Art. 8 
 
                 Processo decisionale automatizzato 
                    relativo alle persone fisiche 
 
  1. Sono vietate le decisioni basate unicamente  su  un  trattamento
automatizzato,  compresa  la  profilazione,  che  producono   effetti
negativi nei confronti dell'interessato, salvo che siano  autorizzate
dal diritto dell'Unione  europea  o  da  specifiche  disposizioni  di
legge. 
  2. Le disposizioni di legge devono prevedere garanzie adeguate  per
i diritti e le liberta' dell'interessato. In ogni caso  e'  garantito
il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del  titolare  del
trattamento. 
  3. Le decisioni di  cui  al  comma  1  non  possono  basarsi  sulle
categorie particolari di dati personali di  cui  all'articolo  9  del
regolamento  UE,  salvo  che  siano  in  vigore  misure  adeguate   a
salvaguardia dei diritti, delle liberta' e  dei  legittimi  interessi
dell'interessato. 
  4. Fermo il divieto di cui all'articolo 21 della Carta dei  diritti
fondamentali  dell'Unione  europea,  e'   vietata   la   profilazione
finalizzata alla discriminazione di persone  fisiche  sulla  base  di
categorie particolari di dati personali di  cui  all'articolo  9  del
regolamento UE. 
 
          Note all'art. 8: 
              Il  testo  dell'art.  21  della   Carta   dei   diritti
          fondamentali dell'Unione europea, pubblicata nella G.U.U.E.
          14 dicembre 2007, n. C 303, cosi' recita: 
              «Art.  21  (Non  discriminazione).  -  1.  E'   vietata
          qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare,
          sul sesso, la razza, il  colore  della  pelle  o  l'origine
          etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la  lingua,
          la  religione  o  le  convinzioni  personali,  le  opinioni
          politiche o di qualsiasi altra  natura,  l'appartenenza  ad
          una minoranza nazionale,  il  patrimonio,  la  nascita,  la
          disabilita', l'eta' o l'orientamento sessuale. 
              2. Nell'ambito  d'applicazione  dei  trattati  e  fatte
          salve disposizioni specifiche in essi contenute, e' vietata
          qualsiasi discriminazione in base alla nazionalita'.».