Art. 8 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche 1. Sono vietate le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che producono effetti negativi nei confronti dell'interessato, salvo che siano autorizzate dal diritto dell'Unione europea o da specifiche disposizioni di legge. 2. Le disposizioni di legge devono prevedere garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato. In ogni caso e' garantito il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento. 3. Le decisioni di cui al comma 1 non possono basarsi sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento UE, salvo che siano in vigore misure adeguate a salvaguardia dei diritti, delle liberta' e dei legittimi interessi dell'interessato. 4. Fermo il divieto di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e' vietata la profilazione finalizzata alla discriminazione di persone fisiche sulla base di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento UE.
Note all'art. 8: Il testo dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, pubblicata nella G.U.U.E. 14 dicembre 2007, n. C 303, cosi' recita: «Art. 21 (Non discriminazione). - 1. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilita', l'eta' o l'orientamento sessuale. 2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, e' vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalita'.».