Art. 3 
 
                        Principi applicabili 
                  al trattamento di dati personali 
 
  1. I dati personali di cui all'articolo 1, comma 2, sono: 
    a) trattati in modo lecito e corretto; 
    b) raccolti per finalita' determinate,  espresse  e  legittime  e
trattati in modo compatibile con tali finalita'; 
    c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto  alle  finalita'
per le quali sono trattati; 
    d) esatti e, se necessario, aggiornati;  devono  essere  adottate
tutte  le   misure   ragionevoli   per   cancellare   o   rettificare
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalita' per le  quali
sono trattati; 
    e) conservati  con  modalita'  che  consentano  l'identificazione
degli interessati per il  tempo  necessario  al  conseguimento  delle
finalita' per le quali sono trattati, sottoposti  a  esame  periodico
per  verificarne  la   persistente   necessita'   di   conservazione,
cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine; 
    f)  trattati  in  modo  da  garantire  un'adeguata  sicurezza   e
protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita,
dalla distruzione o dal danno  accidentali,  mediante  l'adozione  di
misure tecniche e organizzative adeguate. 
  2. Il trattamento per una delle finalita' di  cui  all'articolo  1,
comma 2,  diversa  da  quella  per  cui  i  dati  sono  raccolti,  e'
consentito se il titolare del trattamento, anche se diverso da quello
che ha  raccolto  i  dati,  e'  autorizzato  a  trattarli  per  detta
finalita',   conformemente   al   diritto   dell'Unione   europea   o
dell'ordinamento  interno  e  se  il  trattamento  e'  necessario   e
proporzionato a tale  diversa  finalita',  conformemente  al  diritto
dell'Unione europea o dell'ordinamento interno. 
  3. Il trattamento per le finalita' di cui all'articolo 1, comma  2,
puo' comprendere l'archiviazione nel pubblico  interesse,  l'utilizzo
scientifico, storico o statistico, fatte salve le  garanzie  adeguate
per i diritti e le liberta' degli interessati. 
  4. Il titolare del trattamento e'  responsabile  del  rispetto  dei
principi di cui ai commi 1, 2 e 3.