Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «dati PNR», le informazioni relative  al  viaggio  di  ciascun
passeggero consistenti nei dati di cui all'allegato I della direttiva
(UE) 2016/681, necessari per il  trattamento  e  il  controllo  delle
prenotazioni da parte dei vettori aerei e  contenuti  nel  codice  di
prenotazione. Nel caso in cui con una  singola  prenotazione  vengano
acquistati piu' biglietti, il PNR contiene le informazioni relative a
tutti i  soggetti  cui  la  prenotazione  si  riferisce,  siano  esse
registrate nei sistemi di prenotazione o di controllo delle  partenze
in fase di imbarco o in sistemi  equivalenti  dotati  delle  medesime
funzionalita'; 
    b) «mascheramento dei dati»,  l'operazione  attraverso  la  quale
vengono resi non visibili  alla  consultazione  le  informazioni  che
consentono l'identificazione diretta dell'interessato; 
    c) «pseudonimizzazione»: il trattamento  dei  dati  personali  in
modo tale che i dati personali non possano piu' essere  attribuiti  a
un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive,
a  condizione  che  tali  informazioni  aggiuntive  siano  conservate
separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative  intese  a
garantire che i dati personali non siano  attribuiti  a  una  persona
fisica identificata o identificabile; 
    d) «metodo push», il metodo in base  al  quale  i  vettori  aerei
trasferiscono i dati PNR al Sistema Informativo di cui  al  comma  2,
lettera m); 
    e)   «passeggero»,   chiunque,   a    esclusione    dei    membri
dell'equipaggio, sia trasportato o da trasportare in  un  aeromobile,
anche nella fase di transito o trasferimento,  e  risulti  registrato
nelle liste dei passeggeri; 
    f) «reati di terrorismo», i reati di cui all'articolo  51,  comma
3-quater, del codice di procedura penale; 
    g) «reati gravi», i  reati  che,  ai  sensi  della  legge  penale
italiana, integrano le fattispecie elencate  nell'allegato  II  della
direttiva (UE) 2016/681, puniti con una pena detentiva o  una  misura
di sicurezza privativa della liberta' personale non inferiore  a  tre
anni; 
    h) «sistema di prenotazione»,  il  sistema  interno  del  vettore
aereo in cui sono raccolti i dati PNR ai fini  della  gestione  delle
prenotazioni; 
    i) «vettore aereo», l'impresa di trasporto aereo titolare di  una
licenza di esercizio in corso  di  validita'  o  equivalente  che  le
consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri; 
    l) «volo extra-UE», il volo di linea o non di linea effettuato da
un vettore aereo proveniente da un Paese terzo e il  cui  atterraggio
e'  previsto  nel  territorio  nazionale  oppure  in   partenza   dal
territorio nazionale e il cui atterraggio e'  previsto  in  un  Paese
terzo, compresi, in entrambi i casi, i voli con scali nel  territorio
di Stati membri o di Paesi terzi; 
    m) «volo intra-UE», il volo di linea o non di linea effettuato da
un vettore aereo proveniente dal territorio di uno Stato membro e  il
cui atterraggio e' previsto nel  territorio  nazionale  o  viceversa,
senza alcuno scalo nel territorio di un Paese terzo. 
