Art. 4 
 
          Conservazione e verifica della qualita' dei dati, 
         distinzione tra categorie di interessati e di dati 
 
  1. Il titolare del trattamento, tenuto conto  della  finalita'  del
trattamento e per quanto possibile, distingue  i  dati  personali  in
relazione alle diverse categorie di interessati previste dalla  legge
e i dati fondati su  fatti  da  quelli  fondati  su  valutazioni.  La
distinzione in relazione alle diverse  categorie  di  interessati  si
applica, in particolare,  alle  seguenti  categorie  di  interessati:
persone  sottoposte  a  indagine;  imputati;  persone  sottoposte   a
indagine o imputate in procedimento  connesso  o  collegato;  persone
condannate con sentenza definitiva; persone offese dal  reato;  parti
civili; persone informate sui fatti; testimoni. 
  2. Le autorita' competenti adottano misure adeguate a garantire che
i dati personali inesatti, incompleti  o  non  aggiornati  non  siano
trasmessi  o  resi  disponibili.  A  tal  fine   ciascuna   autorita'
competente, per quanto  possibile,  verifica  la  qualita'  dei  dati
personali prima che questi  siano  trasmessi  o  resi  disponibili  e
correda  la  loro  trasmissione  delle  informazioni  che  consentono
all'autorita'  ricevente  di  valutarne  il   grado   di   esattezza,
completezza, aggiornamento e affidabilita'. 
  3. Quando  risulta  che  i  dati  personali  sono  stati  trasmessi
illecitamente o sono inesatti, il destinatario ne e'  tempestivamente
informato. In tal caso, i dati personali devono essere rettificati  o
cancellati  o  il  trattamento   deve   essere   limitato   a   norma
dell'articolo 12.