Art. 4 Conservazione e verifica della qualita' dei dati, distinzione tra categorie di interessati e di dati 1. Il titolare del trattamento, tenuto conto della finalita' del trattamento e per quanto possibile, distingue i dati personali in relazione alle diverse categorie di interessati previste dalla legge e i dati fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni. La distinzione in relazione alle diverse categorie di interessati si applica, in particolare, alle seguenti categorie di interessati: persone sottoposte a indagine; imputati; persone sottoposte a indagine o imputate in procedimento connesso o collegato; persone condannate con sentenza definitiva; persone offese dal reato; parti civili; persone informate sui fatti; testimoni. 2. Le autorita' competenti adottano misure adeguate a garantire che i dati personali inesatti, incompleti o non aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. A tal fine ciascuna autorita' competente, per quanto possibile, verifica la qualita' dei dati personali prima che questi siano trasmessi o resi disponibili e correda la loro trasmissione delle informazioni che consentono all'autorita' ricevente di valutarne il grado di esattezza, completezza, aggiornamento e affidabilita'. 3. Quando risulta che i dati personali sono stati trasmessi illecitamente o sono inesatti, il destinatario ne e' tempestivamente informato. In tal caso, i dati personali devono essere rettificati o cancellati o il trattamento deve essere limitato a norma dell'articolo 12.