  2. Ai fini del presente decreto si intendono, altresi', per: 
    a)  «autorita'  competenti»,  le  autorita'  responsabili   della
prevenzione e del perseguimento dei reati di terrorismo e  dei  reati
gravi, individuate da ogni Stato membro e comunicate alla Commissione
europea in conformita' alla direttiva (UE) 2016/681; 
    b) «autorita' competenti nazionali», le Forze di polizia  di  cui
all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121,  la
Direzione  Investigativa  Antimafia,  gli  organismi  previsti  dagli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3  agosto  2007,  n.  124,  nonche'  la
Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo  di  cui  all'articolo
103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e  le  Autorita'
giudiziarie competenti a perseguire  i  reati  di  cui  al  comma  1,
lettere e) e f); 
    c) «CED», il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121; 
    d) «code sharing», il trasporto di passeggeri operato  da  uno  o
piu' vettori aerei per conto di altri vettori  aerei  e  regolato  da
apposita convenzione; 
    e) «Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali»,  il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    f)  «regolamento  generale  sulla  protezione   dei   dati»,   il
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
    g)  «decreto  legislativo  di  attuazione  della  direttiva  (UE)
2016/680», il decreto legislativo recante attuazione della  direttiva
(UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  27  aprile
2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo  al
trattamento dei dati personali da parte delle Autorita' competenti ai
fini della prevenzione, indagine,  accertamento  e  perseguimento  di
reati  o  esecuzione  di  sanzioni  penali,   nonche'   alla   libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la   decisione   quadro
2008/977/GAI del Consiglio; 
    h) «Dipartimento della Pubblica Sicurezza», il Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981,
n. 121; 
    i) «Direzione Centrale della  Polizia  Criminale»,  la  Direzione
Centrale della Polizia  Criminale  del  Dipartimento  della  Pubblica
Sicurezza, di cui all'articolo 5,  primo  comma,  lettera  c),  della
legge n. 121 del 1981; 
    l) «Direzione Centrale dell'Immigrazione e  della  Polizia  delle
Frontiere», la Direzione Centrale dell'Immigrazione e  della  Polizia
delle Frontiere del Dipartimento della  Pubblica  Sicurezza,  di  cui
all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189; 
    m) «ENAC», l'Ente nazionale per l'aviazione civile, istituito con
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250; 
    n) «frequent flyer», i viaggiatori abituali; 
    o) «riscontro negativo», l'esito dell'attivita'  di  analisi  dei
dati  PNR  effettuata  dall'UIP  nazionale  in  base  alla  quale  un
passeggero non e' sospettato di  essere  implicato  in  un  reato  di
terrorismo o in reati gravi; 
    p)  «riscontro  positivo»,  l'individuazione  di  un   passeggero
sospettato di essere implicato in un reato di terrorismo o  in  reati
gravi, all'esito dell'attivita' di analisi dei  dati  PNR  effettuata
dall'UIP nazionale; 
    q) «Sistema Informativo», il sistema informativo  per  l'uso  dei
dati PNR, istituito presso il Dipartimento della Pubblica  Sicurezza,
finalizzato alla raccolta, al trattamento e al trasferimento dei dati
PNR; 
    r)  «Unita'  d'informazione  sui  passeggeri  (UIP)»,   autorita'
competente, in materia di prevenzione  e  repressione  dei  reati  di
terrorismo e dei reati gravi, individuata da ciascuno Stato membro ai
sensi della direttiva (UE) 2016/681; 
    s)  «Unita'  d'informazione  sui  passeggeri  (UIP)   nazionale»,
l'unita' istituita presso  il  Ministero  dell'interno,  Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, nell'ambito della Direzione Centrale  della
Polizia Criminale competente in materia di prevenzione e  repressione
dei reati di terrorismo e dei reati gravi. 
