Art. 6 Condizioni di trattamento specifiche 1. I dati personali raccolti per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, non possono essere trattati per finalita' diverse, salvo che tale trattamento sia consentito dal diritto dell'Unione europea o dalla legge. 2. Ai trattamenti eseguiti per finalita' diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, comprese le attivita' di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o per finalita' statistiche, si applica il regolamento UE, salve le disposizioni di cui all'articolo 58 del Codice. 3. Se il diritto dell'Unione europea o le disposizioni legislative o regolamentari prevedono condizioni specifiche per il trattamento dei dati personali, l'autorita' competente che trasmette tali dati informa il destinatario delle condizioni e dell'obbligo di rispettarle. 4. L'autorita' competente che trasmette i dati applica le stesse condizioni previste per le trasmissioni di dati all'interno dello Stato ai destinatari di altri Stati membri o ad agenzie, uffici e organi istituiti a norma del titolo V, capi 4 e 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Note all'art. 6: Il testo dell'art. 58 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 58 (Disposizioni applicabili). - 1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169. 2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonche' alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163. 3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la materia. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalita' di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.».