Art. 6 
 
                Condizioni di trattamento specifiche 
 
  1. I dati personali raccolti per le finalita' di  cui  all'articolo
1, comma 2, non possono essere trattati per finalita' diverse,  salvo
che tale trattamento sia consentito dal diritto dell'Unione europea o
dalla legge. 
  2. Ai trattamenti eseguiti per finalita' diverse da quelle  di  cui
all'articolo 1, comma 2, comprese le attivita' di  archiviazione  nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o per  finalita'
statistiche, si applica il regolamento UE, salve le  disposizioni  di
cui all'articolo 58 del Codice. 
  3. Se il diritto dell'Unione europea o le disposizioni  legislative
o regolamentari prevedono condizioni specifiche  per  il  trattamento
dei dati personali, l'autorita' competente che  trasmette  tali  dati
informa  il  destinatario  delle   condizioni   e   dell'obbligo   di
rispettarle. 
  4. L'autorita' competente che trasmette i dati  applica  le  stesse
condizioni previste per le trasmissioni  di  dati  all'interno  dello
Stato ai destinatari di altri Stati membri o  ad  agenzie,  uffici  e
organi istituiti a norma del titolo V, capi 4 e 5, del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea. 
 
          Note all'art. 6: 
              Il testo dell'art. 58 del decreto legislativo 30 giugno
          2003, n.  196,  citato  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art.  58   (Disposizioni   applicabili).   -   1.   Ai
          trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli
          3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.  801,  ovvero  sui
          dati coperti da segreto di  Stato  ai  sensi  dell'art.  12
          della medesima legge, le disposizioni del  presente  codice
          si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli
          da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169. 
              2. Ai trattamenti effettuati da soggetti  pubblici  per
          finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato, in base  ad
          espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente
          il trattamento, le  disposizioni  del  presente  codice  si
          applicano limitatamente a  quelle  indicate  nel  comma  1,
          nonche' alle disposizioni di cui agli  articoli  37,  38  e
          163. 
              3. Le misure di sicurezza  relative  ai  dati  trattati
          dagli  organismi  di  cui  al  comma  1  sono  stabilite  e
          periodicamente aggiornate con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, con l'osservanza  delle  norme  che
          regolano la materia. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri sono  individuate  le  modalita'  di  applicazione
          delle  disposizioni  applicabili  del  presente  codice  in
          riferimento alle tipologie  di  dati,  di  interessati,  di
          operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche
          in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.».