  3. Ai fini del presente decreto si intendono, inoltre, per: 
    a) «controllo alla  frontiera»,  il  controllo,  effettuato  alla
frontiera,  secondo  le  modalita'  indicate  dall'articolo   2   del
regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
9 marzo 2016; 
    b) Sistema informativo frontaliero Border Control  System  Italia
(BCS):  il  sistema  informativo  istituito   presso   il   Ministero
dell'interno,  Dipartimento  della  pubblica   sicurezza,   Direzione
Centrale dell'Immigrazione e della Polizia  delle  Frontiere  per  la
raccolta e il trattamento delle informazioni acquisite ai sensi della
direttiva 2004/82/CE; 
    c) «dati API», parte dei  dati  PNR,  comprendenti  il  tipo,  il
numero, paese di rilascio e la data  di  scadenza  del  documento  di
viaggio utilizzato, la cittadinanza, il nome completo, sesso, la data
e il luogo di  nascita,  il  valico  di  frontiera  di  ingresso  nel
territorio italiano, la compagnia aerea, il numero del volo, la  data
di partenza e di arrivo, l'ora di partenza,  l'ora  di  arrivo  e  la
durata del volo, l'aeroporto di  partenza  e  di  arrivo,  il  numero
complessivo dei passeggeri trasportati con tale volo, il primo  punto
di imbarco; 
    d) «frontiere esterne», le frontiere esterne dello Stato italiano
con i Paesi non appartenenti all'Unione europea; 
    e) «Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera», gli
uffici o reparti delle Forze di polizia incaricati dei  controlli  di
polizia di frontiera; 
    f) «valico di frontiera», il valico di  frontiera  presidiato  da
uffici o reparti delle Forze di polizia incaricati dei  controlli  di
polizia di frontiera. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per  i  riferimenti  normativi  alla   direttiva   (UE)
          2016/681, si veda nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'art. 51 del codice  di  procedura  penale
          cosi' recita: 
              «Art. 51 (Uffici del pubblico  ministero.  Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica  distrettuale).  -  1.  Le
          funzioni di pubblico ministero sono esercitate: 
                a) nelle indagini preliminari e nei  procedimenti  di
          primo grado, dai magistrati della procura della  Repubblica
          presso il tribunale; 
                b) nei giudizi di impugnazione dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di  appello  o  presso  la
          corte di cassazione. 
              2. Nei casi di avocazione , le  funzioni  previste  dal
          comma 1 lettera a) sono  esercitate  dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di appello. 
              Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono
          esercitate  dai  magistrati   della   Direzione   nazionale
          antimafia e antiterrorismo. 
              3. Le funzioni previste dal  comma  1  sono  attribuite
          all'ufficio  del  pubblico  ministero  presso  il   giudice
          competente a norma del capo II del titolo I. 
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui  agli  articoli  416,  sesto  e
          settimo comma, 416, realizzato  allo  scopo  di  commettere
          taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 3 e 3-ter, del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  416,
          realizzato allo scopo di commettere delitti previsti  dagli
          articoli 473  e  474,  600,  601,  602,  416-bis,  416-ter,
          452-quaterdecies e 630 del codice  penale,  per  i  delitti
          commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
          art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'  delle
          associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i
          delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, dall'art. 291-quater del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, le funzioni  indicate  nel  comma  1  lettera  a)  sono
          attribuite all'ufficio del  pubblico  ministero  presso  il
          tribunale del capoluogo del distretto  nel  cui  ambito  ha
          sede il giudice competente. 
              3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis  e  dai  commi
          3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta  il  procuratore
          distrettuale, il procuratore generale presso  la  corte  di
          appello puo', per  giustificati  motivi,  disporre  che  le
          funzioni di pubblico ministero per  il  dibattimento  siano
          esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
          Repubblica presso il giudice competente. 
              3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo  le
          funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente. 
              3-quinquies. Quando si tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
          600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,  600-quinquies,
          609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies,  617-bis,
          617-ter, 617-quater,  617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,
          635-ter, 635-quater, 640-ter  e  640-quinquies  del  codice
          penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera  a),  del
          presente articolo sono attribuite all'ufficio del  pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente.». 
              Il testo degli articoli 4, 5, 8 e  16  della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121, citata nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              «Art.  4  (Dipartimento  della   pubblica   sicurezza).
          - Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
          e' istituito il dipartimento della pubblica  sicurezza  che
          provvede, secondo le direttive e gli  ordini  del  Ministro
          dell'interno: 
                1) all'attuazione della politica dell'ordine e  della
          sicurezza pubblica; 
                2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze  di
          polizia; 
                3) alla direzione e amministrazione della Polizia  di
          Stato; 
                4) alla direzione e gestione  dei  supporti  tecnici,
          anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.» 
