanza puo' essere trasmessa
          per via telematica secondo le modalita' previste daldecreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni, ed e' presentata alternativamente ad uno dei
          seguenti uffici: 
                a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni  o
          i documenti; 
                b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; 
                c) ad  altro  ufficio  indicato  dall'amministrazione
          nella  sezione  "Amministrazione  trasparente"   del   sito
          istituzionale; 
                d) al responsabile della prevenzione della corruzione
          e della trasparenza, ove l'istanza abbia  a  oggetto  dati,
          informazioni   o   documenti   oggetto   di   pubblicazione
          obbligatoria ai sensi del presente decreto. 
              4.  Il  rilascio  di  dati  o  documenti   in   formato
          elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il  rimborso  del
          costo    effettivamente     sostenuto     e     documentato
          dall'amministrazione  per  la  riproduzione   su   supporti
          materiali. 
              5. Fatti salvi i casi  di  pubblicazione  obbligatoria,
          l'amministrazione  cui  e'  indirizzata  la  richiesta   di
          accesso, se individua soggetti controinteressati, ai  sensi
          dell'articolo  5-bis,   comma   2,   e'   tenuta   a   dare
          comunicazione agli stessi,  mediante  invio  di  copia  con
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,   o   per   via
          telematica per coloro che abbiano consentito tale forma  di
          comunicazione. Entro dieci  giorni  dalla  ricezione  della
          comunicazione, i controinteressati possono  presentare  una
          motivata  opposizione,  anche  per  via  telematica,   alla
          richiesta di accesso. A decorrere  dalla  comunicazione  ai
          controinteressati, il termine di cui al comma 6 e'  sospeso
          fino  all'eventuale  opposizione   dei   controinteressati.
          Decorso tale termine, la pubblica amministrazione  provvede
          sulla   richiesta,    accertata    la    ricezione    della
          comunicazione. 
              6. Il procedimento di accesso civico  deve  concludersi
          con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta
          giorni   dalla   presentazione    dell'istanza    con    la
          comunicazione   al    richiedente    e    agli    eventuali
          controinteressati.     In     caso     di     accoglimento,
          l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al
          richiedente i dati o i  documenti  richiesti,  ovvero,  nel
          caso  in  cui  l'istanza  riguardi  dati,  informazioni   o
          documenti oggetto di pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi
          del presente decreto, a pubblicare  sul  sito  i  dati,  le
          informazioni o i documenti  richiesti  e  a  comunicare  al
          richiedente   l'avvenuta   pubblicazione   dello    stesso,
          indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso
          di  accoglimento  della   richiesta   di   accesso   civico
          nonostante l'opposizione  del  controinteressato,  salvi  i
          casi di comprovata indifferibilita',  l'amministrazione  ne
          da'  comunicazione  al  controinteressato  e   provvede   a
          trasmettere al richiedente i dati o i  documenti  richiesti
          non prima di quindici giorni dalla ricezione  della  stessa
          comunicazione da parte del controinteressato.  Il  rifiuto,
          il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere
          motivati con riferimento ai  casi  e  ai  limiti  stabiliti
          dall'articolo  5-bis.  Il  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della  trasparenza  puo'  chiedere  agli
          uffici   della   relativa   amministrazione    informazioni
          sull'esito delle istanze. 
              7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o
          di mancata risposta entro il termine indicato al  comma  6,
          il richiedente puo'  presentare  richiesta  di  riesame  al
          responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della
          trasparenza,  di  cui  all'articolo  43,  che  decide   con
          provvedimento motivato, entro il termine di  venti  giorni.
