Art. 7 Trattamento di categorie particolari di dati personali 1. Il trattamento di dati di cui all'articolo 9 del regolamento UE e' autorizzato solo se strettamente necessario e assistito da garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato e specificamente previsto dal diritto dell'Unione europea o da legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le garanzie dei diritti e delle liberta', se necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici dall'interessato.