              «Art. 5 (Organizzazione del dipartimento della pubblica
          sicurezza). - Il dipartimento della pubblica  sicurezza  si
          articola nei seguenti uffici e direzioni centrali: 
                a) ufficio per il coordinamento e la  pianificazione,
          di cui all'art. 6; 
                b) ufficio centrale ispettivo; 
                c) direzione centrale della polizia criminale; 
                d) direzione centrale per gli affari generali; 
                e) direzione centrale della polizia di prevenzione; 
                f)  direzione  centrale  per  la  polizia   stradale,
          ferroviaria, di frontiera e postale; 
                g) direzione centrale del personale; 
                h) direzione centrale per gli istituti di istruzione; 
                i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e
          della gestione patrimoniale; 
                l) direzione centrale per i servizi di ragioneria. 
                l-bis)  direzione  generale  di   sanita',   cui   e'
          preposto,  il   dirigente   generale   medico   del   ruolo
          professionale dei sanitari della Polizia di Stato. 
              Al   dipartimento   e'   proposto   il    capo    della
          polizia-direttore  generale   della   pubblica   sicurezza,
          nominato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,   su
          proposta del Ministro dell'interno. 
              Al capo della polizia-direttore generale della pubblica
          sicurezza   e'   attribuita   una    speciale    indennita'
          pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con  il  Ministro  del  tesoro.  Con  le  medesime
          modalita' si provvede per il Comandante generale  dell'Arma
          dei carabinieri, per il Comandante generale  della  Guardia
          di finanza, per il Direttore generale per gli  istituti  di
          prevenzione e di pena  e  per  il  Direttore  generale  per
          l'economia montana e per le foreste. 
              Al  dipartimento  sono  assegnati  due  vice  direttori
          generali, di cui  uno  per  l'espletamento  delle  funzioni
          vicarie e l'altro per l'attivita'  di  coordinamento  e  di
          pianificazione. 
              Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con
          funzioni vicarie e' prescelto tra  i  prefetti  provenienti
          dai ruoli della Polizia di Stato. 
              L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro
          o del direttore  generale,  ha  il  compito  di  verificare
          l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro  e
          del direttore generale;  riferire  sulla  attivita'  svolta
          dagli  uffici  ed  organi  periferici  dell'Amministrazione
          della  pubblica  sicurezza;  verificare  l'efficienza   dei
          servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile. 
              La determinazione del numero e delle  competenze  degli
          uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il
          Dipartimento   della   pubblica   sicurezza,   nonche'   la
          determinazione  delle  piante  organiche  e  dei  mezzi   a
          disposizione  sono  effettuate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. 
              Alla direzione degli uffici e delle direzioni  centrali
          sono preposti dirigenti generali. 
              Alla direzione centrale per  i  servizi  di  ragioneria
          puo' essere preposto un dirigente  generale  di  ragioneria
          dell'Amministrazione civile dell'interno.» 
              «Art. 8 (Istituzione  del  Centro  elaborazione  dati).
          - E'   istituito   presso   il   Ministero    dell'interno,
          nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c)  del  primo
          comma dell'art. 5, il  Centro  elaborazione  dati,  per  la
          raccolta delle informazioni e dei dati di cui  all'art.  6,
          lettera a), e all'art. 7. 
              Il  Centro  provvede   alla   raccolta,   elaborazione,
          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici
          delle  informazioni  e   dei   dati   nonche'   alla   loro
          comunicazione ai soggetti autorizzati,  indicati  nell'art.
          9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati  ai  sensi
          del comma seguente. 
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione tecnica, presieduta  dal  funzionario  preposto
          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo   comma
          dell'art. 5, per la fissazione dei criteri  e  delle  norme
          tecniche per  l'espletamento  da  parte  del  Centro  delle
          operazioni di cui al comma precedente e  per  il  controllo
          tecnico sull'osservanza di tali criteri e  norme  da  parte
          del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
          le  norme  tecniche  predetti   divengono   esecutivi   con
          l'approvazione del Ministro dell'interno.» 
              «Art. 16 (Forze di polizia).  - Ai  fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
                a) l'Arma dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
                b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              Fatte salve le rispettive attribuzioni e  le  normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
              Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso.». 
              Il testo degli articoli 4, 6 e 7 della legge  3  agosto
          2007, n.  124,  citata  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art.  4  (Dipartimento  delle  informazioni   per   la
          sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di  cui  al
          comma 3 e' istituito, presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, il Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza (DIS). 
