Art. 6 Requisiti e condizioni per il finanziamento dei programmi genetici 1. Gli Enti selezionatori, per poter accedere a contributi pubblici previsti dalla normativa vigente, finalizzati allo svolgimento di programmi genetici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere Associazioni di primo grado senza fine di lucro; b) essere aggregati nei comparti di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione del comparto dei bovini a duplice attitudine, per il quale possono coesistere diversi ed autonomi Enti selezionatori, purche' questi presentino un concordato programma genetico articolato per singola razza; c) non avere rappresentanti legali e membri nei Consigli direttivi che siano contemporaneamente amministratori delle organizzazioni cui venga delegata l'attivita' di raccolta dati in allevamento di cui alla lettera d); d) nel caso in cui il programma genetico approvato preveda la raccolta dei dati in allevamento, attuare la specializzazione delle attivita' e la terzieta' sui dati delegando la raccolta dei dati in allevamento a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. 2. Ai fini del comma 1 gli statuti degli Enti selezionatori sono sottoposti al parere preventivo del Ministero. 3. Gli Enti selezionatori possono autofinanziare, in tutto o in parte, la propria attivita' attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e l'utilizzo di marchi collettivi, con l'obbligo di impiegare i relativi proventi in attivita' e investimenti riconducibili a programmi di conservazione e miglioramento genetico. 4. Le attivita' degli Enti selezionatori senza scopo di lucro, comprese quelle eventualmente delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, si configurano come attivita' di natura non commerciale.