Art. 7 
 
                      Trattamento di categorie 
                    particolari di dati personali 
 
  1. Il trattamento di dati di cui all'articolo 9 del regolamento  UE
e'  autorizzato  solo  se  strettamente  necessario  e  assistito  da
garanzie adeguate per i diritti  e  le  liberta'  dell'interessato  e
specificamente previsto dal diritto dell'Unione europea o da legge o,
nei casi previsti dalla  legge,  da  regolamento,  ovvero,  ferme  le
garanzie  dei  diritti  e   delle   liberta',   se   necessario   per
salvaguardare un interesse  vitale  dell'interessato  o  di  un'altra
persona fisica o se ha ad oggetto dati resi  manifestamente  pubblici
dall'interessato.