              2.  Il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   e
          l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono  del  DIS
          per  l'esercizio  delle  loro  competenze,   al   fine   di
          assicurare piena  unitarieta'  nella  programmazione  della
          ricerca informativa del  Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza,  nonche'  nelle  analisi   e   nelle   attivita'
          operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 
              3. Il DIS svolge i seguenti compiti: 
                a) coordina l'intera attivita' di informazione per la
          sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita'
          svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la  competenza
          dei  predetti  servizi  relativamente  alle  attivita'   di
          ricerca informativa e di collaborazione con  i  servizi  di
          sicurezza degli Stati esteri; 
                b) e' costantemente  informato  delle  operazioni  di
          competenza dei servizi di informazione per la  sicurezza  e
          trasmette al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  le
          informative  e  le  analisi   prodotte   dal   Sistema   di
          informazione per la sicurezza; 
                c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti
          provenienti dai servizi di informazione per  la  sicurezza,
          dalle Forze armate  e  di  polizia,  dalle  amministrazioni
          dello Stato e da  enti  di  ricerca  anche  privati;  ferma
          l'esclusiva   competenza   dell'AISE   e   dell'AISI    per
          l'elaborazione dei rispettivi piani di  ricerca  operativa,
          elabora  analisi  strategiche  o  relative  a   particolari
          situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla  scorta
          dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI; 
                d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei
          rapporti  di  cui  alla  lettera  c),  analisi  globali  da
          sottoporre   al   CISR,   nonche'   progetti   di   ricerca
          informativa, sui quali decide il Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; 
                d-bis) sulla base delle direttive di cui all'art.  1,
          comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei  rapporti  di
          cui  alla  lettera  c)  del  presente  comma,  coordina  le
          attivita' di ricerca informativa finalizzate  a  rafforzare
          la  protezione  cibernetica  e  la  sicurezza   informatica
          nazionali; 
                e) promuove e garantisce, anche  attraverso  riunioni
          periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e  le
          Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio  dei
          ministri  le   acquisizioni   provenienti   dallo   scambio
          informativo e i risultati delle riunioni periodiche; 
                f) trasmette,  su  disposizione  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, sentito  il  CISR,  informazioni  e
          analisi ad  amministrazioni  pubbliche  o  enti,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  interessati   all'acquisizione   di
          informazioni per la sicurezza; 
                g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di
          acquisizione delle risorse umane  e  materiali  e  di  ogni
          altra  risorsa  comunque  strumentale   all'attivita'   dei
          servizi di informazione per  la  sicurezza,  da  sottoporre
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; 
                h) sentite  l'AISE  e  l'AISI,  elabora  e  sottopone
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei  ministri
          lo schema del regolamento di cui all'art. 21, comma 1; 
                i)  esercita  il  controllo  sull'AISE  e  sull'AISI,
          verificando la conformita' delle attivita' di  informazione
          per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche'  alle
          direttive e alle disposizioni del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri.  Per  tale  finalita',  presso  il  DIS   e'
          istituito  un  ufficio  ispettivo  le  cui   modalita'   di
          organizzazione e di  funzionamento  sono  definite  con  il
          regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
          tale regolamento e' approvato  annualmente,  previo  parere
          del Comitato parlamentare di  cui  all'art.  30,  il  piano
          annuale delle attivita' dell'ufficio  ispettivo.  L'ufficio
          ispettivo, nell'ambito delle  competenze  definite  con  il
          predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta  del
          direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente  del
          Consiglio dei  ministri,  inchieste  interne  su  specifici
          episodi  e  comportamenti  verificatisi   nell'ambito   dei
          servizi di informazione per la sicurezza; 
                l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite
          dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  con  apposito
          regolamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, ai fini
          della tutela amministrativa del segreto di  Stato  e  delle
          classifiche di segretezza, vigilando  altresi'  sulla  loro
          corretta applicazione; 
                m) cura le attivita' di promozione e diffusione della
          cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale; 
                n) impartisce gli indirizzi per la gestione  unitaria
          del personale di cui  all'art.  21,  secondo  le  modalita'
          definite dal regolamento di cui al  comma  1  del  medesimo
          articolo; 
                n-bis)  gestisce  unitariamente,  ferme  restando  le
          competenze   operative   dell'AISE   e    dell'AISI,    gli
          approvvigionamenti e i servizi logistici comuni. 
