Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); b) trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; c) limitazione di trattamento: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; d) pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano piu' essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile; e) profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilita', il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica; f) archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico; g) autorita' competente: 1) qualsiasi autorita' pubblica dello Stato, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato terzo competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; 2) qualsiasi altro organismo o entita' incaricato dagli ordinamenti interni di esercitare l'autorita' pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; h) titolare del trattamento: l'autorita' competente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalita' e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalita' e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione europea o dello Stato, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere previsti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato; i) responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; l) destinatario: la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorita' pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione europea o dello Stato non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di tali autorita' pubbliche e' conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalita' del trattamento; m) violazione dei dati personali: la violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; n) dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica, che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione; o) dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici; p) dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute; q) file di log: registro degli accessi e delle operazioni; r) autorita' di controllo: l'autorita' pubblica indipendente istituita negli Stati membri ai sensi dell'articolo 41 della direttiva; s) il Garante: autorita' di controllo nell'ordinamento interno, individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, istituito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; t) organizzazione internazionale: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o piu' Stati; u) Codice: Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; v) Stato membro: Stato membro dell'Unione europea; z) Paese terzo: Stato non membro dell'Unione europea; aa) direttiva: la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; bb) regolamento UE: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; cc) Forze di polizia: le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Note all'art. 2: Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O., cosi' recita: «Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.».