          Se l'accesso e' stato negato o  differito  a  tutela  degli
          interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2,  lettera  a),
          il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la
          protezione dei dati personali, il quale si pronuncia  entro
          il termine di dieci giorni  dalla  richiesta.  A  decorrere
          dalla comunicazione al Garante, il termine  per  l'adozione
          del provvedimento da parte  del  responsabile  e'  sospeso,
          fino alla ricezione del parere del Garante e  comunque  per
          un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.  Avverso
          la decisione dell'amministrazione competente o, in caso  di
          richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della
          prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,   il
          richiedente   puo'   proporre    ricorso    al    Tribunale
          amministrativo regionale ai  sensi  dell'articolo  116  del
          Codice  del  processo  amministrativo  di   cui   aldecreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
              8. Qualora si  tratti  di  atti  delle  amministrazioni
          delle regioni o degli  enti  locali,  il  richiedente  puo'
          altresi' presentare ricorso al difensore civico  competente
          per  ambito  territoriale,  ove  costituito.  Qualora  tale
          organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita
          al difensore civico competente  per  l'ambito  territoriale
          immediatamente superiore. Il ricorso va altresi' notificato
          all'amministrazione interessata.  Il  difensore  civico  si
          pronuncia  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  del
          ricorso. Se il  difensore  civico  ritiene  illegittimo  il
          diniego o il differimento, ne informa il richiedente  e  lo
          comunica  all'amministrazione  competente.  Se  questa  non
          conferma il diniego o il differimento entro  trenta  giorni
          dal ricevimento della comunicazione del  difensore  civico,
          l'accesso e' consentito. Qualora il  richiedente  l'accesso
          si sia rivolto al  difensore  civico,  il  termine  di  cui
          all'articolo  116,  comma  1,  del  Codice   del   processo
          amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da  parte
          del richiedente, dell'esito della sua istanza al  difensore
          civico. Se l'accesso e' stato negato o differito  a  tutela
          degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera
          a), il difensore civico provvede sentito il Garante per  la
          protezione dei dati personali, il quale si pronuncia  entro
          il termine di dieci giorni  dalla  richiesta.  A  decorrere
          dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia
          del difensore e' sospeso, fino alla  ricezione  del  parere
          del Garante e comunque per  un  periodo  non  superiore  ai
          predetti dieci giorni. 
              9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso,
          il controinteressato puo' presentare richiesta  di  riesame
          ai sensi del comma 7  e  presentare  ricorso  al  difensore
          civico ai sensi del comma 8. 
              10. Nel caso in cui  la  richiesta  di  accesso  civico
          riguardi  dati,  informazioni  o   documenti   oggetto   di
          pubblicazione obbligatoria ai sensi del  presente  decreto,
          il responsabile della prevenzione della corruzione e  della
          trasparenza ha l'obbligo di effettuare la  segnalazione  di
          cui all'articolo 43, comma 5. 
              11.  Restano  fermi  gli  obblighi   di   pubblicazione
          previsti dal Capo II, nonche' le diverse forme  di  accesso
          degli interessati previste dal Capo V della legge 7  agosto
          1990, n. 241.». 
              «Art. 5-bis. (Esclusioni e limiti  all'accesso  civico)
          1. L'accesso civico di cui  all'articolo  5,  comma  2,  e'
          rifiutato se  il  diniego  e'  necessario  per  evitare  un
          pregiudizio concreto alla tutela  di  uno  degli  interessi
          pubblici inerenti a: 
                a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 
                b) la sicurezza nazionale; 
                c) la difesa e le questioni militari; 
                d) le relazioni internazionali; 
                e)  la  politica  e  la  stabilita'  finanziaria   ed
          economica dello Stato; 
                f) la conduzione di indagini  sui  reati  e  il  loro
          perseguimento; 
                g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive. 
              2.  L'accesso  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  e'
          altresi' rifiutato se il diniego e' necessario per  evitare
          un pregiudizio concreto alla tutela  di  uno  dei  seguenti
          interessi privati: 
                a) la protezione dei dati personali,  in  conformita'
          con la disciplina legislativa in materia; 
                b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza; 
                c) gli  interessi  economici  e  commerciali  di  una
          persona fisica o  giuridica,  ivi  compresi  la  proprieta'
          intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 
              3. Il diritto  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  e'
          escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi  di
          divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi
          compresi i casi  in  cui  l'accesso  e'  subordinato  dalla
          disciplina vigente al rispetto  di  specifiche  condizioni,
          modalita' o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo  24,
          comma 1, della legge n. 241 del 1990. 
              4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti
          dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e  2
          riguardano  soltanto  alcuni  dati  o  alcune   parti   del
          documento richiesto, deve essere consentito l'accesso  agli
          altri dati o alle altre parti. 
              5. I limiti  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano
          unicamente per  il  periodo  nel  quale  la  protezione  e'
          giustificata in relazione alla natura del  dato.  L'accesso
          civico non puo' essere negato  ove,  per  la  tutela  degli
          interessi di cui ai commi  1  e  2,  sia  sufficiente  fare
          ricorso al potere di differimento. 
              6. Ai fini della definizione  delle  esclusioni  e  dei
          limiti all'accesso civico  di  cui  al  presente  articolo,
          l'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  d'intesa  con   il
          Garante per la protezione dei dati personali e  sentita  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  adotta  linee  guida
          recanti indicazioni operative.».