              4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 118-bis del
          codice di procedura penale, introdotto dall'art.  14  della
          presente legge,  qualora  le  informazioni  richieste  alle
          Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma
          3 del presente  articolo,  siano  relative  a  indagini  di
          polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal  segreto  di
          cui all'art. 329 del codice di  procedura  penale,  possono
          essere acquisite solo previo  nulla  osta  della  autorita'
          giudiziaria  competente.   L'autorita'   giudiziaria   puo'
          trasmettere gli atti e le  informazioni  anche  di  propria
          iniziativa. 
              5. La direzione generale del  DIS  e'  affidata  ad  un
          dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
          dello Stato,  la  cui  nomina  e  revoca  spettano  in  via
          esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
          il CISR.  L'incarico  ha  comunque  la  durata  massima  di
          quattro anni ed e' rinnovabile  per  una  sola  volta.  Per
          quanto previsto dalla presente legge, il direttore del  DIS
          e' il diretto referente del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e dell'Autorita' delegata,  ove  istituita,  salvo
          quanto previsto dall'art. 6, comma 5, e dall'art. 7,  comma
          5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato  al
          personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito  del
          medesimo Dipartimento. 
              6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
          direttore  generale  del  DIS,  nomina  uno  o  piu'   vice
          direttori generali; il direttore generale affida gli  altri
          incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione  degli
          incarichi il cui  conferimento  spetta  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
              7. L'ordinamento e l'organizzazione  del  DIS  e  degli
          uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
          disciplinati con apposito regolamento. 
              8. Il regolamento previsto dal  comma  7  definisce  le
          modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
          ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
          criteri: 
                a) agli ispettori  e'  garantita  piena  autonomia  e
          indipendenza di giudizio nell'esercizio delle  funzioni  di
          controllo; 
                b) salva specifica autorizzazione del Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'  delegata,  ove
          istituita,  i  controlli  non  devono  interferire  con  le
          operazioni in corso; 
                c) sono previste per gli ispettori  specifiche  prove
          selettive e un'adeguata formazione; 
                d)  non  e'  consentito  il  passaggio  di  personale
          dall'ufficio ispettivo ai servizi di  informazione  per  la
          sicurezza; 
                e)   gli   ispettori,   previa   autorizzazione   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'
          delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli  atti
          conservati  presso  i  servizi  di  informazione   per   la
          sicurezza e presso  il  DIS;  possono  altresi'  acquisire,
          tramite il direttore generale del DIS,  altre  informazioni
          da enti pubblici e privati.» 
              «Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza  esterna).  -
          1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza  esterna
          (AISE), alla quale e' affidato il compito di  ricercare  ed
          elaborare nei settori di competenza tutte  le  informazioni
          utili  alla  difesa  dell'indipendenza,  dell'integrita'  e
          della sicurezza della Repubblica, anche  in  attuazione  di
          accordi   internazionali,   dalle    minacce    provenienti
          dall'estero. 
              2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di
          controproliferazione concernenti  i  materiali  strategici,
          nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza,  che
          si  svolgono  al  di  fuori  del  territorio  nazionale,  a
          protezione degli interessi politici,  militari,  economici,
          scientifici e industriali dell'Italia. 
              3.  E',  altresi',  compito  dell'AISE  individuare   e
          contrastare  al  di  fuori  del  territorio  nazionale   le
          attivita'  di  spionaggio  dirette  contro  l'Italia  e  le
          attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 
              4.  L'AISE  puo'  svolgere  operazioni  sul  territorio
          nazionale soltanto in  collaborazione  con  l'AISI,  quando
          tali operazioni siano strettamente  connesse  ad  attivita'
          che la  stessa  AISE  svolge  all'estero.  A  tal  fine  il
          direttore  generale  del  DIS  provvede  ad  assicurare  le
          necessarie   forme   di   coordinamento   e   di   raccordo
          informativo,  anche  al  fine  di  evitare  sovrapposizioni
          funzionali o territoriali. 
              5. L'AISE risponde  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
              6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita'  il
          Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il
          Ministro  dell'interno  per   i   profili   di   rispettiva
          competenza. 
              7.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          proprio decreto, nomina e revoca  il  direttore  dell'AISE,
          scelto  tra  dirigenti  di  prima   fascia   o   equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
          e' rinnovabile per una sola volta. 
              8.  Il  direttore  dell'AISE  riferisce   costantemente
          sull'attivita'  svolta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o all'Autorita' delegata, ove  istituita,  per  il
          tramite  del  direttore   generale   del   DIS.   Riferisce
          direttamente al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in
          caso di urgenza o quando altre particolari  circostanze  lo
          richiedano,  informandone  senza   ritardo   il   direttore
          generale del DIS; presenta al  CISR,  per  il  tramite  del
          direttore  generale  del  DIS,  un  rapporto  annuale   sul
          funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 
              9. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  nomina  e
          revoca, sentito il direttore dell'AISE,  uno  o  piu'  vice
          direttori.  Il  direttore  dell'AISE   affida   gli   altri
          incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 
              10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE  sono
          disciplinati con apposito regolamento.» 
              «Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza  interna).  -
          1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza  interna
          (AISI), alla quale e' affidato il compito di  ricercare  ed
          elaborare nei settori di competenza tutte  le  informazioni
          utili  a  difendere,  anche  in   attuazione   di   accordi
          internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e  le
          istituzioni democratiche poste  dalla  Costituzione  a  suo
          fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita'  eversiva  e
          da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. 
              2. Spettano all'AISI le attivita' di  informazione  per
          la sicurezza, che si svolgono  all'interno  del  territorio
          nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
          economici, scientifici e industriali dell'Italia. 
              3.  E',  altresi',  compito  dell'AISI  individuare   e
          contrastare  all'interno  del   territorio   nazionale   le
          attivita'  di  spionaggio  dirette  contro  l'Italia  e  le
          attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 
              4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero  soltanto
          in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni  siano
          strettamente connesse  ad  attivita'  che  la  stessa  AISI
          svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine  il
          direttore  generale  del  DIS  provvede  ad  assicurare  le
          necessarie   forme   di   coordinamento   e   di   raccordo
          informativo,  anche  al  fine  di  evitare  sovrapposizioni
          funzionali o territoriali. 
              5. L'AISI risponde  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
              6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita'  il
          Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il
          Ministro  della  difesa  per  i   profili   di   rispettiva
          competenza. 
              7. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  nomina  e
          revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
          tra   i   dirigenti   di   prima   fascia   o    equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
          e' rinnovabile per una sola volta. 
              8.  Il  direttore  dell'AISI  riferisce   costantemente
          sull'attivita'  svolta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o all'Autorita' delegata, ove  istituita,  per  il
          tramite  del  direttore   generale   del   DIS.   Riferisce
          direttamente al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in
          caso di urgenza o quando altre particolari  circostanze  lo
          richiedano,  informandone  senza   ritardo   il   direttore
          generale del DIS; presenta al  CISR,  per  il  tramite  del
          direttore  generale  del  DIS,  un  rapporto  annuale   sul
          funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 
              9. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  nomina  e
          revoca, sentito il direttore dell'AISI,  uno  o  piu'  vice
          direttori.  Il  direttore  dell'AISI   affida   gli   altri
          incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 
              10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI  sono
          disciplinati con apposito regolamento.». 
              Il  testo  dell'art.  103  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, citato nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              «Art.   103   (Direzione    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo). -  1. Nell'ambito della  procura  generale
          presso la Corte di cassazione  e'  istituita  la  Direzione
          nazionale antimafia e antiterrorismo. 
              2. Alla Direzione  sono  preposti  un  magistrato,  con
          funzioni di Procuratore nazionale,  e  due  magistrati  con
          funzioni di procuratore aggiunto, nonche', quali sostituti,
          magistrati che abbiano conseguito la terza  valutazione  di
          professionalita'. 
              3. I magistrati della Direzione nazionale  antimafia  e
          antiterrorismo sono scelti tra  coloro  che  hanno  svolto,
          anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero
          per almeno dieci anni e che abbiano specifiche  attitudini,
          capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione  di
          procedimenti  in  materia  di  criminalita'  organizzata  e
          terroristica. L'anzianita' nel ruolo puo'  essere  valutata
          solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 
              4. Alla nomina del procuratore  nazionale  si  provvede
          con la procedura prevista dall'art. 11, terzo comma,  della
          legge 24 marzo 1958, n. 195. 
              5.  Gli  incarichi  di  procuratore  nazionale   e   di
          procuratore aggiunto hanno una durata  di  quattro  anni  e
          possono essere rinnovati una sola volta. 
              6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni
          previste  dall'art.  371-bis  del   codice   di   procedura
          penale.». 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  30
          giugno 2003, n. 196 si veda nelle note alle premesse. 
              Per  i  riferimenti  normativi  del  regolamento   (UE)
          2016/679 si veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti normativi al decreto  legislativo  18
          maggio 2018, n. 51,  di  attuazione  della  direttiva  (UE)
          2016/680 del 27  aprile  2016,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Il testo dell'art. 35 della legge 30  luglio  2002,  n.
          189 (Modifica alla normativa in materia di  immigrazione  e
          di asilo), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  26  agosto
          2002, n. 199, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  35   (Istituzione   della   Direzione   centrale
          dell'immigrazione e della polizia delle frontiere). - 1. E'
          istituita, presso il Dipartimento della pubblica  sicurezza
          del   Ministero   dell'interno,   la   Direzione   centrale
          dell'immigrazione  e  della  polizia  delle  frontiere  con
          compiti di impulso e di coordinamento  delle  attivita'  di
          polizia  di  frontiera  e  di  contrasto  dell'immigrazione
          clandestina,  nonche'  delle   attivita'   demandate   alle
          autorita' di pubblica sicurezza in materia  di  ingresso  e
          soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale
          e'  preposto  un  prefetto,  nell'ambito  della   dotazione
          organica esistente. 
              2. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  la
          determinazione del numero e delle competenze  degli  uffici
          in cui si articola la Direzione centrale  dell'immigrazione
          e della polizia delle frontiere, nonche' la  determinazione
          delle piante organiche e dei  mezzi  a  disposizione,  sono
          effettuate  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  ai
          sensi dell'art. 5 della  legge  1º  aprile  1981,  n.  121.
          Dall'istituzione della Direzione centrale,  che  si  avvale
          delle risorse umane, strumentali e  finanziarie  esistenti,
          non derivano nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio
          dello Stato. 
              3. La denominazione della  Direzione  centrale  di  cui
          all'art. 4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2001,
          n.  398,  e'  conseguentemente  modificata  in   "Direzione
          centrale  per  la  polizia  stradale,  ferroviaria,   delle
          comunicazioni e per i reparti  speciali  della  Polizia  di
          Stato". 
              4.   Eventuali   integrazioni   e    modifiche    delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con
          la procedura di cui all'art. 17, comma 4-bis,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400.». 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  25
          luglio 1997, n. 250, si veda nelle note alle premesse. 
              Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 9 marzo 2016  che  istituisce  un  codice
          unionale  relativo  al  regime  di  attraversamento   delle
          frontiere  da  parte  delle   persone   (codice   frontiere
          Schengen) (codificazione) e' pubblicato nella  G.U.U.E.  23
          marzo 2016, n. L 77. 
              La  direttiva  2004/82/CE  del  Consiglio   concernente
          l'obbligo dei vettori di comunicare i  dati  relativi  alle
          persone trasportate e' pubblicata nella G.U.U.E.  6  agosto
          2004, n. L 261.